Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranitĂ alimentare
e delle foreste
DIQPAI
DGPQA â Uff. Pqa 4
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI
âVALPOLICELLA RIPASSOâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 24.03.2010 G.U. 85 â 13.04.2010
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 â 20.12.2011
Sito ufficiale Masaf - QualitĂ - Vini DOP e
IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Masaf - QualitĂ - Vini DOP e
IGP
Modificato con D.M. 02.08.2019 G.U. 190 â 14.08.2019
(modifica ordinaria ai sensi Sito ufficiale Masaf - QualitĂ - Vini DOP e
art. 17 Reg. UE n. 33/2019) IGP
Sito internet eAmbrosia â Registro delle
indicazioni geografiche dellâUnione europea
in data 19.09.2019
Modificato con D.M. 03.08.2023 G.U. 191 â 17.08.2023
(modifica ordinaria ai sensi Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e
art. 17 Reg. UE n. 33/2019) IGP
Sito internet eAmbrosia â Registro delle
indicazioni geografiche dellâUnione europea
in data 26.10.2023
Articolo 1
- La denominazione di origine controllata âValpolicella Ripassoâ è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
âValpolicella Ripassoâ designabile anche con i riferimenti âclassicoâ e âValpantenaâ e con la
specificazione âsuperioreâ.
Articolo 2 - I vini della denominazione di origine controllata âValpolicella Ripassoâ devono essere ottenuti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95 %;
- Rondinella dal 5 % al 30 %.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve
provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al
Registro nazionale delle varietĂ di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14
ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo
del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 238/2016, articolo 6, a bacca rossa, ammessi
alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietĂ di viti
approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per
il rimanente quantitativo del 10% totale.
Articolo 3
(delimitazione zona di produzione delle uve)
- La zona di produzione della denominazione di origine controllata âValpolicella ripassoâ
comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S.
Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi,
Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di
Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona è cosÏ delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine
occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa
dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad
immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M.
Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di SantâAmbrogio di Valpolicella. Il confine
percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando
in Comune di Fumane. Raggiunta subito CĂ Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo,
sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a CĂ
Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine
comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per CĂ
Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino
all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la localitĂ Tonei e risale fino ad incontrare e poi
seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale
che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e,
lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha
inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in
Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano - Fane.
Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al largo di Mazzano, segue il
limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca
Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534),
casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno
Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol,
raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del "Valpolicella" segue la
linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da localitĂ Sasso,
2
in Comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di localitĂ Montecchio e
quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimitĂ
di localitĂ Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il monte Dordera e proseguendo con
orientamento nord-ovest passa in prossimitĂ della localitĂ Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S.
Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno
Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a Praole e
Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, CĂ Balai ed i Molini raggiungendo Azzago,
passando per la strada del Cimitero; per la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada
Valena e si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del Comune di Grezzana con
Verona che percorre fino a Vaio Laraccio; segue la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio
Bruscara che segue fino ad incontrare la Comunale Morago -Cancello. Segue la strada comunale di
S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre
fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a
quota 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian,
prosegue verso Est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il
Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende questo Progno per breve tratto
fino al guado per Cogollo, attraversa la borgata, sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud
immettendosi in Via F. S. Zerbato e giunge alla localitĂ Carbonari indi si porta verso sud per la
localitĂ Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di CĂ Precastio, prosegue sempre verso sud
passando ad Est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di
Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino
ad incrociare il punto di confine tra i 3 Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S.Giovanni
Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del
Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di
Monte Bastia, prima verso nord e quindi verso Est passa sotto C. Andriani. Di qui, seguendo la
strada per Montecchia di Corsara raggiunge per risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la
strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni
raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale
di Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e
di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano - Soave in
prossimitĂ della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue
nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di Sopra e poco prima di giungervi segue in
direzione sud-est per la strada che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di S.
Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola
ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in
direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo
ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi
prende la strada verso ovest in direzione di tale localitĂ per circa 350 metri e poi la strada verso
nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per
la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il
guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le localitĂ Casotti, Contrasti, e
150 metri circa prima di giungere a C. Nuova, piega verso nord per la strada che va a incrociare il
confine comunale di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per Via Fienile in direzione
nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile
conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che
costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56
(LocalitĂ Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge quota
47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di
giungere alla Tavolera piega verso ovest per Via PalĂš che seguendo una linea spezzata a sud di
Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la
percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e
lo risale sino alla localitĂ Spinetta. Da detta localitĂ segue la strada per Montorio, attraversa il
centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui
3
segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando
la strada per S. Felice tocca CĂ dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a
villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta
a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando
località Villa Ferrari, Torre n° 1, Torre n° 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa
Bottica e discende a Valle sino alla strada per Avesa in localitĂ S. Martino; prosegue su detta strada
fino alla localitĂ Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del Cimitero di
Avesa, giunge nei pressi della localitĂ Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano
segue la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale
12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero
sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n° 12 sino alla località Paganella;
da detta localitĂ segue la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire
la riva sinistra dell'Adige sino in prossimitĂ della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto
iniziale di partenza. - La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine
controllata âValpolicella ripassoâ designabili con la specificazione geografica Valpantena è cosĂŹ
delimitata: dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue il giĂ descritto confine
della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che
passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la localitĂ Croce di
Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi
nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa
Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in
Via Prove, seguendola in direzione Sud fino a C. Squizza per raggiungere C. Gazzol da dove
ripiega verso ovest per toccare la localitĂ Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente; quindi,
ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la
carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n° 3,
Torre n° 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e prosegue
per Via Gaspari che lascia per Via Carbonare.
Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla localitĂ Le Case Vecchie da dove
si porta sul confine di zona nei pressi della localitĂ Casette, sotto il Monte Dorzera e lo segue fino a
raggiungere la localitĂ di partenza S. Benedetto. - La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine
controllata âValpolicella ripassoâ designabili con la menzione Classico comprende i Comuni di
Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed è cosÏ delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in
faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge
passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla
frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4°
Comune di SantâAmbrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian
e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito CĂ
Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto
il Vaio Pangoni, discende con questo fino a CĂ Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto
il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il
Molino Gardane. Sale allora leggermente per CĂ Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere
poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la
localitĂ Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando
questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di
Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del
territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio
delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via
Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a
Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del
4
Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580).
Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via
Colombare di Villa.
Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa
sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. - e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q.
426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo
punto ha inizio il confine sud del territorio del vino "Valpolicella Classico". La linea di
demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa
Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino
raggiungendo in questa localitĂ la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud
del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura
per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e
raggiunta la ex ferrovia Verona - Garda, la discende per breve tratto fino alla localitĂ Stella; di cui
la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima
la comunale Parona - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per CĂ BrusĂ .
Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed
attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra
S. Pietro in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta
Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Cà Sotto
Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignega di sopra porta sulla strada di Ospedaletto.
Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo
punto il nostro limite abbandona q. 100, poichĂŠ il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua
sempre a correre sull'orlo superiore in esso: circuisce Montindon seguendo la linea di quota 125,
attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora CĂ de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso
cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge seguendo la linea di quota 150 il
confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcè, a casa Sotto Sengia. In seguito, continua di conserva
con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del
"Valpolicella ripassoâ, e chiudendone il perimetro.
Articolo 4 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della
denominazione di origine controllata âValpolicella Ripassoâ devono essere quelle tradizionali della
zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. - Pertanto, sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui allâarticolo 1, i
vigneti impiantati in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi. - I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati
e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. - Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o
bilaterale. - Per le superfici vitate giĂ iscritte allo schedario viticolo della denominazione di origine
controllata âValpolicellaâ prima dellâapprovazione del disciplinare allegato al DM 24 marzo 2010,
e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di
utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo. - Ă fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri
lâapertura della vegetazione nellâinterfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla
Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea.
5 - Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti giĂ iscritti allo schedario viticolo
della denominazione di origine controllata âValpolicella Ripassoâ prima dellâapprovazione del
disciplinare allegato al DM 24 marzo 2010 non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di
terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto. - Ă vietata ogni pratica di forzatura. Ă consentita lâirrigazione di soccorso.
- La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei,
dellâiscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dellâidoneitĂ alla rivendicazione delle uve
da destinare alla DOC âValpolicella Ripassoâ. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle
disposizioni adottate al Ministero dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste. - La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata âValpolicella Ripassoâ non deve eccedere le 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%
vol.
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia âsuperioreâ del vino âValpolicella Ripassoâ
debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Tuttavia, in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con
provvedimento della Regione Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale
minimo a non meno di 9,50% vol. - Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata âValpolicella Ripassoâ, devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purchĂŠ la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. - Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. - La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da
emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di
uva per ettaro rispetto a quella fissata al comma 10, sino al limite reale dellâannata ed in
riferimento allâarea interessata dallâevento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione
stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione. - La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
interessate, per conseguire lâequilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel
periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per
ettaro fissata al comma 10, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine,
anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui allâarticolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone
immediata comunicazione al Ministero dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste.
Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti
quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente
articolo.
Articolo 5 - Le operazioni di vinificazione delle uve, di ripasso e di invecchiamento dei vini âValpolicella
Ripassoâ devono aver luogo nellâambito della zona di produzione delle uve di cui allâart. 3, comma
6
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate in stabilimenti situati allâinterno dellâintero territorio dei comuni della predetta zona di
produzione delle uve, anche se compresi soltanto in parte nella citata zona di produzione,
limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta
singola o associata titolare dello stabilimento, iscritti allo schedario viticolo da almeno 3 anni
antecedenti la data del 1° agosto 2010 (relativa allâentrata in vigore del disciplinare di produzione
approvato con DM 24 marzo 2010).
Inoltre sono fatte salve le autorizzazioni individuali ministeriali per effettuare le operazioni di
invecchiamento in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente capoverso e
comunque nellâambito territoriale della provincia di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare
approvato con il DM 24 marzo 2010.
2) Per i vini âValpolicella Ripassoâ Classico, âValpolicella Ripassoâ Valpantena, âValpolicella
Ripassoâ Classico Superiore e âValpolicella Ripassoâ Valpantena Superiore, le operazioni di
vinificazione e di ripasso dei relativi vini devono aver luogo nellâambito delle rispettive zone di
produzione delle uve di cui allâarticolo 3, commi 2 e 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere
effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di vinificazione, di ripasso e di
invecchiamento dei vini âValpolicella Ripassoâ di cui al comma 1, primo capoverso, limitatamente
ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta singola o
associata titolare dello stabilimento. Tali aziende possono altresĂŹ acquistare e vinificare presso i
loro stabilimenti unâulteriore quantitĂ , fino ad un massimo di 1/3, di uve della loro produzione
effettiva, provenienti da vigneti iscritti alla DOC Valpolicella Ripasso Classico e/o alla DOC
Valpolicella Ripasso Valpantena e/o alla DOC Valpolicella Ripasso Classico Superiore e/o alla
DOC Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore. Le operazioni di invecchiamento dei vini di cui
al presente comma possono essere effettuate allâinterno della zona di cui allâart. 3, comma 1.
Inoltre, sono fatte salve le autorizzazioni individuali ministeriali per effettuare le operazioni di
invecchiamento in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente capoverso e
comunque nellâambito territoriale della provincia di Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare
approvato con il DM 24 marzo 2010.
3) Conformemente alla pertinente normativa dellâUnione europea lâimbottigliamento deve aver
luogo nellâambito delle zone di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento previste per le
rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare la qualitĂ e la reputazione della
denominazione e garantire lâorigine del prodotto e lâefficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia
dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato lâimbottigliamento al di
fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in
conformitĂ alla normativa dellâunione europea e nazionale.
4) I vini a Denominazione di Origine Controllata âValpolicella Ripassoâ di cui allâarticolo 1 sono
ottenuti mediante rifermentazione, in un'unica soluzione, dei vini atti a diventare la medesima
denominazione, sulle vinacce dopo lâestrazione dei prodotti destinati a diventare âRecioto della
Valpolicellaâ e/o âAmarone della Valpolicellaâ. Le predette vinacce devono avere un residuo
alcolometrico volumico potenziale di almeno 0,50% vol. La frazione liquida apportata dalle stesse
vinacce deve essere compresa tra il 10% e il 15% rispetto al volume utilizzato del vino atto a
diventare la denominazione âValpolicella Ripassoâ di cui al comma 7, pari ad un massimo di 9,36
hl per ettaro. Tale frazione liquida va detratta dalla resa finale dei prodotti destinati a diventare
âRecioto della Valpolicellaâ e/o âAmarone della Valpolicellaâ di cui sopra, ed è aumentativa del
quantitativo massimo di cui al comma 7 ai fini della determinazione della resa dei vini finiti
âValpolicella Ripassoâ di cui al comma 11.
5) La resa massima delle uve in vino atto a diventare le tipologie della denominazione
7
âValpolicella Ripassoâ di cui allâarticolo 1, non deve essere superiore al 70%, pari ad un massimo
di 84 hl per ettaro. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, lâeccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata e può essere presa in carico come vino a indicazione
geografica tipica. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
6) Il vino atto di cui al comma 4 deve assicurare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di
11,50% vol per lâelaborazione del âValpolicella Ripassoâ e di 12,50% vol per lâelaborazione del
âValpolicella Ripassoâ superiore.
7) La quantitĂ di vino atto a diventare âValpolicella Ripassoâ di cui al comma 5 utilizzabile per
lâoperazione di ripasso è al massimo il doppio del volume di vino finito âRecioto della
Valpolicellaâ e/o âAmarone della Valpolicellaâ ottenibile con una resa massima di uva in vino del
40%, pari ad un massimo di 62,4 hl per ettaro. Lâeventuale quantitativo di vino atto a diventare
âValpolicella Ripassoâ non utilizzato, fino a raggiungere il quantitativo massimo di cui al comma
5, può essere utilizzato per le operazioni di colmatura per vini in fase di
maturazione/invecchiamento della stessa denominazione âValpolicella ripassoâ e/o riclassificato
con la denominazione âValpolicellaâ o con le indicazioni geografiche tipiche compatibili del
relativo territorio, nel rispetto della vigente normativa.
La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela, ai sensi dellâarticolo 39, comma 4 della
legge n. 238/2016, per motivi commerciali, nel periodo antecedente le operazioni di ripasso, può
ridurre il predetto rapporto volumetrico fino alla misura di uno a uno.
8) Lâoperazione di ripasso deve avere una durata minima di 3 giorni.
9) Il vino atto a diventare âValpolicella Ripassoâ e le vinacce di cui al comma 4 devono
appartenere allo stesso produttore che effettua, o fa effettuare per proprio conto, le operazioni di
rifermentazione per ottenere i vini di cui allâarticolo 1.
10) I vini a denominazione di origine controllata âValpolicella Ripassoâ, nelle diverse tipologie e
specificazioni, devono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio del secondo anno
successivo allâanno della vendemmia.
11) La resa massima delle uve in vino finito, per le tipologie della denominazione âValpolicella
Ripassoâ di cui allâarticolo 1, non deve essere superiore a 71,8 hl per ettaro.
Articolo 6
- I vini a D.O.C. âValpolicella Ripassoâ, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso carico tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico con profumo gradevole;
- sapore: pieno, vellutato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50% vol (con un residuo alcolometrico
volumico potenziale massimo di 0,60% vol) e 13,00% vol per la tipologia âsuperioreâ; - aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l per la tipologia âsuperioreâ.
Articolo 7
- Alla denominazione di origine controllata dei vini âValpolicella Ripassoâ è vietata l'aggiunta di
qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi, âextraâ, âfineâ, âsceltoâ e similari.
8 - E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati o di consorzi, purchĂŠ non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente. - Nella designazione dei vini âValpolicella Ripassoâ âsuperioreâ può essere utilizzata la menzione
âvignaâ, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia
distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che la vinificazione e lâinvecchiamento
del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata
nella denuncia dellâuva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di
accompagnamento. - Per i vini "Valpolicella Ripasso" è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione
prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8 - Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata âValpolicella Ripassoâ devono
essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio. - Nella chiusura di dette bottiglie è vietato lâimpiego di chiusure tipo tappo corona, vite, strappo;
per le bottiglie fino a lt. 0,375 è tuttavia consentito anche lâuso del tappo a vite.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
a) SpecificitĂ della zona geografica
Fattori naturali
La zona di produzione della denominazione copre lâintera fascia pedemontana della provincia di
Verona estendendosi dal lago di Garda fino quasi al confine con la provincia di Vicenza. Anche se
la zona è costituita da una serie di vallate e di colline che entrano nella pianura disegnando la
âforma di una manoâ, possono individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della
Valpolicella dove il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della
catena montuosa dei Lessini a Nord, alla vicinanza del lago di Garda e all'esposizione a sud dei
terreni collinari e di fondovalle, il clima in cui cresce la vigna del Valpolicella è complessivamente
mite e non troppo piovoso avvicinandosi soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello
"Mediterraneo".
La piovositĂ non eccede se non durante l'inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm.
I suoli della Valpolicella sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo-dolomitiche
che da basalti, che da depositi morenici e fluviali di origine vulcanica e per questo presentano
aspetti di variabilitĂ , determinando un diverso apporto idrico alla vite nei vari stadi di sviluppo e
crescita dell'apparato fogliare e poi durante la fase di maturazione dell'uva.
I terreni a vigneto âValpolicellaâ hanno esposizioni diversificate a seconda dell'altitudine a cui
crescono che può arrivare sino ai 500 s.l.m., ed in base ai versanti collinari che occupano. In
genere, per godere di una corretta esposizione solare, i vigneti si trovano sulle porzioni meno
pendenti delle dorsali o sulle porzioni sub-pianeggianti delle colline piĂš alte, sia ad ovest che ad est
della zona di produzione, mentre, nella bassa e media collina e nel fondovalle, sono
prevalentemente rivolti verso sud.
Fattori umani e storici
Numerose e certe sono le testimonianze di unâintensa attivitĂ vitivinicola nella zona di produzione
del âValpolicella Ripassoâ fin dai tempi antichi. Il vino âReticoâ tanto declamato da scrittori e
9
storici romani è il piĂš lontano antenato di tutti i vini della Valpolicella e quindi del âValpolicella
Ripassoâ. La lunga e consolidata tradizione di ripassare il vino sulle vinacce caratteristica del
âValpolicella Ripassoâ è una precisa tecnica enologica di antica consuetudine ed esclusiva
elaborazione dei vitivinicoltori della Valpolicella. Tracce dellâutilizzo di questo particolare
prodotto proprio della Valpolicella si ritrovano nel medio evo, in alcuni documenti di acquisto di
terreni vitati e negli accordi di commercializzazione dellâuva e del vino. Allâepoca della
Serenissima Repubblica di Venezia i vini della Valpolicella sono definiti âvini dogaliâ
sottolineando il carattere sontuoso attribuito a questi prodotti che erano prediletti dai dogi
veneziani. Successivamente, in epoca risorgimentale, la Valpolicella conobbe un notevole
progresso tecnico-scientifico anche in campo enologico, come testimonia una cospicua
documentazione riconducibile alla SocietĂ Enologica Veronese. In quei documenti si racconta che
nella Valpolicella si perfezionò la tecnica agricola e vitivinicola attraverso lâintroduzione di
macchine agricole e, nel 1873, allâesposizione universale di Vienna, quello che sarebbe diventato il
âValpolicella Ripassoâ, ottenne lusinghieri giudizi. Ai primi del Novecento, il poeta della
veronesitĂ Berto Barbarani, piĂš volte nei suoi componimenti fa riferimento ad un âValpolicellaâ
âfatto di vellutoâ, che pare piĂš vicino alle caratteristiche del âValpolicella Ripassoâ rispetto a
quelle del âValpolicellaâ. Negli anni â60 la pratica tradizionale alla base del âValpolicella Ripassoâ
viene riconosciuta e regolamentata dai decreti prefettizi che regolamentavano le vendemmie in
âValpolicellaâ. Lâindividuazione della zona di produzione e lâaffinamento delle tecniche di
produzione e vinificazione del vino âValpolicella Ripassoâ hanno portato nel 1968
allâapprovazione ufficiale del primo disciplinare di produzione e al riconoscimento della DOC
Valpolicella. Allo scopo di tutelare lâidentitĂ delle diverse tipologie inserite nella denominazione
âValpolicellaâ, âValpolicella Ripassoâ, âRecioto della Valpolicellaâ e âAmarone della
Valpolicellaâ, il 24 marzo 2010 sono stati adottati appositi decreti ministeriali con i quali le quattro
tipologie sono state rese autonome. Il gradimento negli ultimi anni del âValpolicella Ripassoâ ha
portato ad una sua sempre piĂš massiccia presenza nelle recensioni di giornalisti ed esperti di vino,
che ne riconoscono la peculiaritĂ inserendolo nelle piĂš importanti guide enologiche come Buoni
Vini dâItalia Touring Club, Vini dâItalia Gambero Rosso, Veronelli, Luca Maroni, Espresso,
Enogea, Wine Enthusiast.
La lunga e consolidata tradizione del âValpolicella Ripassoâ è una precisa tecnica enologica di
esclusiva elaborazione degli appassionati viticoltori della Valpolicella che negli anni hanno saputo
costantemente migliorare metodo e pratica sia in vigneto che in cantina. Per valorizzare le
caratteristiche di morbidezza e struttura proprie di questo vino, i produttori della Valpolicella si
sono impegnati a ricercare e sviluppare tecniche agronomiche sempre piĂš moderne per selezionare
le uve che potessero affrontare con successo una prima vinificazione dei grappoli freschi ed una
successiva fermentazione sulle bucce delle uve appassite utilizzate per fare âAmarone della
Valpolicellaâ. Coltivati con il sistema della pergola semplice detta anche "pergoletta veronese", i
grappoli di "corvina" che saranno destinati a dare origine al âValpolicella Ripassoâ attualmente
vengono selezionati giĂ in vigneto, con potature contenute delle viti e riduzione del carico di
gemme per ceppo, in modo tale da operare un contenimento del potenziale viticolo nel rispetto
dell'equilibrio vegeto-produttivo della pianta. La filtrazione dei raggi solari sui grappoli, assicurata
dai sistemi di allevamento a "pergoletta veronese", permette una graduale maturazione degli stessi
ed il mantenimento delle caratteristiche organolettiche ed aromatiche sino all'epoca della raccolta
che avviene tradizionalmente fra la la 3 e la 4 settimana di settembre. A vendemmia ultimata, i
viticoltori, dopo un ulteriore ed attento controllo delle uve, le sottopongono a pigiatura. Dopo la
vinificazione, il vino Valpolicella verrĂ conservato per essere successivamente sottoposto alla
pratica della rifermentazione sulle vinacce residue di âAmarone della Valpolicellaâ e divenire cosĂŹ
âValpolicella Ripassoâ. I produttori dedicano particolare attenzione al tempo di contatto fra
vinacce e vino che deve essere breve per consentire il passaggio dei tannini presenti nei vinaccioli
al vino e donare a quest'ultimo la caratteristica "secchezza". Questo metodo negli anni si è sempre
piĂš raffinato per conferire al âValpolicella Ripassoâ maggiore struttura, alcolicitĂ e rotonditĂ ed un
piĂš elevato valore in estratti e in sostanze fenoliche. Dopo la vinificazione il âValpolicella
Ripassoâ viene lasciato affinare in botti di legno e successivamente in bottiglia per entrare in
10
commercio non prima di 2 anni dalla vendemmia.
b) SpecificitĂ del prodotto
Il âValpolicella Ripassoâ doc è ottenuto dal contatto del âValpolicellaâ base sulle vinacce residue
del vino âAmarone della Valpolicellaâ. Esso risulta caratterizzato da una maggior struttura e
longevitĂ rispetto al âValpolicellaâ base, da una maggiore alcolicitĂ , da unâaciditĂ piĂš bassa e una
maggior rotonditĂ , da un piĂš elevato valore in estratti e in sostanze fenoliche.
Di colore rubino con riflessi granati, offre un profumo, lievemente etereo e di frutta rosa con note
di vaniglia; un sapore affinato, armonico, secco e vellutato.
Per le sue caratteristiche di piacevolezza, può accompagnare primi piatti invernali, secondi piatti,
salumi e formaggi di media stagionatura.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Il clima mite e non eccessivamente piovoso, piĂš caldo durante la stagione estivo autunnale,
determina una maturazione abbastanza regolare dell'uvaggio, con buone gradazioni zuccherine e
componenti fenoliche. Questo regala al âValpolicella Ripassoâ di fondovalle una alcolicitĂ
contenuta, a favore di un equilibrato quadro olfattivo caratterizzato da note floreali ed una
colorazione delicata.
La bassa e media collina che non supera i 300 slm ed è caratterizzata da suoli sabbioso-ghiaiosi ed
argillosi fornisce uve con una buona dotazione zuccherina con un quadro acidico nella media ed
una elevata dotazione di acido Malico. Il âValpolicella Ripassoâ ha generalmente un tenore
alcolico non eccessivo ed un buon livello degli antociani. Anche i profili sensoriali risultano essere
complessi e molto caratterizzati.
Tale tipologia di suoli e buone esposizioni dei vigneti in declivio permettono di ottenere un
âValpolicella Ripassoâ molto equilibrato sia per la maturitĂ tecnologica che per quella fenolica. Il
quadro polifenolico evidenzia un profilo sensoriale ampio ed armonico soprattutto per la
componente autoctona "Rondinella".
I suoli calcarei delle aree facenti parte delle porzioni meridionali ed apicali delle dorsali offrono
ottimi decorsi maturativi delle uve per il âValpolicella Ripassoâ che fanno registrare un buon
accumulo zuccherino, una buona degradazione acidica ed accumuli elevati di antociani e polifenoli
con una buona maturitĂ cellulare. La gradazione alcolica del âValpolicella Ripassoâ risulta nella
media, con un elevati valori di estratto secco, di antociani totali e di polifenoli totali. Sotto il
profilo gustativo il âValpolicella Ripassoâ ha interessanti note fruttate e floreali.
I calcari marnosi (Biancone e Scaglia) delle pendici piĂš alte della zona di produzione del
âValpolicella Ripassoâ, danno ottimi accumuli zuccherini sia come valori prevendemmiali che alla
raccolta. Questa elevata vocazionalitĂ alla produzione del âValpolicella Ripassoâ è confermata
dagli andamenti dellâaciditĂ e della maturitĂ fenolica. Infatti, sia le uve che il vino âValpolicellaâ
sono molto colorati e con elevati valori di polifenoli totali. Buono il grado dei tannini estraibili dai
vinaccioli e quello di maturitĂ della buccia. A livello sensoriale si percepiscono note floreali
intense e sentori di frutta rossa.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Organismo di Controllo: Siquria spa, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045
4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it.
La SocietĂ Siquria è lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero dellâagricoltura, della
sovranitĂ alimentare e delle foreste, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n.238/2016, che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo
19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli (sistematica ed a campione)
nellâarco dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente
11
al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in G.U. n. 253 del 30.10.2018.
12