Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
âROMAGNAâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 22.09.2011 G.U. 235 del 8.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 del 20.11.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 08.01.2019 G.U. 21 del 25.01.2019
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 08.08.2019 G.U. 200 del 27.08.2019
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
(modifica ordinaria ai sensi art. 17
del Reg. UE n. 33/2019) G.U.U.E. â C 18 â20.01.2020
Modificato con DM 26.05.2022 G.U. 130 del 06.06.2022
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
(modifica ordinaria ai sensi art. 17
del Reg. UE n. 33/2019) G.U.U.E. â C 386 â07.10.2022
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie,
specificazioni aggiuntive e sottozone indicate al seguente comma 1.2:
Albana spumante dolce (categoria Vino Spumante);
Bianco;
Bianco Frizzante;
Bianco spumante (categoria Vino Spumante);
Rosato;
Rosato Frizzante;
Rosato spumante (categoria Vino Spumante);
Rosso;
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Cagnina;
Pagadebit, anche nella versione frizzante;
Sangiovese, anche con la specificazione novello e riserva;
Sangiovese passito (categoria Vino);
Sangiovese superiore, anche con la specificazione riserva;
Trebbiano, anche nella versione frizzante e spumante (categoria Vino Spumante).
1.2. Le sottozone âBertinoroâ, âBrisighellaâ, âCastrocaroâ, âCesenaâ, âLongianoâ, âMeldolaâ,
âModiglianaâ, âMarzenoâ, âOrioloâ, âPredappioâ, âMercato Saracenoâ, âSerraâ, âImolaâ, âCorianoâ,
âSan Clementeâ, âVerucchioâ, sono disciplinati tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative
sottozone, devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. I vini di cui allâart. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
âRomagnaâ Albana Spumante:
- Albana: minimo 95%;
- possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione
per la regione Emilia Romagna.
âRomagnaâ Bianco anche Frizzante: - Trebbiano Romagnolo minimo 70%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Albana, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot
grigio, Bombino bianco, Garganega, Grechetto gentile, Riesling renano, Riesling italico, Sangiovese,
da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, nonchĂŠ i vitigni Manzoni bianco, fino ad un
massimo del 10%, e Famoso, fino ad un massimo del 5%.
âRomagnaâ Bianco spumante: - Trebbiano Romagnolo minimo 70%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Albana, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot
grigio, Bombino bianco, Garganega, Grechetto gentile, Riesling renano, Riesling italico,
Sangiovese, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, nonchĂŠ il vitigno Manzoni
bianco fino ad un massimo del 10% e Famoso fino ad un massimo del 5%.
âRomagnaâ Rosato anche Frizzante: - Sangiovese minimo 70%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Albana, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot
grigio, Bombino bianco, Garganega, Grechetto gentile, Riesling renano, Riesling italico, Merlot e
Uva Longanesi, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, nonchĂŠ i vitigni Manzoni
bianco, fino ad un massimo del 10%, e Famoso, fino ad un massimo del 5%.
âRomagnaâ Rosato spumante: - Sangiovese minimo 70%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Albana, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot
Grigio, Bombino Bianco, Garganega, Grechetto Gentile, Riesling renano, Riesling italico, Merlot e
Uva Longanesi, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30 %, nonchĂŠ il vitigno Manzoni
bianco fino ad un massimo del 10% e Famoso fino ad un massimo del 5%
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âRomagnaâ Rosso: - Sangiovese minimo 70%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino tutti i vitigni a bacca di colore analogo non
aromatici, idonei alla coltivazione in regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%.
âRomagnaâ Cagnina: - Cagnina: minimo 85%;
- possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione
per la regione Emilia Romagna.
âRomagnaâ Pagadebit: - Bombino bianco: minimo 85%;
- possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la regione Emilia Romagna.
âRomagnaâ Sangiovese: - Sangiovese: minimo 85%;
- possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione
per la regione Emilia Romagna.
âRomagnaâ Trebbiano: - Trebbiano Romagnolo: minimo 85%;
- possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ Albana Spumante comprende in tutto o in parte i comuni appresso
descritti. Tale zona è cosÏ delimitata:
Provincia di ForlĂŹ-Cesena: comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ForlĂŹ, Forlimpopoli,
Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e ForlÏ, il limite a valle è cosÏ
delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: dalla SS 9 Via Emilia.
Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la SS 9 Via Emilia fino
allâincontro di questa con Via Pestalozzi, segue questa e quindi Via Marzolino Primo fino alla
ferrovia Rimini â Bologna che segue fino allâincontro con la SS 71 â bis, da questa prende per Via
Comunale Redichiaro, per Via Brisighella poi di nuovo percorre la SS 71 â bis, segue quindi le Vie
Vicinale Cerchia, S. Egidio, Via Comunale Boscone, Via Madonna dello Schioppo, Via Cavalcavia,
Via DâAltri sino al fiume Savio e lâippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9
Emilia a nord della cittĂ (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro.
Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la SS 9 fino allâincontro con
Via S. Leonardo che segue fino allâincontro con la ferrovia Rimini â Bologna, indi prosegue lungo la
stessa fino a ricongiungersi alla SS 9 che percorre fino al confine del comune di ForlĂŹ.
Comune di ForlĂŹ: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la SS 9 fino allâincontro con Via
G. Siboni, segue questa via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli,
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Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questâultima segue la
ferrovia Rimini â Bologna fino al casello km. 59, poi per Via Zignola si ricongiunge a nord della cittĂ
alla SS 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.
Provincia di Ravenna: comuni di: Castel Bolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio,
Brisighella.
Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese il limite a valle è delimitato come segue:
Comune di Faenza: dal confine con il comune di ForlĂŹ dove questo incontra la SS 9 segue il predetto
confine fino alla ferrovia Rimini â Bologna che percorre fino ad incontrarsi con lâargine sinistro del
fiume Lamone, e poi per Via S. Giovanni e per le Vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco,
Granarolo, Proventa, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della cittĂ a detta
ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese.
Comune di Castel Bolognese: dalla ferrovia Rimini â Bologna.
Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme,
Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:
Comune di Imola: dalla ferrovia Rimini â Bologna sino allâincrocio con la statale Selice, segue la
stessa sino allâincontro con la Via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine
comunale allâingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;
Comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini â Bologna.
3.2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ Cagnina comprende i comuni appresso descritti:
Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo
Terme;
Provincia di ForlĂŹ - Cesena: comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, ForlĂŹ,
Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola,
Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.
3.3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ Pagadebit comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.
Tale zona è cosÏ delimitata:
Provincia di Ravenna: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo
Terme.
Per i Comuni di Castel Bolognese e Faenza il limite a valle è dato dalla SS 9 Via Emilia;
Provincia di ForlĂŹ â Cesena: Comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
Cesena, Dovadola, ForlĂŹ, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Montiano, Predappio, Roncofreddo,
Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.
Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, ForlĂŹ, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul
Rubicone, è il seguente:
Comune di Bertinoro: SS 9, Via Emilia;
Comune di Cesena: dall'incrocio con il Comune di Bertinoro sulla SS 9 (Via Emilia) si segue detta
statale fino ad incontrare la SP 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per Via San Vittore ex 71 fino alla
frazione S. Carlo. Indi per Via Castiglione, Via Roversano S. Carlo, Via Comunale Roversano, Via
IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla SS 9 (Via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada
statale verso Rimini sino ad incontrare la Via Ca' Vecchia. Poi per Via Montiano e per Via Malanotte
sino al confine con il comune di Longiano;
Comune di ForlĂŹ: dal confine con il comune di Faenza sulla Via Emilia, si segue il rio Cosina sino al
ponte della Bariletta sulla Via del Passo, indi per la stessa Via del Passo sino ad incontrare la Via
Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per Via Ossi sino a Villagrappa, poi per Via del
Braldo fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la SS 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole.
Quindi si ritorna verso ForlĂŹ dopo aver percorso Via Ladino, per la SP 56 sino ad incontrare la Via
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dell'Appennino (SS 9 ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dellâuscita dal
paese si imbocca la Via Monda, indi per Via Crocetta sino all'incrocio con la SP 4 del Bidente, km
4,100, che si segue fino ad incontrare la SP 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di ForlĂŹ e
Bertinoro sul fiume Ronco;
Comune di Forlimpopoli: dal confine con il Comune di Bertinoro e ForlĂŹ, sulla SP 37, si segue
quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare
sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;
Comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla Via Malanotte si prosegue fino a
Badia. Poi per Via Cesena, Via Badia e Via Fratta passando per CĂ Turchi e CĂ Won Willer. Indi per
Via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il
Comune di Savignano sul Rubicone in localitĂ CĂ Ugolini;
Comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla Via Massa, si segue
detto confine di comune indi Via Scodella, Via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di
comune con SantâArcangelo di Romagna, dopo aver percorso la Via Seibelle J.;
provincia di Rimini: comuni di Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Poggio Berni,
Rimini, SantâArcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana,
Verucchio.
Il limite a valle per i comuni di Misano Adriatico, Rimini, SantâArcangelo di Romagna è il seguente:
Comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla Via Capronte si prosegue
per quest'ultima sino alla Via Grotta. Poi per Via Fontacce sino ad incontrare la SP 35 (Riccione -
Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per Via S. Giovanni sino al
fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano;
Comune di Rimini: dal confine con il comune di SantâArcangelo di Romagna sulla statale Via
Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna - Rimini che si segue
sino ad incontrare il confine con il Comune di Riccione.
Comune di SantâArcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla Via Seibelle J.
si prosegue per detto confine, in direzione Canonica sino ad incontrare la Via Rio Salto e la frazione
Canonica. Indi per Via Canonica, SP 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul
fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per Via
Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.
3.4. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ Sangiovese comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.
Tale zona è cosÏ delimitata:
Provincia di ForlĂŹ â Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, ForlĂŹ, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato
Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico â San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano,
Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano - Sarsina, Tredozio.
Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, ForlĂŹ, Montiano e Savignano sul Rubicone il limite
a valle è cosÏ delimitato:
comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la SS 9 fino allâincrocio di questa
con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini - Bologna,
che segue fino all'incontro con la SS 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via
Brisighella poi di nuovo percorre la SS 71-bis, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via
Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via DâAltri sino al fiume Savio e
l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della cittĂ (km 30,650)
che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;
comune di Bertinoro: SS 9 via Emilia;
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comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro
con Via S. Leonardo, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini - Bologna, indi prosegue
lungo la stessa fino a ricongiungersi alla SS 9 che percorre fino al confine del comune di ForlĂŹ;
comune di ForlĂŹ: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la SS 9 fino all'incontro con via G.
Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G.
Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima
segue la ferrovia Rimini - Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord
della cittĂ alla SS 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;
comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone: dalla SS 9 via Emilia.
Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte
Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni,
Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano,
Torriana, Verucchio.
Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a
valle è cosÏ delimitato:
comuni di Cattolica, Misano Adriatico e Riccione: dalla SS 16 Adriatica;
comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la SS 16 Adriatica sino all'incrocio con
la SS 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;
comune di S. Arcangelo di Romagna, dalla SS 9 via Emilia.
Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo
Terme.
Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese, il limite a valle è cosÏ delimitato:
comune di Faenza: dal confine col comune di ForlĂŹ dove questo incontra la SS 9 segue il predetto
confine fino alla ferrovia Rimini - Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del
fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco,
Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della cittĂ a detta
ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;
comune di Castel Bolognese: dalla ferrovia Rimini â Bologna.
Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza
Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è cosÏ delimitato:
Comune di Imola: dalla ferrovia Rimini - Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la
stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine
comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;
comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
3.5. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ Trebbiano, âRomagnaâ Bianco, âRomagnaâ Bianco Frizzante
âRomagnaâ Bianco spumante, âRomagnaâ Rosato, âRomagnaâ Rosato Frizzante e âRomagnaâ
Rosato spumante, âRomagnaâ Rosso comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale
zona è cosÏ delimitata:
Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro
Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.
Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è cosÏ
delimitato:
comune di Ozzano dell'Emilia: dalla ferrovia Rimini - Bologna;
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comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la SP 253 sino
all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per
ricongiungersi alla provinciale n 253 San Vitale;
comune di Castel Guelfo: dalla provinciale n 253 San Vitale;
comune di Imola: dalla provinciale n 253 San Vitale.
Per i comuni di Fontanelice e Casalfiumanese il limite a monte è cosÏ delimitato:
comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-
Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via D. Alighieri; poi per la SP 610 di Fontanelice
che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad
incrociare il confine del comune;
comune di Casalfiumanese: dalla mulattiera che passando per CĂ Salara congiunge i confini di
Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.
Provincia di ForlĂŹ - Cesena: comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, ForlĂŹ, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola,
Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico San Benedetto
Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, San Mauro Pascoli, Savignano sul
Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.
Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è cosÏ
delimitato:
comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico, sulla via Cesenatico, si segue
quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A14 Bologna - Rimini in localitĂ S. Angelo presso Casa
Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul
Rubicone;
comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A14 Bologna â Rimini;
comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A14 Bologna â Rimini;
comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area cosĂŹ delimitata: da Montaletto,
all'incrocio tra le province di Ravenna e ForlĂŹ â Cesena, si segue via S. Pellegrino e poi per via
Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il
comune di Savignano sul Rubicone.
Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino,
Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio
Berni, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, SantâArcangelo di
Romagna, Torriana, Verucchio.
Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, il limite a valle è cosÏ delimitato:
Comune di Cattolica: dalla SS 16 Adriatica;
Comune di Misano Adriatico: dalla SS 16 Adriatica;
Comune di Riccione: dalla SS 16 Adriatica;
Comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A14 Bologna - Rimini con il fiume Uso (confine tra i
comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la SS 9 via
Emilia in localitĂ S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia,
che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna â Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro
con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la SS 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al
confine con il comune di Riccione;
Provincia di Ravenna: comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio,
Castel Bolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S.
Agata sul Santerno, Solarolo.
Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massa Lombarda, Russi, S. Agata sul Santerno, il limite a valle
è cosÏ delimitato:
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Comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la SP 253 San Vitale sino
all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione
Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino al Km 17, destra canale
Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla SP 253 San Vitale al Km
57;
Comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la SP 253 San Vitale sino
all'incrocio con la via Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale
Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla SP 253 San Vitale;
comune di Massa Lombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la SP 253 San Vitale
sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta,
Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna â Ravenna che segue sino ad
incontrare di nuovo la SP 253 San Vitale;
Comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la SP 253 San Vitale sino
all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi
per via Fringuellina, via Del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al
confine con il comune di Ravenna;
Comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massa Lombarda si segue la SP 253
San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume
Santerno sino ad incrociare di nuovo la SP 253 San Vitale;
comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dellâarea cosĂŹ delimitata: dal confine con il
comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo - San Marco fino a
raggiungere la SS 67 Tosco Romagnola. Segue detta strada statale, verso sud, sino al km 207,800 e
poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del
Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud fino al km 20,500, indi per via Civinelli e
via Mensa fino a Matelica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via
Confine sino ad incrociare il confine tra le province di Ravenna e ForlĂŹ-Cesena, che segue fino a
Montaletto.
Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla
localitĂ âLa Cillaâ la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a
raggiungere la strada S. Alberto â Ravenna, in prossimitĂ del km 13,500. Ripiega verso ovest e
segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza CĂ , il tracciato della vecchia ferrovia fino al C.
Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani,
raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimitĂ della localitĂ Grattacoppa. Prosegue, verso
nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la localitĂ âLa Cillaâ punto di inizio della
delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
allâart. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ . In particolare sono da considerarsi idonei i terreni
collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi â argillosi anche
profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e
quelli di recente bonifica.
4.2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3. Ă vietata ogni pratica di forzatura. Ă ammessa lâirrigazione di soccorso.
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4.4. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ, di
cui allâart. 1, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Albana spumante 9 13% vol (16% vol dopo
lâappassimento)
âRomagnaâ Bianco 18 11,0% vol
âRomagnaâ Bianco Frizzante 18 10,0% vol
âRomagnaâ Rosato 18 11,0% vol
âRomagnaâ Rosato Frizzante 18 10,0% vol
âRomagnaâ Rosso 14 11,0% vol
âRomagnaâ Bianco spumante 18 9,5% vol
âRomagnaâRosato spumante 18 9,5% vol
âRomagnaâ Cagnina 13 10,5% vol
âRomagnaâ Pagadebit 14 10,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese 12 11,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese novello 12 11% vol
âRomagnaâ Sangiovese passito 12 11,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese superiore 10,5 12,5% vol
âRomagnaâ Trebbiano 14 11% vol
âRomagnaâ Trebbiano frizzante 14 10% vol
âRomagnaâ Trebbiano spumante 14 10% vol.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
4.5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ definiti allâart.1 del presente disciplinare di
produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.4. purchĂŠ la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
4.6. La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto, su proposta del Consorzio, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle
condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di
uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed allâorganismo di
controllo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione delle tipologie
spumanti e frizzanti, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione,
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
5.2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le
operazioni di vinificazione siano effettuate nellâambito dellâintero territorio delle province di ForlĂŹ â
9
Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini e che le operazioni di elaborazione delle tipologie âRomagnaâ
Trebbiano Frizzante, âRomagnaâ Trebbiano Spumante, âRomagnaâ Pagadebit Frizzante, âRomagnaâ
Albana Spumante, âRomagnaâ Bianco Frizzante, âRomagnaâ Bianco Spumante, âRomagnaâ Rosato
Frizzante e âRomagnaâ Rosato Spumante, nonchè le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la
stabilizzazione e la dolcificazione ove ammessa, siano effettuate in tutto il territorio della Regione
Emilia Romagna, della Regione Marche, della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e della
Regione Veneto.
5.3. Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC âRomagnaâ Trebbiano Frizzante,
âRomagnaâ Trebbiano Spumante, âRomagnaâ Pagadebit Frizzante, âRomagnaâ Albana Spumante,
âRomagnaâ Bianco Frizzante, âRomagnaâ Bianco Spumante, âRomagnaâ Rosato Frizzante e
âRomagnaâ Rosato Spumante, devono essere effettuate nellâambito del territorio della Regione
Emilia Romagna, della Regione Marche, della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e della
Regione Veneto di cui ai precedenti commi 5.1. e 5.2. Conformemente alla normativa dellâUnione
europea e nazionale vigente, lâimbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta
zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĂ , la reputazione, garantire lâorigine e assicurare
lâefficacia dei controlli.
5.4. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a
denominazione di origine controllata sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Albana spumante 50 4500
âRomagnaâ Bianco 70 12600
âRomagnaâ Bianco frizzante 70 12600
âRomagnaâ Bianco spumante 70 12600
âRomagnaâ Rosato 70 12600
âRomagnaâ Rosato frizzante 70 12600
âRomagnaâ Rosato spumante 70 12600
âRomagnaâ Rosso 65 9100
âRomagnaâ Cagnina 65 8450
âRomagnaâ Pagadebit 70 9800
âRomagnaâ Sangiovese 65 7800
âRomagnaâ Sangiovese vino passito 50 6000
âRomagnaâ Sangiovese novello 65 7800
âRomagnaâ Sangiovese superiore 65 6825
âRomagnaâ Trebbiano 70 9800
âRomagnaâ Trebbiano frizzante 70 9800
âRomagnaâ Trebbiano spumante 70 9800
Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti l'eccedenza non avrĂ diritto alla denominazione
di origine controllata.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese novello deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino
proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
5.6. Per la DOC âRomagnaâ Sangiovese e âRomagnaâ Sangiovese superiore è consentito
effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la
deumidificazione.
10
Le uve destinate alla produzione della tipologia âRomagnaâ Sangiovese passito devono essere
sottoposte ad appassimento in pianta e/o dopo la raccolta in ambienti idonei, anche con lâausilio di
impianti di condizionamento ambientale, purchĂŠ operanti a temperature analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di
deumidificazione operante con lâausilio del calore.
5.7. Per la DOC âRomagnaâ Albana spumante la fermentazione del mosto può essere effettuata,
anche in parte, in contenitori di legno.
5.8. Il vino a Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Albana spumante deve essere
ottenuto ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia
(âfermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionaleâ o âmetodo tradizionaleâ o âmetodo
classicoâ o âmetodo tradizionale classicoâ) o della fermentazione/rifermentazione naturale in
autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali.
5.9. Per la DOC âRomagnaâ Albana Spumante la presa di spuma, nellâarco della intera annata,
deve effettuarsi con mosti di uve parzialmente appassite prodotte da vigneti ubicati nella zona di
produzione di cui allâarticolo 3, comma 1.
I vini a denominazione di origine controllata âRomagnaâ Bianco Spumante e âRomagnaâ Rosato
Spumante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione in bottiglia
(fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o metodo tradizionale, o metodo classico,
o metodo tradizionale classico) o della fermentazione in autoclave, secondo quanto previsto dalle
norme comunitarie e nazionali.
5.10. I seguenti vini non possono essere immessi al consumo in data anteriore al: - âRomagnaâ Sangiovese: 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve;
- âRomagnaâ Sangiovese superiore: 1° aprile dell'anno successivo allâanno di raccolta delle uve;
- âRomagnaâ Cagnina: 10 ottobre dellâanno di raccolta delle uve;
5.11. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese e il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese superiore dopo
un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, a decorrere dal 1° dicembre dellâanno di
raccolta delle uve, possono assumere la designazione âRomagnaâ Sangiovese riserva e âRomagnaâ
Sangiovese superiore riserva e la loro idoneitĂ chimico fisica ed organolettica non potrĂ essere
valutata prima di 22 mesi di invecchiamento.
5.12. Per la DOC âRomagnaâ Trebbiano e âRomagnaâ Sangiovese, anche con le specificazioni
superiore, riserva e passito, è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione,
conservazione e affinamento.
5.13. Per la DOC âRomagnaâ Sangiovese, âRomagnaâ Sangiovese novello e âRomagnaâ
Sangiovese superiore, è ammesso lâarricchimento nella misura massima dellâ1% vol.
5.14. Fatto salvo quanto previsto al comma 5.11, per la vinificazione e lâelaborazione di tutti i vini
della DOC âRomagnaâ di cui allâart. 1, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla
normativa vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
In relazione alle pratiche enologiche previste dalla vigente normativa dellâUnione europea e
nazionale, è consentito effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti
parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione delle
seguenti tipologie appartenenti alla categoria âvinoâ: âRomagnaâ Cagnina, âRomagnaâ Pagadebit
amabile e âRomagnaâ Sangiovese Passito, anche al di fuori del termine del 31 dicembre del relativo
anno di vendemmia prescritto dalla vigente normativa. Eâ altresĂŹ consentito effettuare la pigiatura
11
delle uve destinate alla produzione della tipologia âRomagnaâ Sangiovese Passito al di fuori del
citato termine del 31 dicembre.
Le predette operazioni di fermentazione o rifermentazione effettuate oltre il 31 dicembre devono
essere immediatamente comunicate allâUfficio Territoriale competente dellâICQRF.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Albana spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo dorato;
odore: caratteristico, intenso, delicato;
sapore: dolce, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
zuccheri riduttori residui: oltre 60 gr per litro;
aciditĂ totale: non inferiore a 6 g/l;
estratto non riduttore: non inferiore a 21 g/l.
âRomagnaâ Bianco:
colore: da giallo chiaro a paglierino, piĂš o meno intenso;
odore: fine e delicato, gradevole;
sapore: sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
âRomagnaâ Bianco frizzante:
spuma: fine e persistente
colore: da giallo chiaro a paglierino, piĂš o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
âRomagnaâ Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: da brut nature a secco, sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
aciditĂ totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
âRomagnaâ Rosato:
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colore: rosato piĂš o meno intenso;
odore: fine e delicato, gradevole;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
âRomagnaâ Rosato frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piĂš o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
âRomagnaâ Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piĂš o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: da brut nature a secco, sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
âRomagnaâ Rosso:
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso con profumo franco;
sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
âRomagnaâ Cagnina:
colore: rosso violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, un poâ tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 8,50% vol;
titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,50 % vol;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
âRomagnaâ Pagadebit:
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
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aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
âRomagnaâ Pagadebit amabile:
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
âRomagnaâ Pagadebit frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
âRomagnaâ Pagadebit amabile frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese:
colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;
sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso fruttato;
sapore: secco o leggermente abboccato, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese passito:
colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;
odore: fruttato, intenso, equilibrato;
sapore: da secco ad amabile armonico, leggermente tannico, talvolta con retrogusto amarognolo;
14
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12%vol;
zuccheri riduttori residui: da 6 a 20 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese superiore:
colore: rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;
sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;
sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese superiore riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso con profumo delicato che talvolta ricorda la viola;
sapore: armonico, leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
âRomagnaâ Trebbiano:
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
âRomagnaâ Trebbiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: brut, extra dry in relazione alla specifica tipologia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
âRomagnaâ Trebbiano frizzante:
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spuma: fine e persistente
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
âRomagnaâ, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi âextraâ, âfineâ, âsceltoâ, âselezionatoâ e similari.
7.2. Ă consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
7.3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivitĂ agricola dell'imbottigliatore quali âviticoltoreâ,
âfattoriaâ, âtenutaâ, âpodereâ, âcascinaâ ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni dellâUnione europea e nazionali in materia.
7.4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC âRomagnaâ, con lâesclusione delle tipologie
Trebbiano Spumante non millesimato e Frizzante, Bianco Spumante non millesimato e Frizzante, e
Rosato Spumante non millesimato e Frizzante, è obbligatoria lâindicazione dellâannata di produzione
delle uve.
7.5. Ă consentito lâuso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle
âvigneâ, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui si ottiene il vino cosĂŹ qualificato alle
condizioni di cui allâart. 31, comma 10, della legge n.238/2016.
7.6. La menzione âvignaâ seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di
dimensioni uguali o inferiori al carattere usato per la denominazione di origine.
7.7. Le specificazioni superiore e riserva devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
7.8. Per la tipologia âRomagnaâ Sangiovese Passito è consentito riportare in etichetta la
specificazione âAppassimentoâ, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC
âRomagnaâ.
7.9. Per le tipologie âRomagnaâ Bianco Frizzante e Spumante è facoltativo riportare in etichetta la
specificazione del colore âBiancoâ.
7.10. Per le tipologie âRomagnaâ Rosato Frizzante e Spumante è obbligatorio riportare in etichetta la
specificazione del colore âRosatoâ o âRosĂŠâ o âRosaâ.
7.11. Per la tipologia âRomagnaâ Cagnina è obbligatorio riportare in etichetta la specificazione
âdolceâ.
Articolo 8
Confezionamento
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8.1. I vini DOC âRomagnaâ di cui allâarticolo 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro
della capacitĂ prevista dalla normativa nazionale e dellâUnione europea.
Inoltre per i vini DOC âRomagnaâ Trebbiano, ad esclusione delle tipologie spumante e frizzante, e
âRomagnaâ Sangiovese, ad esclusione della tipologia novello, è consentito il confezionamento in
recipienti di ceramica.
8.2. Esclusivamente per le tipologie dei vini DOC âRomagnaâ Bianco, âRomagnaâ Rosato,
âRomagnaâ Rosso, âRomagnaâ Trebbiano, âRomagnaâ Pagadebit e âRomagnaâ Sangiovese non
qualificate con la menzione âvignaâ è consentito lâuso dei contenitori alternativi al vetro, idonei a
venire a contatto con gli alimenti, della capacitĂ compresa fra 2 e 6 litri.
Pertanto, tale possibilità di confezionamento è esclusa, oltre che per le citate tipologie qualificate con
la menzione âvignaâ, per le tipologie di vini spumanti e frizzanti, per le tipologie di vini che riportano
le menzioni tradizionali âriservaâ, âsuperioreâ e âpassitoâ e per tutte le tipologie di vini qualificate
con il nome delle sottozone di cui allâarticolo 1, comma 2.
8.3. Esclusivamente per le tipologie dei vini DOC âRomagnaâ Bianco, anche Frizzante,
âRomagna Rosato anche Frizzante, Romagna rosso, âRomagnaâ Trebbiano, anche frizzante, e
Romagna Sangiovese, è consentito lâuso dei recipienti di acciaio inox e altri materiali idonei per
capacitĂ fra 6 e 60 litri.
8.4. Per tutti i vini della DOC âRomagnaâ di cui allâart.1 è consentito lâutilizzo di tutti i dispositivi
di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame
Il disciplinare âRomagnaâ DOC tiene conto delle aree di insediamento storiche e tradizionali della
viti-vinicoltura romagnola, esaltando le migliori espressioni dellâinterazione âvitigno/ambienteâ.
Lâareale di coltivazione di Sangiovese, Albana, Trebbiano romagnolo, Bombino bianco e Terrano
comprende parte dei territori di quattro province (Bologna, Ravenna, ForlĂŹ-Cesena e Rimini), con
particolare riferimento alla collina, e si possono individuare due zone principali ben distinte: una pre-
collinare, che si estende dalle falde delle ultime formazioni collinari degli Appennini fino alla via
Emilia, comprendendo una fascia di terreni tendenzialmente piani appartenenti al Quaternario
recente, e una zona nettamente collinare ascrivibile allâera Terziaria. Il periodo piĂš attivo
dellâemersione dei rilievi della Romagna è infatti riferibile a Miocene superiore, Pliocene e
Postpliocene. LâAppennino romagnolo ha unâorigine geologica comune e si compone, in linea
generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua estensione,
maggiormente caratterizza la Romagna è la âMarnoso-arenaceaâ, una fascia piĂš o meno ampia di
stratificazioni successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne. Durante il periodo Messiniano,
quando il Mediterraneo rimase isolato dallâoceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche
(gesso, anidrite, salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella âVena del gessoâ. Seguono poi le
deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano spesso con la tipica morfologia a
âcalanchiâ, riscontrabile nelle valli basse. Da questa successione di rocce è abbastanza naturale che
siano derivati, per effetto dellâerosione naturale e dellâintervento dellâuomo, terreni piĂš o meno
calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni
residuali di costituzione diversa. In passato si distinguevano âterreni vergini o integraliâ, di
formazione recente e di composizione strettamente connessa alla roccia madre, e âterreni residualiâ,
decalcificati, ferrettizzati, antichi. Tra questi due estremi si ponevano i âterreni parzialmente
17
ferrettizzatiâ (mezze savanelle) e le âterre rosseâ (savanelle), completamente decalcificate. Recenti
studi di zonazione hanno permesso di approfondire la conoscenza dei suoli e valutare anche
lâinfluenza di questi su alcuni dei vitigni principali. Partendo dalla SS 9, via Emilia, e risalendo verso
monte, si incontrano dapprima le âterre parzialmente decarbonatate della pianura pedemontanaâ, a
pendenza molto debole (0,2-1%), che si sono formate in sedimenti fluviali a tessitura media. Sono
suoli molto profondi, con buona disponibilitĂ di ossigeno, elevata capacitĂ di acqua disponibile e
buona fertilitĂ naturale; da scarsamente a moderatamente calcarei nellâorizzonte lavorato e con
contenuti in calcare decisamente piĂš elevati negli orizzonti profondi. A seguire si incontrano le âterre
scarsamente calcaree del margine appenninicoâ, costituite da suoli formatisi in sedimenti argilloso-
limosi deposti dai fiumi, profondi, a tessitura moderatamente fine o fine, moderatamente calcarei in
superficie e molto calcarei negli orizzonti profondi. Possono essere soggetti a ristagno idrico. Le
âterre limose dei terrazzi antichiâ sono estese paleosuperfici, pianeggianti o dolcemente inclinate,
formate da sedimenti fluviali a varia tessitura, con una componente superficiale talvolta di origine
eolica. Sono terreni molto profondi, a tessitura fine o media su fine, non calcarei, strutturalmente
poco stabili e soggetti a ristagno idrico. Per conservare o migliorare la fertilitĂ fisico-idrologica
necessitano di buoni apporti di sostanza organica. Proseguendo verso i calanchi, tipicamente a quote
comprese tra 130 e 380 m slm, si trovano le âterre calcaree del basso Appennino, localmente
associate a calanchiâ, suoli che si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con
intercalazioni sabbiose di etĂ pliocenica, e si presentano con profonditĂ variabile da moderata a molto
profonda, a tessitura media, da scarsamente a fortemente calcarei. Talora sono presenti orizzonti con
accumulo di carbonati di calcio e possono presentare il substrato di roccia tenera (peliti) entro i 100
cm di profonditĂ . Infine si arriva in prossimitĂ della formazione Marnoso-arenacea, che ha dato
origine alle âterre calcaree del basso Appennino con versanti a franapoggio e reggipoggioâ. Le quote
sono tipicamente tra 110 e 430 m slm. Sono suoli moderatamente ripidi, da moderatamente a molto
profondi, a tessitura media, calcarei e che possono presentare il substrato roccioso entro i 100 cm di
profonditĂ . Nel basso Appennino romagnolo, lâunitĂ geologica maggiormente diffusa, dallâImolese al
Forlivese, è la formazione delle argille azzurre, mentre passando al Cesenate tendono a prevalere i
terreni calcarei riconducibili alla formazione Marnoso-arenacea, che poi tendono a diminuire sul
territorio riminese, dove la viticoltura si sviluppa in modo particolare sulle âterre calcaree del basso
Appennino rimineseâ, che comprendono suoli formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche,
con intercalazioni sabbiose di etĂ pliocenica (Formazione delle argille azzurre e formazione delle
arenarie di Borello). Unâarea marginale delle viticoltura si trova sulle âterre dei Gessi del basso
Appennino rimineseâ, con suoli che si sono formati in rocce stratificate di marne gessose e tripolacee.
Altra formazione degna di menzione è la âVena dello Spungoneâ che caratterizza in particolare il
Forlivese, anche se parte dal Faentino-Brisighellese per arrivare fino a Bertinoro, una delle aree di
elezione dellâAlbana. Per quanto riguarda il clima, partendo dalla via Emilia con sommatorie
termiche intorno ai 2000- 2200 gradi giorno (indice di Winkler), si arriva intorno al 1400-1600 gradi
giorno delle aree piĂš alte della viticoltura. - Fattori umani rilevanti per il legame.
La vite e il vino hanno sempre giocato ruoli economici, sociali, politici e ideologici fondamentali
nella storia di molti paesi e, come noto, la storia è in grado di modellare persone e paesaggi. E ciò è
vero anche per la Romagna, unâarea i cui confini geografici sono stati dibattuti per secoli senza mai
arrivare ad una definizione unanime, ma che trova nel carattere della sua gente un filo conduttore
comune. Lucio Gambi scrisse che la âromagnolitĂ , è in primo luogo uno stato dâanimo, unâisola del
sentimento, un modo di vedere e di comportarsiâ e forse è proprio per questo che la Romagna è stata
piĂš spesso definita, non con limiti fisici o amministrativi bensĂŹ attraverso i comportamenti umani,
come quellâarea in cui, chiedendo da bere, viene spontaneamente offerto vino e non acqua.
Indubbiamente si tratta di un retaggio legato alla particolare situazione del passato, per cui le acque
erano spesso non potabili e il vino svolgeva unâimportante azione disinfettante. La storia e la
letteratura classica ci parlano spesso di una Romagna particolarmente produttiva, senza negare, però,
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produzioni di eccellenza: i vini di Cesena in epoca Romana e anche successiva, lâAlbana di
Bertinoro, come pure la ârosseggianteâ Cagnina senza dimenticare il Pagadebito gentile. A seguire
alcune informazioni sulla diffusione e lâimpiego dei principali vitigni tradizionali della Romagna,
contemplati dal presente Disciplinare. Terrano. La dominazione bizantina potrebbe essere stata il
momento in cui il Refosco dâIstria o Terrano dâIstria si è diffuso in Romagna. Sta di fatto che, in
tempi storici, ha dato origine ad un vino molto apprezzato chiamato âCagninaâ, riconosciuto a DOC
con DPR 17-03-1988 (Cagnina di Romagna). Riferisce Giovanni Manzoni che la Cagnina è unâuva
probabilmente originaria della Jugoslavia, âtenuta in gran pregio sebbene anticamente fosse piccola
di grappolo e di acini radi. Coltivata in Romagna giĂ nel 1200 in alcune piane del Cesenate, del
Forlivese e del Ravennate, fu poi limitata solamente a qualche modesto vigneto, come lo è ancora
oggi, per la sua scarsa resaâ. Diversi gli scritti e i componimenti poetici tra Ottocento e Novecento
che attestano la diffusione e lâapprezzamento della Cagnina in Romagna. Bombino bianco.
Localmente detto Pagadebito gentile, da cui il nome del vino. Lâorigine del vitigno non è nota, ma si
tratta di varietĂ diffusa lungo tutta la fascia adriatica della Penisola con nomi diversi nelle varie
regioni, ma che richiamano spesso la sua capacitĂ produttiva. Secondo Hohnerlein-Buchinger lâetimo
sarebbe da âproduce tanto da pagare i debitiâ, in realtĂ la produttivitĂ , specie in collina, non è
elevatissima ma costante negli anni; infatti si tratta di varietĂ rustica e con sottogemme fertili, tanto
che se una gelata tardiva può compromettere gravemente la produzione della maggior parte degli altri
vitigni, con il Pagadebito è comunque garantita una buona produzione. Nellâarea di Bertinoro un
tempo si facevano vigneti misti di Albana gentile e Pagadebiti proprio per compensare una eventuale
carenza produttiva del primo vitigno. La prima citazione scritta di un âPagadebito biancoâ tra le viti
âdeâ contorni di Riminoâ è dellâAcerbi e risale al 1825. Nellâambito della mostra ampelografica
tenutasi a ForlĂŹ nel 1876 si ebbe la possibilitĂ di confrontare tra loro grappoli di Pagadebito
provenienti da diversi areali e si convenne che âIl Pagadebito gentile di ForlĂŹ, di Bertinoro, e di
Predappio si differenzia dal Pagadebito verdone per gli acini piĂš sferici, meno grossi, meno verdi e
piĂš dolciâ. Storicamente è stata riconosciuta una particolare e pregevole tradizione di coltivazione del
Pagadebito nellâareale di Bertinoro, messa in evidenza anche nel Disciplinare della DOC âPagadebit
di Romagnaâ accolto con DPR 17-03-1988. Sangiovese. La zona di diffusione principale del
Sangiovese si colloca tra Romagna e Toscana ed è in questi due territori che da tempi storici si sono
venuti a delineare vari biotipi, ma soprattutto vini differenti, frutto dellâinterazione specifica e
peculiare di territori diversi con questo vitigno. Nello studio della storia di un vino si fa spesso
riferimento ai miti e alle religioni dei popoli, ma non bisogna trascurare un altro elemento
fondamentale, la âtipicitĂ â, poichĂŠ essa passa attraverso il territorio, la metodologia di produzione e il
contesto temporale e sociale. Per quanto riguarda il Sangiovese la prima attestazione scritta della sua
coltivazione in territorio Toscano risale alla fine del 1500 (Soderini), ma Cosimo Villifranchi nella
seconda metĂ del Settecento parla di un âSan Gioveto romanoâ coltivato in particolare nel Faentino.
Ă conservato allâArchivio di Stato di Faenza lâatto notarile del 1672 che cita in podere Fontanella di
Pagnano, comune di Casola Valsenio, âtre filari di Sangioveseâ. Per alcuni linguisti assunse in
Appennino tosco-romagnolo il nome âSangue dei gioghiâ cioè dei monti, contratto in dialetto locale
in âsanzvesâ. Secondo Beppe Sangiorgi, le prime citazioni del Sangiovese in Romagna riguardano
lâarea faentina imolese. Tra Settecento e Ottocento sono poi numerosi i poemi e ditirambi che lodano
questo vino. Nel 1839, il conte Gallesio giunse a ForlĂŹ, da Firenze, percorrendo la strada aperta dal
granduca Pietro Leopoldo lungo il corso del fiume Montone ed ebbe modo di descrivere i vigneti
incontrati nel percorso: âle vigne ⌠sono tutte a ceppi bassi attaccati ad un picciolo palo come in
Francia, le uve che vi si coltivano sono per la maggior parte il Sangiovese di Romagnaâ. Nei vecchi
testi, quindi, viene spesso identificato un Sangiovese coltivato in Romagna con caratteristiche sue
proprie che lo fanno distinguere da quelli coltivati in altre aree, ma soprattutto va rimarcato come
fosse diverso lâapproccio enologico al vitigno rispetto alla Toscana: in Romagna si vinificava in
purezza, mentre in Toscana si trattava piĂš spesso di uvaggi (come il ben noto Chianti) o di tagli con
altri vitigni. Questa caratteristica è stata contemplata nel Disciplinare âRomagnaâ Sangiovese: lâuso
della sottozona per i vini di Sangiovese è subordinata allâutilizzo di almeno il 95% di uve del vitigno.
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La DOC âSangiovese di Romagnaâ, confluita nella DOC âRomagnaâ, fu istituita con DPR 09-07-
- Trebbiano romagnolo. I âTrebbianiâ sono una famiglia di vitigni molto antichi che hanno
trovato alcune zone di elezione che gli hanno tributato la seconda parte del nome: Trebbiano
romagnolo, piuttosto che toscano, modenese, abruzzese, per citarne alcuni. Nel Trecento il Trebbiano
veniva annoverato tra i vini âdi lussoâ del medioevo, mentre in tempi piĂš recenti appare unâimmagine
piĂš differenziata del Trebbiano, che viene considerato anche un vino di carattere semplice. Lo citano
il Soderini nel Cinquecento, il Trinci Settecento e tra la fine dellâOttocento e lâinizio del Novecento
diversi autori cercano di mettere ordine tra le diverse tipologie e sinonimie. In Romagna si coltivava
in prevalenza il Trebbiano della fiamma, cosĂŹ detto perchĂŠ i grappoli esposti al sole prendono una
colorazione giallo-rossastra. Nel Molon (1906) si legge che il vitigno era coltivato soprattutto nelle
province di ForlĂŹ e Ravenna, meno nel Cesenate, dove prevaleva lâAlbana e si riporta quanto
affermato da Pasqualini e Pasqui in merito allâapprezzamento del Trebbiano nei filari di pianura,
nonostante lâelevata umiditĂ . La sua vasta diffusione è dovuta alla capacitĂ di adattarsi alle piĂš
diverse tipologie di terreno e condizioni climatiche, alla costante produttivitĂ ed alle caratteristiche
del vino: gradevole, corretto e facilmente commerciabile. Con il DPR 31-08-1973 viene istituita la
DOC âTrebbiano di Romagnaâ, che ricomprende unâarea di coltivazione che si estende dalla collina
verso quelle aree di pianura dove i terreni sono piĂš argillosi o argilloso-sabbiosi. Vini amabili,
frizzanti e spumanti. La presenza in Romagna di vitigni tipicamente a maturazione medio-tardiva o
tardiva (Trebbiano, Pagadebiti) faceva sĂŹ che il sopraggiungere del freddo invernale bloccasse la
fermentazione lasciando nei vini residui zuccherini piĂš o meno importanti. Da qui lâuso di bere vini
dolci o amabili nel periodo autunno-invernale e vini frizzanti e spumanti nellâestate successiva la
vendemmia. Infatti i vini con residuo zuccherino, una volta messi in bottiglia, riprendevano a
fermentare con lâarrivo dei primi caldi, originando una frizzantatura naturale. Vi era quindi una
tradizione, se si vuole involontaria, di spumanti e frizzanti, che con lâaccrescersi delle conoscenze
enologiche è stata perfezionata: lâuso del freddo in cantina consente di preservare profumi e aromi e
lâuso di lieviti selezionati consente di ottimizzare le fermentazioni. B) Informazioni sulla qualitĂ o
sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
I diversi tipi di suolo che si incontrano negli areali di coltivazione della DOC Romagna, dalle argille
evolute di Predappio, alle sabbie molasse del Messiniano tra il Faentino e il Forlivese, al calcare di
Bertinoro o ancora alle arenarie e alle argille di Brisighella, non possono non influenzare le note
sensoriali dei vini su di essi prodotti. In particolare, il Sangiovese in purezza tende ad acquisire
caratteri distintivi ben percepibili a seconda delle aree di coltivazione delle uve e giĂ allâinizio del
Novecento il dott. Savelli, sulla base delle numerose analisi chimiche effettuate nel suo laboratorio,
aveva suddiviso i vini di Sangiovese in tre gruppi: âuno speciale Sangiovese in alcune localitĂ dellâex
circondario di ForlĂŹ (Predappio e Civitella); un tipo, molto vicino al precedente per caratteri chimici
ed organolettici, prodotto nellâex circondario di Cesena; un tipo, diverso dai due precedenti, prodotto
nellâex circondario di Riminiâ. Le differenze (minore grado alcolico, minore estratto, maggiore
aciditĂ ed in particolare una maggiore sapiditĂ del Sangiovese di Rimini) derivavano dal fatto che nel
Riminese lâuva Sangiovese veniva vinificata con una certa quantitĂ di Trebbiano, tradizione che si è
ormai persa, anche se rimangono alcuni di questi tratti distintivi. Altra nota importante per la
coltivazione del Sangiovese è relativa al clima: per una corretta maturazione occorre privilegiare
altitudini medio-basse ed esposizioni nei quadranti da sud a ovest, onde conseguire un perfetto
soddisfacimento delle sue esigenze termiche (1800-2000 gradi giorno). Per rendere merito delle
differenze tra i vini di Sangiovese ottenuti in situazioni pedo-climatiche differenti, per quei produttori
che intendono massimizzare lâinterazione vitigno/ambiente, nel rispetto di una tradizione tipicamente
romagnola che vuole il Sangiovese vinificato sostanzialmente da solo, sono state identificate le
âsottozoneâ che possono fregiarsi di una menzione geografica aggiuntiva rispetto a âRomagna DOC
Sangioveseâ. Lâinterazione âvitigno-ambiente-uomoâ, per il Sangiovese, verrĂ meglio specificata al
punto C). I vini ottenuti con la varietĂ Terrano si presentano in genere abbastanza freschi, profumati e
con un certo residuo zuccherino, come vuole la tradizione, anche se qualche viticoltore ha cercato di
potenziarne la struttura, come richiedeva il mercato del 2000. Anche per quanto riguarda i vini
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bianchi, la varietĂ di suoli e di situazioni meso-climatiche riscontrabili sul territorio della
Denominazione âRomagnaâ, consentono di ottenere tipologie differenti: da vini piĂš freschi a
prevalente componente floreale, magari anche frizzanti o spumanti, a vini bianchi piĂš strutturati, con
sentori di frutta matura e talora aromi terziari derivati dalla vinificazione e/o affinamento in legno. C)
Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
A partire dagli anni â70 il miglioramento della tecnica agronomica ed enologica è stato importante e
la Romagna ha recepito bene lâinnovazione del settore viti-vinicolo, facendo perno, però, su una
tradizione ormai consolidata. Ne sono conseguiti una razionalizzazione nellâallestimento e nella
gestione degli impianti e un radicale miglioramento delle strutture e delle tecniche enologiche in
cantina. Il risultato è stato che anche nei vini della tradizione romagnola si è assistito ad un
importante miglioramento del livello qualitativo. Un altro cambiamento importante è legato agli studi
di zonazione viticola, che hanno contribuito ad una migliore definizione degli ambienti pedo-
climatici piĂš idonei per i vari vitigni, ma soprattutto hanno aumentato la sensibilitĂ dei viticoltori nei
confronti della scelta varietale, portandoli a porsi in maniera piĂš critica di fronte a questa questione.
Per quanto riguarda il Sangiovese, lâesperienza e la perizia che i viti-vinicoltori hanno acquisito in
relazione ai vari contesti ambientali e culturali ha permesso di connotare in modo piĂš preciso alcune
produzioni locali, definendo quelle che sono definite âsottozoneâ. Eâ evidente un interesse delle
piccole-medie aziende vitivinicole ad una produzione piĂš qualitativa e, quando possibile,
maggiormente legata alle peculiaritĂ specifiche del territorio di produzione.
Partendo da ovest verso est si incontrano le seguenti aree tipiche per la produzione del Sangiovese:
Imola: a Imola, a fine 700, il Sangiovese era giĂ un elemento caratterizzante del territorio.
Successivamente unâindagine del 1880 indicò il Sangiovese come uno dei vitigni piĂš diffusi nel
comune di Imola, secondo solo allâAlbana. Il censimento dellâagricoltura del 2010 attesta una
superficie vitata complessiva in provincia di Bologna pari a 3932 ettari, di cui 1039 (il 26%) sono
coltivati a Sangiovese; di questo il 70% si colloca a sud della via Emilia, a testimoniare lâabbondanza
nonchĂŠ la qualitĂ di questo vitigno nel territorio di Imola.
Serra. Storicamente è indicato in Romagna come un territorio molto vocato. Il clima è
tendenzialmente continentale e poco mitigato dalla rilevante distanza dal mare. In generale i vini
possiedono delicate note floreali e un frutto fresco, esaltati da una corretta esposizione delle vigne.
Brisighella. Comprensorio particolare anche per il microclima, che ha altresĂŹ consentito il
consolidarsi di una tradizione oleicola importante. Lâareale ricomprende anche i terreni prossimi alla
vena del gesso, oltre a suoli ricchi di arenarie e argilla, che consentono di avere vini di buona
struttura, eleganti, con note floreali e fruttate spiccate e una buona freschezza.
Marzeno. In questo territorio si trova un primo affioramento importante della formazione dello
âSpungoneâ che si intercala alle argille azzurre plio-pleistoceniche. Territorio aspro e forte, che
imprime forza anche ai vini che qui si producono. Il fruttato tende a prevalere decisamente sul
floreale.
Modigliana. Qui il territorio si inasprisce ulteriormente consentendo di produrre vini dalla struttura
decisa, potenti, austeri e longevi.
Oriolo. Una zona con un terreno particolare, caratterizzato dalla presenza di sabbie gialle che spesso
affiorano tra terreni argillosi o limoso-argillosi. A seconda dellâesposizione e della prevalenza di
sabbia o argilla è possibile ottenere vini di grande struttura che acquisiscono la giusta morbidezza
solo dopo un certo affinamento, oppure vini fruttati e floreali piĂš pronti e di buon equilibrio.
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Castrocaro. Terre della cosiddetta Romagna Toscana, hanno risentito molto dellâinfluenza del
Granducato, tanto che la definizione dellâarea deriva piĂš dalla storia e tradizione locale che non da
una differenza sostanziale con i prodotti della limitrofa area di Oriolo.
Predappio. Il Sangiovese di questo territorio ha sempre goduto di una nomea importante tramandata
dalla tradizione popolare orale. Soprattutto dal biotipo locale ad acino allungato, si ottengono vini dal
fruttato molto evidente e con tannini piuttosto duri e austeri.
Meldola. Lâareale era giĂ coltivato in epoca romana e da allora si è evoluta e stratificata la tecnica
agricola che ha portato agli attuali risultati anche nel settore enologico. Lâesposizione principale da
Nord-Ovest a Nord-Est consente di avere vini di Sangiovese fini e dal profilo aromatico fruttato.
Bertinoro. Tradizionalmente territorio di Albana (che qui vanta una lunga tradizione) ha scoperto
solo recentemente una buona vocazione anche per il Sangiovese, che presenta una struttura
importante che necessita di tempi di maturazione abbastanza lunghi.
Cesena. Citati anche dagli Autori classici latini, i vini di Cesena hanno sempre goduto di una chiara
fama. Il Sangiovese su queste colline riesce a ricomprendere in sĂŠ una struttura importante ma mai
eccessiva e un fruttato di ciliegia matura sempre ben percepibile. Struttura ed eleganza insieme.
Mercato Saraceno. Comprende lâarea in cui si esprime al massimo grado la formazione Marnoso-
arenacea romagnola. I suoli Celincordia âCelincordiaâ [CEL, in riferimento alla Carta dei suoli
dellâEmilia Romagna, scala 1:250.000. Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1990): loamy, mixed,
mesic Typic Ustochrepts. Legenda FAO (1990): Haplic Calcisols)], specialmente ad altitudine
inferiore ai 150-200 m slm, si sono rivelati quelli piĂš vocati alla coltivazione del Sangiovese, che
fornisce mosti e vini molto equilibrati, con un buon rapporto tra alcolicitĂ e aciditĂ e una tannicitĂ
piuttosto dolce.
Longiano. I vini dellâarea sono caldi e ricchi, con un fruttato molto evidente e una buona struttura,
che può essere guidata con adeguati accorgimenti agronomici anche verso espressioni molto forti,
che però finiscono per penalizzare la naturale eleganza del connubio tra il vitigno e il territorio.
Nel Riminese, il Sangiovese è stato coltivato intensamente fino al 1860, poi è stato abbandonato
perchÊ tacciato di possedere poca alcolicità . Successivamente si è ripreso a coltivarlo, notando che le
diverse sommatorie termiche riscontrabili nelle vallate che arrivano sulla costa di Rimini, nonchĂŠ i
diversi suoli, creano alcune differenze sul vino che in esse si produce.
Coriano: vuole identificare e valorizzare lâarea appena alle spalle del mare. Con le sue argille grigie e
la sua buona esposizione, vi si ottengono vini di Sangiovese piĂš strutturati e adatti
allâinvecchiamento.
San Clemente: vuole identificare lâareale piĂš caldo del Riminese, con i suoi gessi e le argille piĂš
colorate, con vini di struttura, ma anche con una buona tensione acida.
Verucchio: sulle pendici dei colli della Valmarecchia si ottengono vini di maggiore beva.
Anche per gli altri vitigni lâinterazione col suolo porta a varianti interessanti e talora particolarmente
significative. La predilezione del Bombino bianco, come del resto dellâAlbana, per lâareale
bertinorese è sicuramente da mettere in relazione con i terreni poveri e calcarei derivati dalla
formazione geologica dello Spungone, che proprio in questâarea presenta le sue âemergenzeâ piĂš
significative. I suoli riescono a contenere la naturale vigoria di questi vitigni, consentendo un miglior
equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza una piĂš equilibrata composizione dei mosti; mentre il
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calcare contribuisce alla maggiore finezza olfattiva dei vini. Nei terreni argillosi di pianura, che
limitano naturalmente la vigoria e la produttivitĂ del Trebbiano romagnolo, si riescono ad ottenere
vini di buona struttura e con una buona finezza aromatica, nonostante il vitigno sia normalmente
definito âneutroâ. Vini di Trebbiano con maggiore struttura si ottengono nei terreni piĂš poveri di
collina. Buona finezza olfattiva anche per i vini ottenuti da uve coltivate su terreni sabbiosi (Terrano
e Trebbiano, ad esempio). Anche le Albane tendono a differenziarsi sui vari tipi di suolo: vini
strutturati e con sentori di miele e albicocca essiccata nei terreni piĂš argillosi, fruttato di albicocca piĂš
deciso nellâImolese e sentori piĂš floreali nelle Albane del Faentino. La tradizione di vini frizzanti e
spumanti ottenuta a partire dai vitigni bianchi romagnoli è stata molto migliorata grazie
allâintroduzione del freddo e di altre tecnologie in cantina, senza dimenticare che la maggior cura
nella produzione e nella scelta delle uve in campo ha fatto comunque la sua parte.
Nelle zone piĂš elevate delle colline romagnole vengono prodotti da tempo vini bianchi di buon livello
a partire da una base ampelografica composita, che accompagna a Trebbiano romagnolo e Albana
diversi altri vitigni, che non possono essere valorizzati se non come IGP o al piĂš come DOC
âRomagnaâ Trebbiano.
Lâalta collina e la montagna, erano ormai spopolate al momento dellâistituzione delle Denominazioni
di origine (fine anni â60-primi anni â70), pertanto non sono state contemplate, ma in tempi piĂš recenti
(fine anni â90) la viticoltura è ritornata in collina affiancando ai piĂš tradizionali Trebbiano romagnolo
e Albana diversi vitigni precoci, dotati di una certa aromaticitĂ , in grado di migliorare le basi in
termini di profumo, freschezza, sapiditĂ e struttura.
La Romagna enoica della tradizione era caratterizzata da vini poco colorati, piĂš spesso cerasuoli, per
questo si è tornati alla produzione di vini rosati.
Lâaumento dellâintensitĂ colorante invece è stato possibile negli anni anche grazie allâintroduzione
dei âvitigni miglioratoriâ (Merlot, Cabernet Sauvignon âŚ)
A fine Ottocento, in Romagna lâuva era âpreferibilmente bianca alla montagna e rossa alla pianuraâ,
quindi sui colli della Romagna a fine Ottocento e almeno fino a metĂ Novecento, il vino âdi vignaâ,
ovvero da coltura specializzata, era per lo piĂš bianco.
Il rinvenimento di testimonianze antiche che spaziano tra il 1500 e il 1900, conferma la presenza di
vitigni bianchi di pregio nelle zone di Modigliana, Castrocaro, Longiano, Brisighella ed Oriolo.
La diffusione del Famoso, un vitigno di antica coltivazione romagnola, è ripartita da Mercato
Saraceno. Intorno al 2000 sono stati segnalati due vecchi filari di viti, in zona Mercato Saraceno
(FC), che il proprietario indicava con il nome di Famoso. La conservazione in situ del vitigno, deve
essere messa in relazione con la sua espressione in quellâambiente e col fatto di essere divenuta una
componente della tradizione viti-vinicola locale.
Lâefficacia della valorizzazione del Centesimino a Oriolo, come vino di quel preciso âterroirâ, si
vede nella velocitĂ di progressione dei riconoscimenti formali di vitigno e vino.
In questa zona si coltiva perlomeno dal Secondo Dopoguerra tale vitigno, il cui vino era tenuto in
altissima considerazione dalla locale comunitĂ rurale e dalle genti dei dintorni. Inizialmente chiamato
Savignon e bevuto soprattutto per le occasioni speciali, per evitare confusione, poi, il vitigno è stato
registrato con il nome di Centesimino e dal 2004 rientra nei vitigni idonei alla coltivazione in Emilia-
Romagna.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Nome e Indirizzo: VALORITALIA societĂ per la certificazione delle qualitĂ e delle produzioni
vitivinicole italiane S.r.l.
Via Venti Settembre n. 98/c â 00185 ROMA
Telefono 0039 0645437975
Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it
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VALORITALIA S.r.l. è lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente alla vigente
normativa della UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nellâarco dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in GU n. 253 del
30/10/2018, modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato in GU n. 62 del 15/3/2022.
ALLEGATO 1
DISCIPLINARE SOTTOZONA âBERTINOROâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âBertinoroâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata
âRomagnaâ Sangiovese anche riserva e âRomagnaâ Pagadebit, anche nella versione frizzante,
prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese anche Riserva e âRomagnaâ
Pagadebit sottozona âBertinoroâ sono riservate ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nellâambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva):
- Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Pagadebit (anche frizzante): - Bombino bianco: minimo 85%;
- possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la regione Emilia Romagna
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ comprende lâarea di seguito delimitata:
partendo dallâincrocio, a Forlimpopoli, tra la Via Armando Diaz e la SS 9 Via Emilia, si segue tale
Statale in direzione Est sino ad incrociare la Via Settecrociari che si percorre fino alla frazione S.
Vittore; ci si innesta poi sulla Via S.
Vittore, la si segue sino ad incontrare Via Montebellino lungo la quale si prosegue in direzione
Formignano; indi per Via Formignano sino allâincrocio per Teodorano; si continua a destra per la
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strada Teodorano - Montecavallo sino a Teodorano; poi per la strada Meldola - Teodorano fino a
Meldola; quindi si prosegue per Via Meldola per Fratta; prima di Fratta Terme si gira a sinistra per
Via Monte Fratta comprendendo lâintera collina; indi si prosegue fino a Via Tro Meldola fino
allâincrocio con Via Meldola per ritornare al punto di partenza, sulla SS 9 Via Emilia, Via Meldola e
Via Armando Diaz.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro
anche riserva la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.
Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Pagadebit Bertinoro, la densitĂ
minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Bertinoro e âRomagnaâ Pagadebit Bertinoro sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro riserva 9 13% vol
âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro 9 12,5% vol
âRomagnaâ Pagadebit Bertinoro 14 11,5% vol
4.3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Bertinoro definiti allâart.1 del presente
disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro le operazioni di vinificazione devono
avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori
delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione
possono essere effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e
Rimini.
5.2. Per il vino DOC âRomagnaâ Pagadebit Bertinoro le operazioni di vinificazione, nonchĂŠ quelle
di elaborazione per la tipologia frizzante, devono avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del
presente allegato. Tuttavia le predette operazioni possono essere effettuate nellâintero territorio delle
province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e Rimini.
5.3. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagna Sangioveseâ Bertinoro anche
riserva e âRomagna Pagadebitâ Bertinoro devono essere effettuate nellâambito della zona di
vinificazione ed elaborazione di cui ai precedenti comma 5.1. e 5.2.
5.4. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
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Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro riserva 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro 65 5850
âRomagnaâ Pagadebit Bertinoro 70 9800
Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla denominazione
di origine controllata.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro riserva non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.7. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro è vietata qualunque forma di arricchimento.
5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione dei vini DOC âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro riserva e âRomagnaâ Pagadebit
Bertinoro, anche frizzante, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa
vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Pagadebit Bertinoro secco:
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
âRomagnaâ Pagadebit Bertinoro amabile:
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
26
âRomagnaâ Pagadebit Bertinoro secco frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
âRomagnaâ Pagadebit Bertinoro amabile frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: caratteristico, di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Bertinoro anche riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 2
27
DISCIPLINARE SOTTOZONA âBRISIGHELLAâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âBrisighellaâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata
âRomagnaâ Sangiovese, anche riserva, e âRomagnaâ Bianco, prodotti nellâarea di cui al successivo
articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Brisighella, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
2.2. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Bianco Brisighella è riservata ai vini
derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
-Trebbiano: minimo 60%;
-possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Albana e Chardonnay da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 40%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Brisighella comprende lâarea di seguito delimitata:
parte dei Comuni di Brisighella, Faenza e Casola Valsenio. Dal limite nord-est della zona delimitata,
in localitĂ Budrio si segue il confine amministrativo tra i comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme in
direzione est; si continua seguendo i confini amministrativi tra il comune di Brisighella e Riolo
Terme in direzione nord-est e si prosegue seguendo i confini amministrativi tra i comuni di Faenza e
Castel Bolognese fino ad arrivare ad incrociare la via provinciale Tebano Villa Vezzano nei pressi
della chiesa di Tebano. Da qui verso sud-est fino a Casale. Si prosegue in direzione sud lungo la
strada provinciale, fino ad incrociare la Statale Brisighellese che si percorre in direzione sud fino alla
frazione di Errano dove si prosegue per via Chiusa di Errano e poi sulla Provinciale Canaletta di
Sarna in direzione sud est fino ai pressi di Villa Gessi. Si prosegue su via Canaletta di Sarna verso
sud sino al confine amministrativo fra i comuni di Faenza e Brisighella nei pressi della chiesa di
Sarna. Si procede sul confine dei sopradetti confini comunali verso sud est sino ad incrociare la via
Pian di Vicchio che si percorre in direzione sud-ovest, poi si attraversa la strada provinciale Carla per
proseguire tenendo il crinale superiore denominato âSentiero di Monte Geboloâ, per arrivare alla
28
localitĂ âCaâ Raggioâ nei pressi del lago aziendale dove si prosegue per la localitĂ âCasa Ergazzinaâ
poi in direzione sud-ovest in via Bicocca per poi proseguire lungo la carraia denominata âCaâ di Laââ
poi case Soglia e Soglietta fino ad arrivare sul ponte del torrente Marzeno. Si prosegue per detto
torrente in direzione sud-est fino ad arrivare al confine della provincia di Ravenna con quella di ForlĂŹ - Cesena dove si segue in direzione ovest. Si prosegue lungo il confine delle due provincie fino ad
arrivare alla strada consorziale di Lago. Da qui in direzione sud-ovest si oltrepassa la chiesa di
Valpiana sino ad incrociare la strada Statale Brisighellese nei pressi di S. Eufemia; segue la strada
suddetta, in direzione nord verso Brisighella. Attraversa il fiume Lamone prima del passaggio a
livello e continua, in direzione nord-est, lungo la strada consorziale per Santa Maria in Purocielo.
Oltrepassata S. Maria in Purocielo, prosegue in direzione nord-est lungo la strada forestale elle
Lagune fino alla Casa delle Lagune dove riprende a proseguire in direzione nord-ovest, attraversa Caâ
Braghetto, il Tre, Donegaglia e dopo aver attraversato il torrente Sintria prosegue in direzione sud
ovest lungo la strada consorziale ZattagliaâMonte Romano fino alla localitĂ Casetto dove continua in
direzione nord-ovest sulla strada di S. Andrea e dopo aver attraversato Casone della Casa, Albergo,
Pagnano, Soglia ed il fiume Senio, si immette sulla Statale Casolana, che si percorre in direzione
nord verso Riolo Terme fino ad immettersi sulla strada provinciale per Fontanelice; da qui prosegue
in direzione nord-est fino ad oltre il cimitero di Prugno per proseguire lungo la strada vicinale in
direzione nord-ovest verso Caâ Bosco fino ad incrociare il confine di provincia tra Bologna e
Ravenna; segue, quindi in direzione nord est il confine predetto fino alla localitĂ Budrio, punto dal
quale la delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Brisighella,
anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
4.2. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Bianco Brisighella, la
densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 1.500 ceppi per ettaro.
4.3. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Brisighella, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Brisighella 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Brisighella Riserva 9 13% vol
âRomagnaâ Bianco Brisighella 12 11% vol
4.4. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Brisighella definiti allâart.1 del presente
disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.3. purchĂŠ la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
29
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Brisighella e per il vino DOC âRomagnaâ Bianco
Brisighella le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del
presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata
(cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nellâintero territorio
delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e Rimini.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagnaâ Sangiovese Brisighella, anche
riserva, e dei vini âRomagnaâ Bianco Brisighella, devono essere effettuate nellâambito della zona di
vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Brisighella 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Brisighella Riserva 65 5850
âRomagnaâ Bianco Brisighella 70 8400
Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla denominazione
di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Brisighella non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Brisighella riserva non può essere immesso al consumo
in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Il vino DOC âRomagnaâ Bianco Brisighella non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° marzo dellâanno successivo alla raccolta delle uve.
5.7 Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Brisighella, anche riserva, e per il vino DOC
âRomagnaâ Bianco Brisighella è consentito l'utilizzo di contenitori in legno e/o terracotta nelle fasi di
vinificazione, conservazione e affinamento.
5.8 Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Brisighella, anche riserva, e nel vino âRomagnaâ
Bianco Brisighella è vietata qualunque forma di arricchimento.
5.9 Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.7 e 5.8 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Brisighella, anche riserva, e del vino
âRomagnaâ Bianco Brisighella sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa
vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
30
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Brisighella:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Brisighella riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
âRomagnaâ Bianco Brisighella:
colore: da giallo chiaro a giallo dorato, piĂš o meno intenso;
odore: caratteristico, fine ed ampio;
sapore: sapido, fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Brisighella anche riserva, e per il vino âRomagnaâ Bianco
Brisighella, è consentito lâutilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Per il vino DOC âRomagnaâ Bianco Brisighella è consentito il confezionamento esclusivamente in
contenitori in vetro della capacitĂ massima di 1,5 litri.
ALLEGATO 3
DISCIPLINARE SOTTOZONA âCASTROCAROâ
Articolo 1
31
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âCastrocaroâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata
âRomagnaâ Sangiovese, anche riserva, e âRomagnaâ Bianco, prodotti nellâarea di cui al successivo
articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
2.2. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Bianco Castrocaro è riservata ai vini
derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: - Albana: minimo 60%;
- può concorrere alla produzione di detto vino il vitigno Trebbiano fino ad un massimo del 40 % da
solo o congiuntamente ad altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Emilia
Romagna fino ad un massimo del 5 %.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Castrocaro comprende lâarea di seguito delimitata:
gli interi territori amministrativi dei Comuni di Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e
Terra del Sole e la seguente parte del Comune di ForlĂŹ: dallâincrocio di Via Borsano (SP 57) con Via
del Tesoro, si procede per Via Tomba in direzione Massa, poi ancora per Via del Tesoro. Da questa si
prosegue per Via Braga fino a rientrare in Via del Partigiano (SP 56). Si continua in direzione ForlĂŹ
fino allâincrocio con Via del Gualdo, svoltando a sinistra su questâultima (SP 141) e proseguendo per
Via Ossi. Allâincrocio con Via Scaletta, a sinistra, si procede per questâultima fino a raggiungere Via
Campagna di Roma, quindi ancora a sinistra e poi a destra per Via Framonta fino a Via Ciola, sita nel
territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro,
anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 3300 ceppi per ettaro.
32
4.2 Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Bianco Castrocaro, la
densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 1500 ceppi per ettaro.
4.3 La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Castrocaro e âRomagnaâ Bianco Castrocaro, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro Riserva 9 13% vol
âRomagnaâ Bianco Castrocaro 12 11,5% vol
4.4. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Castrocaro definiti allâart.1 del presente
disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.3 purchĂŠ la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro e per il vino DOC âRomagnaâ Bianco
Castrocaro, le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del
presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata
(cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nellâintero territorio
delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e Rimini.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro, anche
riserva, e âRomagnaâ Bianco Castrocaro, devono essere effettuate nellâambito della zona di
vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro Riserva 65 5850
âRomagnaâ Bianco Castrocaro 70 8400
Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla denominazione
di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
33
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro riserva non può essere immesso al consumo
in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Il vino DOC âRomagnaâ Bianco Castrocaro non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° marzo dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° gennaio dellâanno successivo alla raccolta
delle uve.
5.7. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro, anche riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.8. Nel vino DOC âRomagna Sangioveseâ Castrocaro, anche riserva, e âRomagnaâ Bianco
Castrocaro, è vietata qualunque forma di arricchimento.
5.9. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.7 e 5.8 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro, anche riserva, e âRomagnaâ Bianco
Castrocaro sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto
della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
âRomagnaâ Bianco Castrocaro:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, piĂš o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
34
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Castrocaro anche riserva, e âRomagnaâ Bianco Castrocaro
è consentito lâutilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 4
DISCIPLINARE SOTTOZONA âCESENAâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âCesenaâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata âRomagnaâ
Sangiovese, anche riserva, prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Cesena, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Cesena comprende lâarea di seguito delimitata:
a valle il limite è stabilito dalla SS 9 via Emilia, dal confine del comune di Bertinoro allâincrocio con
la via Caâ Vecchia, ad est con la suddetta via CĂ Vecchia fino allâabitato di Calisese che si attraversa,
si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino
35
allâincrocio con la via Fageto che si percorre fino allâincrocio con la via Rudigliano e questa
attraverso lâabitato di Ardiano fino allâincrocio con la SP 75 e per questo fino allâincrocio con la SP
138, indi fino allâabitato di Borello che si attraversa fino allâimbocco della SP 48 per lâabitato di
Luzzena che si attraversa e sempre lungo la SP 48 fino allâincrocio con la strada comunale per
lâabitato di Formignano che si attraversa e per la via Comunale Montebellino si incrocia la via San
Carlo e si attraversa lâabitato di San Carlo e per la Via San Vittore fino allâabitato di San Vittore nel
cui centro si devia per la SP 51 che si percorre fino alla localitĂ Diegaro; indi per la SS 9 via Emilia
fino al confine con il comune di Bertinoro.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Cesena,
anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Cesena, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Cesena 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Cesena Riserva 9 13 % vol
4.3 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Cesena definiti allâart.1 del presente disciplinare
di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la produzione globale
non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagna Sangioveseâ Cesena le operazioni di vinificazione devono
avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori
delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione
possono essere effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e
Rimini.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagnaâ Sangiovese Cesena, anche
riserva, devono essere effettuate nellâambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Cesena 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Cesena Riserva 65 5850
36
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Cesena non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Cesena riserva non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Cesena, anche riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.7. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Cesena, anche riserva, è vietata qualunque forma di
arricchimento.
5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Cesena, anche riserva, sono consentite tutte le
pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Cesena:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Cesena riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
37
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagna Sangioveseâ Cesena anche riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 5
DISCIPLINARE SOTTOZONA âLONGIANOâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âLongianoâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata
âRomagnaâ Sangiovese, anche riserva, e âRomagnaâ Bianco prodotti nellâarea di cui al successivo
articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Longiano, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
2.2. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Bianco Longiano è riservata ai vini
derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: - Trebbiano: minimo 60%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Albana e Chardonnay da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 40 %.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Longiano comprende lâarea di seguito delimitata:
38
gli interi territori amministrativi dei comuni di Montiano e Borghi. Il confine a valle per i Comuni di
Longiano e Savignano sul Rubicone è delimitato dalla SS 9 via Emilia; ad ovest dal confine del
comune di Longiano con il comune di Cesena si imbocca la via CĂ Vecchia e si prosegue verso sud
fino allâabitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino
alla via Casale che si percorre fino allâincrocio con la via Fageto percorsa fino allâincrocio con la via
Rudigliano ed attraverso lâabitato di Ardiano si prosegue fino allâincrocio con la via Garampa (SP
- e per via Garampa fino allâabitato di Montecodruzzo da cui si discende fino al torrente Ansa e si
risale in localitĂ Caâ di Quagliotto e si prosegue per la SP 11 attraversando gli abitati di Montegelli,
Rontagnano, Barbotto e Savignano di Rigo fino al confine Regionale e del comune di Sarsina.
Ad est dal confine con la provincia di Rimini sulla SS 9 via Emilia in localitĂ Ponte di Mezzo lungo
il confine con la provincia di Rimini verso sud fino allâincrocio con il confine regionale e lungo
questo fino allâincrocio con il confine del comune di Sarsina con la via Savignano di Rigo -
Cicognaia (E/R) via Decio Raggi (Marche).
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Longiano,
anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
4.2. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Bianco Longiano, la
densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 1500 ceppi per ettaro.
4.3. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Longiano, e âRomagnaâ Bianco Longiano sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Longiano 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Longiano Riserva 9 13 % vol
âRomagnaâ Bianco Longiano 12 11 % vol
4.4. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Longiano definiti allâart.1 del presente
disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.3. purchĂŠ la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Longiano e per il vino DOC âRomagnaâ Bianco
Longiano, le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del
presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata
(cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nellâintero territorio
delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e Rimini.
39
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagnaâ Sangiovese Longiano, anche
riserva e âRomagnaâ Bianco Longiano, devono essere effettuate nellâambito della zona di
vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Longiano 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Longiano Riserva 65 5850
âRomagnaâ Bianco Longiano 70 8400
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagna Sangioveseâ Longiano non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Longiano riserva non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Il vino DOC âRomagnaâ Bianco Longiano non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° marzo dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° gennaio dellâanno successivo alla raccolta
delle uve.
5.7. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Longiano, anche riserva, e per il vino DOC
âRomagnaâ Bianco Longiano è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione,
conservazione e affinamento.
5.8. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Longiano, anche riserva, e nel vino DOC âRomagnaâ
Bianco Longiano è ammesso lâarricchimento nella misura massima dellâ1% vol.
5.9. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.7 e 5.8 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Longiano, anche riserva, e âRomagnaâ Bianco
Longiano, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della
produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Longiano:
colore: rosso rubino tendente al granato;
40
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Longiano riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
âRomagnaâ Bianco Longiano:
colore: giallo da chiaro a paglierino, piĂš o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale min. 11% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Longiano anche riserva, e per il vino âRomagnaâ Bianco
Longiano, è consentito lâutilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 6
DISCIPLINARE SOTTOZONA âMELDOLAâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âMeldolaâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata âRomagnaâ
Sangiovese, anche riserva, prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
41
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Meldola, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva):
- Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ Sangiovese sottozona Meldola comprende lâarea di seguito
delimitata:
da Meldola si segue il confine della sottozona Predappio sino al confine con il comune di S. Sofia;
quindi per la SP 4 sino a S. Sofia; poi per via Spinello e le SP 96 e 127 sino a Civorio; quindi per la
SP 95 sino a incontrare il confine della sottozona Mercato Saraceno che si segue per ritornare a
Meldola lungo i confini della sottozona Bertinoro.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Meldola,
anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Meldola, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Meldola 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Meldola Riserva 9 13% vol
4.3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Meldola definiti allâart.1 del presente disciplinare
di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la produzione globale
non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Meldola le operazioni di vinificazione devono
avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori
42
delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione
possono essere effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e
Rimini.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagnaâ Sangiovese Meldola, anche
riserva, devono essere effettuate nellâambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Meldola 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Meldola Riserva 65 5850
Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla denominazione
di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Meldola non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve, la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Meldola riserva non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Meldola, anche riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.7. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Meldola, anche riserva, è vietata qualunque forma di
arricchimento.
5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Meldola, anche riserva, sono consentite tutte le
pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Meldola:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
43
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Meldola riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Meldola anche riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 7
DISCIPLINARE SOTTOZONA âMODIGLIANAâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âModiglianaâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata
âRomagnaâ Sangiovese, anche riserva, e âRomagnaâ Bianco prodotti nellâarea di cui al successivo
articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Modigliana, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
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2.2. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Bianco Modigliana è riservata ai vini
derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
-Trebbiano: minimo 60% - Possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Chardonnay e Sauvignon bianco da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 40 %.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Modigliana comprende lâintero territorio amministrativo
del Comune di Modigliana.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Modigliana,
anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.
4.2. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Bianco Modigliana, la
densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 1.500 ceppi per ettaro.
4.3. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Modigliana, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Modigliana 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Modigliana Riserva 9 13% vol
âRomagnaâ Bianco Modigliana 12 11% vol
4.4 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Modigliana definiti allâart.1 del presente
disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.3. purchĂŠ la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagna Sangioveseâ Modigliana e per il vino âRomagnaâ Bianco
Modigliana le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del
presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata
(cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nellâintero territorio
delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e Rimini.
45
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagna Sangioveseâ Modigliana, anche
riserva, e âRomagnaâ Bianco Modigliana devono essere effettuate nellâambito della zona di
vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Modigliana 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Modigliana Riserva 65 5850
âRomagnaâ Bianco Modigliana 70 8400
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Modigliana non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Modigliana riserva non può essere immesso al consumo
in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Il vino DOC âRomagnaâ Bianco Modigliana non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° marzo dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° gennaio dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.7. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Modigliana, anche riserva, e per il vino âRomagnaâ
Bianco Modigliana è consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione,
conservazione e affinamento.
5.8. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Modigliana, anche riserva, e nel vino DOC
âRomagnaâ Bianco Modigliana è ammesso lâarricchimento nella misura massima dellâ1% vol.
5.9. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.7 e 5.8 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Modigliana, anche riserva, e del vino DOC
âRomagnaâ Bianco Modigliana sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa
vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Modigliana:
colore: rosso rubino tendente al granato;
46
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Modigliana riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
âRomagnaâ Bianco Modigliana:
colore: giallo da chiaro a paglierino, piĂš o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale min. 11% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagna Sangioveseâ Modigliana anche riserva, e âRomagnaâ Bianco
Modigliana è consentito lâutilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 8
DISCIPLINARE SOTTOZONA âMARZENOâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âMarzenoâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata âRomagnaâ
Sangiovese, anche riserva, prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
47
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Marzeno, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Marzeno comprende lâarea di seguito delimitata:
confine Nord: si parte dalla SP 16 allâaltezza di Via Bertella (riferimento ex scuole di Rivalta)
proseguendo fino a Via Cornacchia. La si percorre fino allâincrocio con Via Tuliero allâaltezza del
civico 144. Si prosegue su Via Tuliero in direzione Sud verso Sarna, comprendendo il foglio di
mappa 220. Si arriva in Via Sarna e la si percorre in direzione Brisighella fino al confine
amministrativo di Brisighella.
Ad Ovest ci si raccorda alla Via Pian di Vicchio e si prosegue fino allâincrocio con la Strada
Provinciale Carla per proseguire tenendo il crinale superiore denominato âSentiero di Monte
Geboloâ, per arrivare alla localitĂ CĂ Raggio, nei pressi del Lago Aziendale dove si prosegue per la
localitĂ Casa Ergazzina, poi in direzione Sud-Ovest in Via Bicocca e di qui a seguire fino allâinnesto
con la Provinciale Faentina. Si prosegue in direzione Modigliana fino allâincrocio con Via Ceparano
che segna il confine Sud. Si percorre tutta la Via Ceparano, che rappresenta il confine Sud â Est fino
allâinnesto con Via Albonello in corrispondenza dei Poderi Padernone, Paterna e Laguna. Da Via
Albonello, attraverso il Rio Albonello, ci si raccorda a Via Gabellotta e da questa si prosegue in
direzione Nord su Via Pietramora.
Il confine a Est parte da Via Uccellina che si raccorda a Via Canovetta e prosegue su Via Samoggia
fino a Via Sandrona e poi continua fino allâinnesto con Via Pietramora, nei pressi dellâincrocio con
Via Albonello.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Marzeno,
anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Marzeno, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Marzeno 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Marzeno Riserva 9 13% vol
48
4.3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Marzeno definiti allâart.1 del presente disciplinare
di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la produzione globale
non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Marzeno le operazioni di vinificazione devono
avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori
delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione
possono essere effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e
Rimini.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagnaâ Sangiovese Marzeno, anche
riserva, devono essere effettuate nellâambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Marzeno 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Marzeno Riserva 65 5850
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Marzeno non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Marzeno riserva non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Marzeno, anche riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.7. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Marzeno, anche riserva, è vietata qualunque forma di
arricchimento.
5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Marzeno, anche riserva, sono consentite tutte le
pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
49
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Marzeno:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Marzeno riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1 La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagna Sangioveseâ Marzeno anche riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 9
DISCIPLINARE SOTTOZONA âORIOLOâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âOrioloâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata âRomagnaâ
Sangiovese, anche riserva, âRomagnaâ Centesimino, anche riserva, passito e spumante rosato o rosĂŠ e
âRomagnaâ bianco prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
2.1. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
50
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Oriolo, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
2.2. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Bianco Oriolo è riservata ai vini derivanti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Trebbiano: minimo 70%;
- può concorrere alla produzione di detto vino il vitigno Albana fino ad un massimo del 30 % da solo
o congiuntamente ad altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Emilia
Romagna fino ad un massimo del 5%.
2.3. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Centesimino Oriolo, anche Riserva, Passito
e spumante rosato o rosè, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nellâambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Centesimino (anche Riserva, Passito e spumante rosato o rosĂŠ): - Centesimino: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Oriolo, comprende lâarea di seguito delimitata:
Comune di Faenza: dallâincrocio della Via S. Lucia con la SS 9 Via Emilia, si prosegue per tale
Statale sino ad incontrare la Via del Braldo in localitĂ Villanova; indi per detta via sino al confine
amministrativo del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che si segue fino al confine tra le
province di Ravenna e ForlĂŹ - Cesena. Si prende quindi per Via Urbiano, Via Samoggia e Via S.
Lucia per ricongiungersi con la SS 9 Via Emilia a Faenza.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Oriolo,
anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 3300 ceppi per ettaro.
4.2. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Centesimino Oriolo,
anche Riserva, Passito e Spumante rosato o rosĂŠ, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a
2.700 ceppi per ettaro.
4.3. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Bianco Oriolo, la densitĂ
minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 1.500 ceppi per ettaro.
51
4.4. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Oriolo, âRomagnaâ Centesimino Oriolo, e âRomagnaâ Bianco Oriolo sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Oriolo 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Oriolo Riserva 9 13% vol
âRomagnaâ Centesimino Oriolo 11 11% vol
âRomagnaâ Centesimino Oriolo Riserva 11 11% vol
âRomagnaâ Centesimino Oriolo Passito 11 11% vol
âRomagnaâ Centesimino Oriolo Spumante rosato o rosĂŠ 14 10,50% vol
âRomagnaâ Bianco Oriolo 12 11,50% vol
4.5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Oriolo definiti allâart.1 del presente disciplinare
di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2, purchĂŠ la produzione globale
non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagna Sangioveseâ Oriolo, per il vino DOC âRomagnaâ Centesimino
Oriolo e per il vino DOC âRomagnaâ Bianco Oriolo, le operazioni di vinificazione, ivi comprese le
operazioni di elaborazione del vino DOC âRomagnaâ Centesimino Oriolo spumante rosato o rosè,
nonchĂŠ le pratiche enologiche per la presa di spuma, la stabilizzazione e la dolcificazione ove
ammessa, devono avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del presente allegato. Tuttavia,
limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette
operazioni di vinificazione possono essere effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna,
Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e Rimini.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagnaâ Oriolo devono essere effettuate
nellâambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Oriolo 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Oriolo Riserva 65 5850
âRomagnaâ Centesimino Oriolo 70 7700
âRomagnaâ Centesimino Oriolo Riserva 70 7700
âRomagnaâ Centesimino Oriolo Passito 50 5500
âRomagnaâ Centesimino Oriolo Spumante rosato o rosè 65 9100
âRomagnaâ Bianco Oriolo 70 8400
52
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Oriolo non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Oriolo riserva non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Il vino DOC âRomagnaâ Bianco Oriolo non può essere immesso al consumo in data anteriore al
1° marzo dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico fisica ed
organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° gennaio dellâanno successivo alla raccolta delle
uve.
5.7. Il vino DOC âRomagnaâ Centesimino Oriolo non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° aprile dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve.
5.8. Il vino DOC âRomagnaâ Centesimino Oriolo Riserva non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° dicembre del secondo anno successivo allâanno di raccolta delle uve.
5.9. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Oriolo, anche riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.10. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Oriolo, anche riserva, âRomagnaâ Centesimino Oriolo,
anche riserva, passito e spumante rosato o rosĂŠ, e âRomagnaâ Bianco Oriolo è vietata qualunque
forma di arricchimento.
5.11. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.9 e 5.10 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Oriolo, anche riserva, âRomagnaâ Centesimino
Oriolo, anche Riserva, Passito e spumante rosato o rosĂŠ e âRomagnaâ Bianco Oriolo sono consentite
tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini
medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Oriolo:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
53
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Oriolo riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
âRomagnaâ Centesimino Oriolo:
colore: rosso granato;
odore: caratteristico, con note di rosa e di frutti di bosco;
sapore: vellutato e di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
âRomagnaâ Centesimino Oriolo riserva:
colore: rosso granato intenso;
odore: avvolgente, con note di rosa, frutta matura e note speziate;
sapore: di buon corpo, armonico, vellutato, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
âRomagnaâ Centesimino Oriolo Passito:
colore: rosso granato impenetrabile;
odore: intenso, caratterizzato da note di rosa, confettura e uva appassita e note speziate;
sapore: armonico, avvolgente, di buona struttura;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,5% vol;
zuccheri riduttori residui: minimo 50 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
âRomagnaâ Centesimino Oriolo Spumante rosato o rosĂŠ:
spuma: fine, persistente;
colore: rosato piĂš o meno intenso;
odore: spiccate note floreali;
sapore: da brut a demisec, fresco, di buona struttura.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
âRomagnaâ Bianco Oriolo:
colore: giallo da chiaro a paglierino, piĂš o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
54
sapore: sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Oriolo anche riserva, âRomagnaâ Centesimino Oriolo
anche riserva, passito e spumante rosato o rosè, e âRomagnaâ Bianco Oriolo è consentito lâutilizzo di
tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 10
DISCIPLINARE SOTTOZONA âPREDAPPIOâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âPredappioâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata
âRomagnaâ Sangiovese, anche riserva, prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Predappio, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Predappio comprende lâarea di seguito delimitata:
55
tutto il territorio del Comune di Predappio. Ad esso vanno aggiunte porzioni dei Comuni limitrofi di
ForlĂŹ, Meldola, Civitella di Romagna e Galeata.
Tale territorio è cosĂŹ identificato: allâestremitĂ settentrionale la zona è delimitata dal confine col
Comune di Castrocaro Terme fino allâimbocco di via Tomba, e dalle vie Tomba, del Tesoro, Castel
Latino, del Partigiano fino a Viale dellâAppennino (SP 3 del Rabbi, ex SS 9 ter). La fascia aggiuntiva
rispetto al territorio comunale di Predappio risulta in seguito delimitata da via Monda (imboccata in
localitĂ San Martino in Strada) e dalla SP 4 â ex SS 310 (detta Bidentina).
Raggiunto il comprensorio di Meldola, seguendo il percorso del fiume Bidente, passando per San
Colombano e raggiungendo la localitĂ Gualdo, il territorio della sottozona di Predappio si espande fra
la SP 4, la Strada delle Villette fino a raggiungere la Chiesa di Badia S. Paolo in Aquilano. Si
imbocca poi la Strada Vicinale Prati â Tomba fino a raggiungere la SP 68 (Cusercoli â Voltre) fino
allâintersezione con il torrente Sarsina (confine naturale). Da qui si sale poi verso il Podere Canova â
Sasina per immettersi nella strada che porta da un lato a Bonalda e dallâaltro a Monte Aglio. Da
Monte Aglio si scende fino ad arrivare allâincrocio con la SP 4. Girando a sinistra si segue la SP 4 per
Nespoli, si raggiunge Civitella di Romagna fino a Galeata e proseguendo, oltre la localitĂ Pianetto,
fino al confine con il comune di Santa Sofia.
La linea prosegue identificandosi con il confine fra il territorio comunale di Galeata e quelli â da un
lato â di Santa Sofia e Premilcuore (lungo il crinale che congiunge i monti Calcinari e Altaccio) e â
dallâaltro, al di lĂ dellâintersezione con la SP 3 del Rabbi â di Rocca San Casciano. Il tutto sino ad
intersecare la linea del confine comunale di Predappio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Predappio,
anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Predappio, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Predappio 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Predappio Riserva 9 13 % vol
4.3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Predappio definiti allâart.1 del presente
disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagna Sangioveseâ Predappio le operazioni di vinificazione devono
avvenire nel territorio delimitato allâart. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori
delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione
56
possono essere effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e
Rimini.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagna Sangioveseâ Predappio, anche
riserva, devono essere effettuate nellâambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Predappio 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Predappio Riserva 65 5850
Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla denominazione
di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Predappio non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Predappio riserva non può essere immesso al consumo
in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Predappio, anche riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.7. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Predappio, anche riserva, è vietata qualunque forma di
arricchimento.
5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Predappio, anche riserva, sono consentite tutte
le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Predappio:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
57
âRomagnaâ Sangiovese Predappio riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Predappio anche riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 11
DISCIPLINARE SOTTOZONA âMERCATO SARACENOâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âMercato Saracenoâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata
âRomagnaâ Sangiovese, anche riserva, e âRomagnaâ Famoso, anche spumante, prodotti nellâarea di
cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno, anche
riserva, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
58
2.2. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Famoso Mercato Saraceno, anche
spumante, è riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi la seguente composizione
ampelografica: - Famoso: minimo 95%
- possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Mercato Saraceno comprende lâarea di seguito delimitata:
lâintero territorio amministrativo dei comuni di Mercato Saraceno e Sarsina ed i territori dei comuni
di Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Cesena cosĂŹ rispettivamente delimitati: in comune di
Roncofreddo dal confine comunale con il comune di Cesena lungo la SP 138 fino al confine
comunale con il comune di Sogliano al Rubicone, si risale il torrente Ansa per via Ansa ed al suo
termine si prosegue fino ad incontrare lâabitato di Montecodruzzo; da Montecodruzzo si procede per
via Garampa in Monteaguzzo fino al confine di Comune con il Comune di Cesena, seguendo verso
valle detto confine si ritorna sulla SP 138 al confine del comune con il comune di Cesena.
Inoltre la porzione del territorio del comune di Roncofreddo compreso fra lâincrocio del confine del
comune di Roncofreddo con la SP 75, lungo questa fino allâincrocio con la via Garampa; in
Monteaguzzo e per questa fino allâincrocio con il confine del comune di Cesena lungo la via
Garampa indi si discende seguendo detto confine fino alla SP 75.
In comune di Sogliano al Rubicone dal confine del comune di Roncofreddo lungo la SP 138 fino al
confine di comune con il comune di Mercato Saraceno in localitĂ Cella; indi si prosegue per detto
confine di comune fino ad incrociare la via Paderno, si prosegue per via Paderno, indi da Case il
Pianetto lungo il confine comunale si risale fino ad incrociare via Palareto in localitĂ Case Monte;
indi per il confine comunale fino allâincrocio con la SP 11 via Barbotto, che si percorre attraverso gli
abitati di Rontagnano e Montegelli fino alla localitĂ CĂ di Quagliotto, indi lungo il confine comunale
si discende lungo il torrente Ansa e la via Ansa fino allâincrocio di questa con la SP 138 in
corrispondenza del confine con il comune di Roncofreddo.
In comune di Cesena dallâincrocio della SP 138 con la SP 75 indi per questa si risale fino al confine
di Comune con il comune di Roncofreddo; per detto confine si prosegue fino ad incrociare la via
Garampa in Monteaguzzo e per questa si prosegue fino ad incontrare nuovamente il confine con il
comune di Roncofreddo e lungo questo si discende a valle fino allâincrocio con la SP 138 nei pressi
del cimitero di Gualdo; indi per la SP 131 si prosegue fino allâincrocio con la SP 75 ed inoltre, in
comune di Cesena, dallâimbocco della SP 48 in Borello si prosegue per detta SP attraverso lâabitato
di Luzzena, fino alla localitĂ Montecavallo, indi per via Casalbono si raggiunge localitĂ Il Palazzo,
indi la frazione S. Matteo ove si imbocca la SP 78 che si segue fino al confine del comune di Cesena
con il comune di Sarsina.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Mercato
Saraceno, anche riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 3000 ceppi per ettaro.
Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Famoso Mercato Saraceno,
anche spumante, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 1.500 ceppi per ettaro.
59
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Mercato Saraceno, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno Riserva 9 13% vol
âRomagnaâ Famoso Mercato Saraceno 12 11% vol
âRomagnaâ Famoso Mercato Saraceno spumante 12 10,5% vol
4.3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Mercato Saraceno definiti allâart.1 del presente
disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno e per il vino DOC âRomagnaâ
Famoso Mercato Saraceno, le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato
allâart. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od
associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nellâintero
territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e Rimini.
Le operazioni di elaborazione della tipologia âRomagnaâ Famoso spumante possono essere effettuate
nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ-Cesena e Rimini.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno,
anche riserva, e âRomagnaâ Famoso Mercato Saraceno, anche spumante, devono essere effettuate
nellâambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno Riserva 65 5850
âRomagnaâ Famoso anche spumante 70 8400
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno non può essere immesso al consumo
in data anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ
chimico fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo
alla raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno riserva non può essere immesso al
consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed
60
inoltre è obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ
chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno
successivo alla raccolta delle uve.
5.6. Il vino DOC âRomagnaâ Famoso Mercato Saraceno non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° febbraio dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ
chimico fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° gennaio dellâanno successivo
alla raccolta delle uve.
5.7. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno, anche riserva, è consentito
l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.8. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno, anche riserva, è vietata qualunque
forma di arricchimento.
5.9. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.7 e 5.8 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno, anche riserva, sono
consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei
vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
âRomagnaâ Famoso Mercato Saraceno:
colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso;
odore: vinoso, intenso caratteristico;
sapore: secco, sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
61
âRomagnaâ Famoso Mercato Saraceno spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: da brut nature a secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol;
aciditĂ totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Mercato Saraceno anche riserva, e Famoso Mercato
Saraceno anche spumante, è consentito lâutilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla
normativa vigente.
ALLEGATO 12
DISCIPLINARE SOTTOZONA âSERRAâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âSerraâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata âRomagnaâ
Sangiovese, anche riserva, prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Serra, anche riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
62
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âRomagnaâ sottozona Serra comprende lâarea di seguito delimitata:
dallâincrocio, a Castel Bolognese, tra la SS 9 Via Emilia e la SS 306 Via Casolana, si segue
questâultima sino ad incontrare Via Kennedy; indi per via Ghinotta fino ad incrociare Via Biancanigo
che si percorre sino a Via Boccaccio; per questâultima sino al Fiume Senio che si segue finchĂŠ non si
incontra il confine amministrativo tra i Comuni di Riolo Terme e Brisighella. Si prosegue su tale
confine sino allâincrocio con Via Tomba; indi per Via Pediano, Via Chiesa di Pediano, Via Bergullo
e Via dei Colli sino alla SS 9 Via Emilia che si percorre fino a ritornare allâincrocio, allâingresso di
Castel Bolognese, con la SS 306 Via Casolana.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Serra, anche
riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Serra, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale minimo
âRomagnaâ Sangiovese Serra 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Serra Riserva 9 13 % vol
4.3 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Serra definiti allâart.1 del presente disciplinare di
produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la produzione globale non
superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagna Sangioveseâ Serra le operazioni di vinificazione devono avvenire
nel territorio delimitato allâart. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve
in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere
effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ â Cesena e Rimini.
5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC âRomagna Sangioveseâ Serra, anche riserva,
devono essere effettuate nellâambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1.
5.3. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Serra 65 5850
63
âRomagnaâ Sangiovese Serra Riserva 65 5850
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Serra non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Serra riserva non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.6. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Serra, anche riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.7. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Serra, anche riserva, è vietata qualunque forma di
arricchimento.
5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Serra, anche riserva, sono consentite tutte le
pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Serra:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Serra riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Articolo 7
64
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Serra anche riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 13
DISCIPLINARE SOTTOZONA âIMOLAâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âImolaâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata âRomagnaâ
Sangiovese, anche Riserva, prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Imola, anche Riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche Riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata âRomagnaâ sottozona Imola comprende lâarea di seguito delimitata: - gli interi territori amministrativi dei comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese;
- parte dei territori amministrativi dei comuni di Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano
dellâEmilia, fino al limite a valle (NORD) costituito dalla strada statale n. 9 âVia Emiliaâ; - parte del territorio amministrativo del comune di Imola, fino al limite a valle (NORD) delimitato
dalla strada statale n. 9 âVia Emiliaâ, ad EST delimitato in sequenza dalle vie: Dei Colli, Bergullo,
Chiesa Pediano, Pediano, Tombe.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
65
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Imola,
anche Riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Imola, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale
minimo
âRomagnaâ Sangiovese Imola 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Imola Riserva 9 13% vol
4.3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Imola definiti allâart.1 del presente disciplinare di
produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la produzione globale non
superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Imola le operazioni di vinificazione devono avvenire
nel territorio delimitato allâart 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve
in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere
effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ-Cesena e Rimini.
5.2. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Imola 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Imola Riserva 65 5850
5.3. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Imola non può essere immesso al consumo in data anteriore
al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico fisica ed
organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla raccolta delle
uve.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Imola Riserva non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Imola, anche Riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
66
5.6. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Imola, anche Riserva, è vietata qualunque forma di
arricchimento.
5.7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.5. e 5.6. sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Imola, anche Riserva, sono consentite tutte le
pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Imola:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Imola Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1 La specificazione Riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Imola anche Riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 14
DISCIPLINARE SOTTOZONA âCORIANOâ
Articolo 1
Denominazione e vini
67
1.1. La sottozona âCorianoâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata âRomagnaâ
Sangiovese, anche Riserva, prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Coriano, anche Riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche Riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata âRomagnaâ sottozona Coriano comprende lâarea di seguito delimitata:
lâintero territorio amministrativo del comune di Coriano, piĂš la porzione di territorio del comune di
Rimini delimitata dalle vie: Sant'Aquilina, Amola, Montevecchio, Maceri, Montescudo, Tirso,
Coriano.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese Coriano,
anche Riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Coriano, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale
minimo
âRomagnaâ Sangiovese Coriano 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Coriano Riserva 9 13% vol
4.3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Coriano definiti allâart. 1 del presente disciplinare
di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la produzione globale
non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
68
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Coriano le operazioni di vinificazione devono avvenire
nel territorio delimitato allâart. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve
in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere
effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ-Cesena e Rimini.
5.2. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Coriano 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Coriano Riserva 65 5850
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.3. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Coriano non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Coriano Riserva non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Coriano, anche Riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.6. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Coriano, anche Riserva, è vietata qualunque forma di
arricchimento.
5.7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.5. e 5.6. sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Coriano, anche Riserva, sono consentite tutte le
pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Coriano:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
69
âRomagnaâ Sangiovese Coriano Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione Riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Coriano anche Riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 15
DISCIPLINARE SOTTOZONA âSAN CLEMENTEâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âSan Clementeâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata
âRomagnaâ Sangiovese, anche Riserva, prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese San Clemente, anche Riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche Riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
70
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata âRomagnaâ sottozona San Clemente comprende lâarea di seguito delimitata:
i territori amministrativi dei comuni di San Clemente, Montescudo-Montecolombo, Misano
Adriatico, San Giovanni in Marignano, Montefiore, Gemmano, Morciano, Saludecio, Mondaino,
Montegridolfo, ad esclusione delle aree a valle della SS 16.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese San
Clemente, anche Riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 3.300 ceppi per
ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese San Clemente, sono le seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale
minimo
âRomagnaâ Sangiovese San Clemente 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese San Clemente Riserva 9 13% vol
4.3 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ San Clemente definiti allâart.1 del presente
disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese San Clemente le operazioni di vinificazione devono
avvenire nel territorio delimitato allâ art 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori
delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione
possono essere effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ-Cesena e
Rimini.
5.2. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese San Clemente 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese San Clemente Riserva 65 5850
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.3. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese San Clemente non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
71
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese San Clemente Riserva non può essere immesso al consumo
in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese San Clemente, anche Riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.6. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese San Clemente, anche Riserva, è vietata qualunque forma
di arricchimento.
5.7. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.5. e 5.6. sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese San Clemente, anche Riserva, sono consentite
tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini
medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese San Clemente:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese San Clemente Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione Riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
72
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese San Clemente anche Riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO 16
DISCIPLINARE SOTTOZONA âVERUCCHIOâ
Articolo 1
Denominazione e vini
1.1. La sottozona âVerucchioâ è riservata ai vini a denominazione di origine controllata âRomagnaâ
Sangiovese, anche Riserva, prodotti nellâarea di cui al successivo articolo 3.
1.2. Per quanto non espressamente previsto in questo allegato si applicano le norme stabilite dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata âRomagnaâ Sangiovese Verucchio, anche Riserva, è
riservata ai vini derivanti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Sangiovese (anche Riserva): - Sangiovese: minimo il 95%;
- possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-
Romagna, fino ad un massimo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata âRomagnaâ sottozona Verucchio comprende lâarea di seguito delimitata:
interi territori amministrativi dei comuni di: Verucchio, Santarcangelo, Poggio Torriana, Casteldelci,
Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello. Comprende altresĂŹ il
comune di Rimini, ad esclusione delle aree a valle della SS16 ed esclusa la porzione di territorio
comunale delimitata dalle vie: Sant'Aquilina, Amola, Montevecchio, Maceri, Montescudo, Tirso,
Coriano.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1. Per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC âRomagnaâ Sangiovese
Verucchio, anche Riserva, la densitĂ minima di piante non dovrĂ essere inferiore a 3.300 ceppi per
ettaro.
4.2. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
minima naturale per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata, âRomagnaâ
Sangiovese Verucchio, sono le seguenti:
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Produzione Titolo alcolometrico
massima (t) vol. naturale
minimo
âRomagnaâ Sangiovese Verucchio 9 12,5% vol
âRomagnaâ Sangiovese Verucchio Riserva 9 13% vol
4.3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âRomagnaâ Verucchio definiti allâart. 1 del presente
disciplinare di produzione, devono essere riportati nei limiti di cui al comma 4.2. purchĂŠ la
produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Verucchio le operazioni di vinificazione devono
avvenire nel territorio delimitato allâ art 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori
delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione
possono essere effettuate nellâintero territorio delle province di Bologna, Ravenna, ForlĂŹ-Cesena e
Rimini.
5.2. La resa massima dellâuva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
âRomagnaâ Sangiovese Verucchio 65 5850
âRomagnaâ Sangiovese Verucchio Riserva 65 5850
Qualora la resa massima uva / vino superi detti limiti, lâeccedenza non avrĂ diritto alla
denominazione di origine controllata.
5.3. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Verucchio non può essere immesso al consumo in data
anteriore al 1° settembre dellâanno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneitĂ chimico
fisica ed organolettica non potrĂ essere valutata prima del 1° giugno dellâanno successivo alla
raccolta delle uve.
5.4. Il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Verucchio Riserva non può essere immesso al consumo in
data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo allâanno di raccolta delle uve ed inoltre è
obbligatorio documentare lâaffinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneitĂ chimico fisica
ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla
raccolta delle uve.
5.5. Per il vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Verucchio, anche Riserva, è consentito l'utilizzo di
contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento.
5.6. Nel vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Verucchio, anche Riserva, è vietata qualunque forma di
arricchimento.
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5.7. Fatto salvo quanto previsto ai commi, 5.5. e 5.6. sopra indicati, per la vinificazione e
lâelaborazione del vino DOC âRomagnaâ Sangiovese Verucchio, anche Riserva, sono consentite tutte
le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente allâatto della produzione dei vini medesimi.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âRomagnaâ Sangiovese Verucchio:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
âRomagnaâ Sangiovese Verucchio Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
zuccheri riduttori residui: massimo 4 g/l;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
7.1. La specificazione Riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC âRomagnaâ.
Articolo 8
Confezionamento
8.1. Per il vino âRomagnaâ Sangiovese Verucchio anche Riserva, è consentito lâutilizzo di tutti i
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
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