Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
âVAL DâARBIAâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Riconosciuto con DPR 30.05.1985 GU 50 - 01.03.1986
Modificato con DPCM 04.11.91 GU 83 - 08.04.1992
Modificato con DM 18.10.2011 GU 256 - 03.11.2011 (S. O. n.229)
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Articolo 1
(Denominazione e vini)
1.1La Denominazione di Origine Controllata âVal dâArbiaâ Ăš riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco, Vin Santo, Vin Santo riserva, rosato, Chardonnay, Grechetto, Pinot bianco, Sauvignon,
Trebbiano e Vermentino.
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini a Denominazione di Origine Controllata âVal dâArbiaâ devono essere ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Val dâArbia» bianco:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun
vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei
alla coltivazione nellâambito della Regione Toscana
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«Val dâArbia» rosato:
Sangiovese: minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50% altri vitigni non
aromatici, idonei alla coltivazione nellâambito della Regione Toscana
«Val dâArbia» Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca,
non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nellâambito della Regione
Toscana.
«Val dâArbia» Grechetto:
Grechetto: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca,
non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nellâambito della Regione
Toscana.
«Val dâArbia» Pinot bianco:
Pinot bianco: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15% le uve a bacca bianca,
non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nellâambito della Regione
Toscana.
«Val dâArbia» Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15 % le uve a bacca
bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nellâambito della
Regione Toscana.
«Val dâArbia» Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca
bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nellâambito della
Regione Toscana;
«Val dâArbia» Vermentino:
Vermentino: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15 % le uve a bacca
bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nellâambito della
Regione Toscana.
«Val dâArbia» Vin Santo e «Val dâArbia» Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca
provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nellâambito della Regione Toscana.
2.2 Lâadeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti iscritti allo
Schedario Viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Val dâArbia» dovrĂ essere
effettuata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
2.3 Si riportano nellâallegato 1 i vitigni complementari che possono essere utilizzati per la
produzione dei vini a DOC Val dâArbia iscritti nel Registro Nazionale delle varietĂ di vite per uve
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da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14
ottobre 2004, e successivi aggiornamenti.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
3.1 La zona di produzione delle uve dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val dâArbia»
comprende in provincia di Siena lâintero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte
quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni,
Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni dâ Arbia, Murlo, Buonconvento.
Tale zona Ăš delimitata come appresso indicato:
partendo dal punto dâincontro fra i confini comunali di Montalcino, Murlo e Buonconvento,
individuabile nel punto dâincontro fra il torrente Crevolese ed il fiume Ombrone, il limite segue, in
direzione nord-est, il torrente Rigagliano che costituisce il confine comunale tra Buonconvento e
Murlo, fino allâincontro con la strada per Murlo a quota 209, segue poi tale strada fino al punto di
incontro con la strada per Grotti Alto; indi la strada Grotti-Bagnaia fino al bivio di Mugnano, da
dove segue questâultima strada fino a quota 263.
Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al podere il Moro, a quota 235, fino
allâincontro con la strada comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si
immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. da questo punto il limite prosegue lungo
la strada statale n. 223 a Costalpino, ove incontra la strada statale n. 73 Senese-Aretina, lungo la
quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.
Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a raggiungere la strada che congiunge
Belcaro con Montalbuccio; prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca
successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa Belriguardo si incontra con
la via Cassia (strada statale n. 2) presso il km. 233,000. Da questo punto, ripiegando verso est, il
limite prosegue lungo la via Cassia ed in localitĂ Fontebecci volge a nord lungo la Chiantiggiana
(strada statale n. 222) per raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429.
Il limite continua poi dirigendosi verso nord-est, con la strada statale n. 429 fino al suo incontro con
il confine del comune di Radda in Chianti al km. 24.
Da questo punto segue il limite del comune suddetto verso nord fino ad incontrare la localitĂ
Lucarelli e quindi verso est lungo tutto il confine della provincia di Firenze sfiorando le localitĂ
Casa al Sodo a quota 662, localitĂ Querce alla Fanciulla e ancora verso nord e nord-est toccando la
frazione Badiaccia fino ad incontrare il confine della provincia di Arezzo il quale si identifica in
direzione sud-est fino a quota 752.
Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote 772, 754 e 778, da dove prosegue
lungo la strada che porta a S. Gusmé, fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo
Berardenga, seguendola fino al paese stesso.
Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo Berardenga conduce alla strada statale
n. 73 Senese-Aretina, fino allâincontro con questâultima; indi segue per breve tratto la Senese-
Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada carreggiabile che,
passando per Mucigliani, Vescona, Fontanelle, raggiunge La Pievina, ove si innesta sulla strada per
Abbadia a Rofena e podere Cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale o vicinale che
sfiora i poderi San Filippo, Ucinilla, Nebbina, Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole,
Casanova, Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale Cassia. Indi
segue la Cassia fino a Buoconvento.
Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnocavallo, gira a sud seguendo il fosso
Gobbena, ad est seguendo il fosso di Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la fattoria
di Resta, e girando a sud il limite passa lungo una linea ideale per i poderi Palazzone e Fornace fino
allâincontro con il torrente Serlate presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il
limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume Ombrone, poi, fino alla confluenza con
il torrente Rigagliano, punto di partenza della descrizione.
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Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata «Val dâArbia» devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di
qualitĂ .
4.2 Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dellâiscrizione allo Schedario Viticolo, i terreni di
fondo valle umidi.
4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densitĂ dei ceppi per ettaro non puĂČ essere inferiore a 3.000.
4.4 .Ă vietata ogni pratica di forzatura. Ă consentita lâirrigazione di soccorso.
4.5 La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico
volumico minimo naturale sono le seguenti:
Tipologia Produzione uva Titolo alcolometrico
(t/ha) volumico naturale
minimo (% vol.)
Bianco, Vin Santo e Vin Santo riserva 11 10,00
rosato 11 10,50
Trebbiano 11 10,00
Chardonnay, Grechetto, Pinot bianco, Sauvignon e
10 10,50
Vermentino
4.6 A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché
la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di
vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle
viti.
4.7 La Regione Toscana, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di
anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione,
puĂČ stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Le operazioni di appassimento, vinificazione ed invecchiamento dei vini di cui allâarticolo 1
devono essere effettuate allâinterno della zona di produzione delle uve di cui allâarticolo 3. Tuttavia
tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate
nellâintero territorio amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole
in Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni dâArbia, Murlo,
Buonconvento, Montalcino e S. Giovanni dâAsso in provincia di Siena e nellâintero territorio
amministrativo dei comuni di: Cavriglia e Montevarchi in provincia di Arezzo.
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5.2 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici piĂč razionali ed
effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
qualitĂ .
5.3 Ă consentito lâarricchimento dei mosti e dei vini di cui allâart. 1, fatta eccezione per la tipologia
âVin Santoâ, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in
alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
5.4 Ă consentito lâutilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione conservazione e
affinamento, per tutte le tipologie previste.
5.5 La resa massima di uva in vino dei vini della Denominazione di Origine Controllata «Val
dâArbia», allâatto dellâimmissione al consumo, non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa
superi detto limite, ma non il 70%, lâeccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine
Controllata. Oltre il 70% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il
prodotto. Tuttavia, la resa massima dellâuva in vino finito della tipologia âVin Santoâ non deve
essere superiore al 35% dellâuva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.
5.6 Il tradizionale metodo di vinificazione per lâottenimento del «Val dâArbia» Vin Santo prevede
quanto segue:
lâuva, dopo aver subito unâaccurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
lâappassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; Ăš ammessa una parziale disidratazione con
aria ventilata e lâuva deve raggiungere, prima dellâammostatura, un contenuto zuccherino non
inferiore al 26,6%; la conservazione e lâinvecchiamento del âVin Santoâ deve avvenire in appositi
locali (i Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacitĂ non superiore a 200 litri;
lâimmissione al consumo del «Val dâArbia» Vin Santo non puĂČ avvenire prima del 1° dicembre del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; lâimmissione al consumo del «Val dâArbia»
Vin Santo riserva non puĂČ avvenire prima del 1° dicembre del quarto anno successivo a quello di
produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo
alcolometrico volumico complessivo minimo del 16% vol.
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
6.1 I vini a Denominazione di Origine Controllata «Val dâArbia», allâatto dellâimmissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Val dâArbia» bianco:
- colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, fine, fruttato;
- sapore: asciutto, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val dâArbia» rosato: - colore: rosato con riflessi rosso rubino;
- odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
- sapore: armonioso, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,00 g/l;
5 - estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val dâArbia» Chardonnay: - colore: giallo paglierino piĂč o meno intenso;
- odore: ampio, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val dâArbia» Grechetto: - colore: giallo paglierino piĂč o meno intenso fino al dorato;
- odore: leggermente vinoso, delicato, fruttato;
- sapore: asciutto, vellutato, con retrogusto lievemente amarognolo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val dâArbia» Pinot bianco: - colore: giallo paglierino piĂč o meno intenso;
- odore: ampio, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val dâArbia» Sauvignon: - colore: giallo paglierino piĂč o meno intenso;
- odore: ampio, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val dâArbia» Trebbiano: - colore: paglierino piĂč o meno intenso;
- odore: asciutto, vivace, caratteristico;
- sapore: secco, delicato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val dâArbia» Vermentino: - colore: giallo paglierino piĂč o meno intenso;
- odore: ampio, fruttato;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val dâArbia» Vin Santo e «Val dâArbia» Vin Santo riserva: - colore: dal paglierino allâambrato piĂč o meno intenso;
6 - odore: etereo, intenso, aromatico, caratteristico;
- sapore: dal secco al dolce armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico,
caldo, vellutato con retrogusto caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno il 12,00% vol. in
alcol svolto; - aciditĂ totale minima: 4,50 g/l;
- aciditĂ volatile massima: 26 meq/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
6.2 Ă facoltĂ del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio
Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per lâaciditĂ totale e per lâestratto non riduttore minimo.
6.3 In relazione allâeventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puĂČ rivelare
lieve sentore di legno.
Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)
7.1 Alla Denominazione di cui allâart. 1 Ăš vietata lâaggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine»,
«scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.
7.2 Ă tuttavia consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.3 Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata âVal dâArbiaâ puĂČ essere
utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che
tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nellâapposito elenco
regionale ai sensi dellâart. 6 comma 8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010.
7.4 Ă consentito riportare nella etichettatura della tipologia âVin Santoâ le qualificazioni «secco»,
«abboccato», «amabile», «dolce», nel rispetto della normativa comunitaria in materia di
designazione e presentazione dei vini.
7.5 Sulle bottiglie contenenti i vini a Denominazione di Origine Controllata «Val dâArbia» deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
(Confezionamento)
8.1 Nel confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val dâArbia» sono
ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e
poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacitĂ non inferiore a
2 litri.
8.2 Nella tappatura dei vini a di Origine Controllata «Val dâArbia», allorquando siano confezionati
in bottiglie di vetro, puĂČ essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa vigente
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in materia, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacitĂ nominale superiore a 375 ml.
8.3 Tuttavia, per le tipologie con menzione âvignaâ sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi
forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri
con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
8.4 I vini «Val dâArbia» Vin Santo e «Val dâArbia» Vin Santo riserva devono essere immessi al
consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacitĂ non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo
di sughero raso bocca.
Articolo 9
(Legame con lâambiente geografico)
A) Informazione sulla zona geografica
A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata comprende la zona collinare della provincia di Siena che include
lâintero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina
in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille,
Asciano, Monteroni dâ Arbia, Murlo, Buonconvento. Si trtatta di una zona molto ampia ed
articolata, ma che riscontra comuni fattori dal punto di vista climatico e podologico. Il clima che si
riscontra in questa area Ăš quello tipico continentale- mediterraneo, con temperature medie oscillanti
intorno ai 14°. In inverno le temperature piĂč basse si registrano nei mesi di Gennaio-Febbraio,
mentre in Estate nei mesi di Luglio-Agosto. La temperatura media del suolo si assesta intorno ai
15°. In merito alla piovosità si riscontra una media annuale di circa 800 ml, con precipitazioni
concentrate nei mesi autunno/invernali (circa il 60% delle piogge) ed il restante in primavera/estate
(circa il 30% in primavera ed il 10% in estate). Morfologicamente la zona Ăš caratterizzata da rilievi
collinari dolci di non elevata altitudine, con punte massime di altezza di 600/700 m s.l.m. con una
media prevalente dellâaltitudine di 300 m s.l.m. . Dal punto di vista geologico la zona mostra
caratteri molto eterogenei, con prevalenza di formazioni calcaree ed argilloscistose. I suoli sono in
prevalenza a tessitura franco-argillosa e franco-limosa, derivati dalle formazioni calcaree e la
reazione Ăš tendenzialmente alcalina, la loro profonditĂ Ăš generalmente modesta con un substrato
roccioso che spesso affiora in superficie. I terreni sono mediamente abbastanza calcarei con
tessitura prevalente fine e franco â fine.
A 2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Storicamente la zona geografica Ăš da sempre stata considerata unâarea di eccellenza per la
coltivazione della vite e la produzione di vino. Su questa area insistono molte Denominazioni di
Origine, alcune delle quali storiche e rappresentative della migliore tradizione viticola ed enologica
della Toscana, ed in particolare della provincia di Siena. La zona Degrada Nord/Est verso
Sud/Ovest tra i bacini del fiume Arbia e del fiume Ombrone. Il percorso storico legato alla vite ed al
vino parte dallâepoca Etrusca e passando dal periodo della dominazione romana arriva al medio-
evo Numerosi sono i reperti etruschi e romani rinvenuti, e che testimoniano il profondo legame che
ha sempre legato gli abitanti di questâarea alla coltivazione della vite. In epoca medioevale la
testimonianza Ăš data da numerosi affreschi e dipinti che raffigurano scene di vita rurale nelle quali
non mancano mai soggetti riferiti alla vite, alla vendemmia e alla produzione del vino. Ci piace
ricordare fra tutti gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti conservati nel Palazzo Pubblico di Siena, nei
quali si ritrovano scene di vita rurale nelle quali Ăš evidente la presenza di vigneti. Interessanti poi
sono anche i reperti e le attrezzature agricole ed enologiche conservate al museo della mezzadria di
Buonconvento. Successivamente, sia in epoca rinascimentale che in epoca piĂč recente, la viticoltura
ha sempre rivestito un ruolo cruciale nellâeconomia agricola della zona, e tutti i poderi mezzadrili
producevano vino ed erano dotati di cantine aziendali. Numerosi sono i toponimi dellâarea, che
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testimoniano la presenza di zone particolarmente adatte alla viticoltura e alla produzione di vino di
qualitĂ . Le forme di allevamento, i sesti dâimpianto ed i sistemi di potatura, anche per i nuovi
impianti, sono quelli tradizionali e tali da ottenere la migliore e piĂč razionale disposizione sul
terreno delle viti. Questa impostazione consente di ottenere una razionale ed ottimale gestione della
chioma anche mediante interventi di potatura verde e diradamento delle uve, cosĂŹ da contenere le
rese di produzione di uva entro i limiti previsti dal presente disciplinare. Le pratiche enologiche
relative alla elaborazione dei vini sono quelle tradizionali e tipiche della zona differenziate in base
alle singole tipologie di prodotto.
B) Informazioni sulla qualitĂ e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
esclusivamente attribuibili allâambiente geografico.
Il vino di cui al presente disciplinare di produzione presenta, dal punto di vista analitico ed
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari. Le stesse sono descritte allâ art. 6 del
disciplinare. Dette caratteristiche evidenziano una chiara individuazione e tipicizzazione legata
allâambiente geografico. I vini esprimono caratteri di grande equilibrio sotto tutti gli aspetti analitici
ed organolettici, che testimoniano la perfetta interazione tra vitigni e territorio.
C) Descrizione dellâinterazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A e quelli di cui alla
lettera B
Il particolare ambiente pedo-climatico della zona, e lâ ottimale esposizione dei vigneti, concorrono a
determinare un ambiente nel quale i piĂč importanti elementi naturali favoriscono positivamente tutte
le funzioni vegeto â produttive della pianta e la ottimale maturazione dei frutti. In particolare poi la
buona escursione termica che si registra sullâintero territorio arricchisce le uve ed i vini di profumi
ed aromi caratteristici. Nella scelta dei terreni ove collocare i vigneti vengono privilegiate le zone
con buona esposizione e giacitura, adatti ad una viticoltura di pregio e di qualitĂ . La secolare storia
vitivinicola della zona dove insiste la DOC âVal dâArbiaâ , Ăš la prova della stretta connessione ed
interazione esistente fra i fattori umani e la qualitĂ e le peculiari caratteristiche dei vini .
Lâintervento dellâuomo nel corso dei secoli ha tramandato sul territorio le tradzionali tecniche di
coltivazione della vite e di produzione di vino, le quali, durante lâepoca moderna e contemporanea,
sono state ulteriormente migliorate ed affinate con il progresso scientifico e tecnologico, fino ad ad
ottenere gli attuali vini rinomati.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
10.1 Nome e indirizzo dellâorganismo di controllo:
Toscana Certificazione Agroalimentare
Viale Belfiore, 9
50144 Firenze
Tel.: +39 055 368850
Fax: +39 055 330368
e-Mail: info@tca-srl.org
Toscana Certificazione Agroalimentare Ăš lâorganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che
effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
allâarticolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
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campione) nellâarco dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica Ăš espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
Allegato 1 â Elenco vitigni complementari idonei alla produzione del vino DOC âVal dâArbiaâ
- Abrusco N.
- Albana B.
- Albarola B.
- Aleatico N.
- Alicante Bouschet N.
- Alicante N.
- Ancellotta N.
- Ansonica B.
- Barbera N.
- Barsaglina N.
- Biancone B.
- Bonamico N.
- Bracciola Nera N.
- Cabernet Franc N.
- Cabernet Sauvignon N.
- Calabrese N.
- Caloria N.
- Canaiolo Bianco B.
- Canaiolo Nero N.
- Canina Nera N.
- Carignano N.
- Carmenere N.
- Cesanese DâAffile N.
- Chardonnay B.
- Ciliegiolo N.
- Clairette B.
- Colombana Nera
- Colorino N.
- Durella B.
- Fiano B.
- Foglia Tonda N.
- Gamay N.
- Greco B.
- Grechetto B.
- Groppello di Santo Stefano N.
- Groppello Gentile N.
- Incrocio Bruni 54 B.
- Lambrusco Maestri N.
- Livornese Bianca B.
- Malbech N.
- Malvasia Bianca di Candia B.
- Malvasia Bianca Lunga B.
10 - Malvasia Istriana B.
- Malvasia N.
- Malvasia Nera di Brindisi N.
- Malvasia Nera di Lecce N.
- Mammolo N.
- Manzoni Bianco B.
- Marsanne B.
- Mazzese N.
- Merlot N.
- Mondeuse N.
- Montepulciano N.
- Moscato Bianco B.
- Muller Thurgau B.
- Orpicchio B.
- Petit manseng B.
- Petit verdot N.
- Pinot bianco B.
- Pinot Grigio G.
- Pinot Nero N.
- Pollera Nera N.
- Prugnolo Gentile N.
- Pugnitello N.
- Rebo N.
- Refosco dal Peduncolo rosso N.
- Riesling Italico B.
- Riesling Renano B.
- Roussane B.
- Sagrantino N.
- Sanforte N.
- Sauvignon B.
- Schiava Gentile N.
- Semillon B.
- Syrah N.
- Tempranillo N.
- Teroldego N.
- Traminer Aromatico Rs
- Trebbiano toscano B.
- Verdea B.
- Verdello B.
- Verdicchio Bianco B.
- Vermentino Bianco B.
- Vermentino Nero N.
- Vernaccia di San Gimignano B.
- Viogner B.
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