Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITAâ ALIMENTARE E DELLâIPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE
UFFICIO PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
âREGGIANOâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 22.07.1971 G.U. 223 â 04.09.1971
Modificato con D.P.R. 14.09.1978 G.U. 32 â 01.02.1979
Modificato con D.P.R. 17.04.1990 G.U. 243 â 17.10.1990
Modificato con Decreto 26.11.1996 G.U. 287 â 07.12.1996
Modificato con Decreto 05.05.1997 G.U. 112 â 16.05.1997
Modificato con Decreto 26.05.1997 G.U. 129 â 05.06.1997
Modificato con Decreto 29.07.2000 G.U. 193 â 19.08.2000
Modificato con Decreto 23.09.2002 G.U. 229 â 30.09.2002
Modificato con Decreto 13.06.2005 G.U. 143 â 22.06.2005
Modificato con Decreto 25.05.2009 G.U. 136 â 15.06.2009 (S.O. n. 91)
Modificato con Decreto 21.05.2010 G.U. 4 â 07.01.2011 (S.O. n. 6)
Modificato con Decreto 21.02.2011 G.U. 55 â 08.03.2011
Modificato con Decreto 30.05.2011 G.U. 131 â 08.06.2011
Modificato con Decreto 30.11.2011 G.U. 295 â 20.12.2011
Sito internet del Ministero â QualitĂ â Vini DOP e IGP
Modificato con Decreto 07.03.2014 Sito internet del Ministero â QualitĂ â Vini DOP e IGP
Modificato con Decreto 30.03.2015 Sito internet del Ministero â QualitĂ â Vini DOP e IGP
Modificato con Decreto 05.11.2024 G.U. 276 â 25.11.2024
Sito internet del Ministero â QualitĂ â Vini DOP e IGP
G.U.U.E. serie C del 08.05.2025
Articolo 1
Denominazione e Tipologie
La denominazione di origine controllata âReggianoâ è riservata ai vini e ai mosti parzialmente
fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per
le seguenti tipologie:
âReggianoâ Lambrusco (anche frizzante e spumante VSQ);
âReggianoâ Lambrusco novello (anche frizzante);
âReggianoâ Lambrusco Salamino (anche frizzante);
âReggianoâ Fogarina (anche frizzante e spumante VSQ);
âReggianoâ Fogarina novello (anche frizzante)
âReggianoâ Fogarina passito (categoria vino)
âReggianoâ Rosso (anche frizzante);
âReggianoâ Rosso novello (anche frizzante);
âReggianoâ Bianco spumante VSQ;
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Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata âReggianoâ, seguita da una delle specificazioni di cui
appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
âReggianoâ Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e novello):
Lambrusco Marani, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco
di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco oliva, Lambrusco Barghi,
Lambrusco Benetti, Lambrusco del Pellegrino congiuntamente o disgiuntamente, in misura non
inferiore allâ85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
âReggianoâ Lambrusco Salamino (anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco salamino in misura non inferiore allâ85%; per il complessivo rimanente possono
concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani,
Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile.
âReggianoâ Fogarina (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ, novello e passito):
Fogarina in misura non inferiore allâ85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole
o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Fortana, Lambrusco Marani, Lambrusco
salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco oliva, Lambrusco Barghi, Lambrusco a foglia
frastagliata, Lambrusco Benetti, Lambrusco del pellegrino, Malbo gentile.
âReggianoâ Rosso (anche nella tipologia frizzante e novello):
Ancellotta dal 30% al 60%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco
di Sorbara, Malbo gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco grasparossa, Sangiovese, Merlot,
Cabernet sauvignon, Marzemino, Lambrusco oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a foglia
frastagliata, Lambrusco Barghi, Lambrusco Benetti, Lambrusco del Pellegrino, Lambrusco
Montericco, Fogarina.
âReggianoâ Bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco
di Sorbara e Malbo gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%. Le uve a bacca rossa
devono essere vinificate in bianco.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
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Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata âReggianoâ
Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio-Emilia. In particolare la
zona di produzione comprende lâintero territorio dei comuni di: Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio
Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo
Sotto, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, SantâIlario dâEnza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano,
Montecchio, San Polo dâEnza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano,
Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello,
Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata âReggianoâ Rosso
devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia. In particolare la zona di
produzione comprende lâintero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo
in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio,
Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario dâEnza, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Cavriago,
Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro Castella e Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata âReggianoâ
Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia. In
particolare la zona di produzione comprende lâintero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera,
S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla
e Novellara.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata âReggianoâ Fogarina
devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia. In particolare la zona di
produzione comprende lâintero territorio amministrativo dei comuni di Boretto, Gualtieri e Guastalla.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata âReggianoâ Bianco
spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia. In particolare la zona
di produzione comprende lâintero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Ilario dâEnza,
S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano,
Guastalla, Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini âReggianoâ devono
essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ .
Negli impianti che verranno realizzati dopo lâentrata in vigore del presente disciplinare, le forme di
allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva
sdoppiata. Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densitĂ di piantagione, per i nuovi
impianti, non potrĂ essere inferiore a 1.600 viti per ettaro. Per i sistemi a filare con parete produttiva
sdoppiata la densitĂ di piantagione, per i nuovi impianti, non potrĂ essere inferiore a 2.000 viti per
ettaro.
Ă vietata ogni pratica di forzatura. Ă ammessa lâirrigazione di soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata âReggianoâ
non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
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âReggianoâ Lambrusco anche frizzante, spumante VSQ, novello e novello frizzante: 18 t per ha
âReggianoâ Lambrusco Salamino, anche frizzante: 18 t per ha
âReggianoâ Fogarina anche frizzante, spumante VSQ, novello e novello frizzante: 18 t per ha
âReggianoâ Rosso, anche frizzante, novello e novello frizzante: 18 t per ha
âReggianoâ Bianco spumante VSQ: 18 t per ha
Nei vigneti in coltura promiscua, le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate
alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrĂ essere riportata a detti limiti, purchĂŠ la
produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa di uva
per ettaro superi il limite stabilito del 20% in piĂš lâintera produzione non potrĂ rivendicare la
denominazione di origine controllata.
Per la tipologia "Reggiano" Fogarina passito la produzione massima di uva per ettaro non deve essere
superiore a 10 t/ha, ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione dei vini "Reggiano"
Fogarina in possesso dei requisiti prescritti per le diverse tipologie. Il rimanente quantitativo di uva
per ettaro può essere destinato alla produzione di tali tipologie "Reggianoâ Fogarina fino al massimo
consentito, nel rispetto dei precedenti commi 4 e 6.
Fatta eccezione per la tipologia Fogarina passito, la resa massima di vino per la produzione dei vini
di cui allâart. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i
vini.
Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla
denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata di tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui allâart. 2 del presente disciplinare
i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
âReggianoâ Lambrusco, anche frizzante, spumante VSQ, novello e novello frizzante: 9,50% vol;
âReggianoâ Lambrusco Salamino, anche frizzante: 9,50% vol;
âReggianoâ Fogarina anche frizzante, spumante VSQ, novello e novello frizzante: 9,50% vol;
âReggianoâ Rosso, anche frizzante, novello e novello frizzante: 9,50% vol;
âReggianoâ Bianco spumante 9,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino âReggianoâ Fogarina passito devono assicurare un titolo
alcolometrico naturale di almeno 9,5% vol. La loro vinificazione può avvenire solo dopo che le stesse
siano state sottoposte ad appassimento naturale con lâausilio di impianti di condizionamento
ambientale comunque operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento. Al termine dellâappassimento dette uve devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol e la loro resa massima in vino non deve essere
superiore al 50%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Conformemente alla normativa unionale e nazionale vigente, le operazioni di elaborazione dei mosti
e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, di imbottigliamento, di affinamento in
bottiglia, dellâeventuale invecchiamento in botti di legno, di spumantizzazione e di appassimento
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delle uve, devono essere effettuate nellâambito del territorio della provincia di Reggio Emilia per
salvaguardare la qualitĂ e la reputazione, nonchĂŠ garantire lâorigine e assicurare lâefficacia dei
controlli.
Ă facoltĂ del Ministero dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste consentire che le
suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma,
Mantova e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver
effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare
e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di
produzione di cui allâart. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche
tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso. Restano valide le autorizzazioni in deroga a
vinificare, elaborare e imbottigliare Reggiano DOC nelle immediate vicinanze dellâarea di
produzione fino ad oggi rilasciate dal Ministero dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle
foreste, conformemente alle vigenti normative unionali e nazionali, ivi comprese le autorizzazioni in
deroga rilasciate per la precedente denominazione âLambrusco Reggiano DOCâ.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti dâuva, mosti dâuva concentrati, mosti dâuva parzialmente
fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti allo schedario viticolo atte alla produzione di
vini a DOC âReggianoâ prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato
rettificato.
Lâarricchimento, quando consentito, può essere effettuato con lâimpiego di mosto concentrato
rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti idonei alla
produzione dei vini a DOC âReggianoâ, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie
consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC
âReggianoâ aggiunti nellâarricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire unâeguale quantitĂ
di vino DOC âReggianoâ. La presa di spuma per la produzione dei vini frizzanti, nellâarco dellâintera
annata, deve effettuarsi mediante fermentazione in autoclave o in bottiglia utilizzando mosti di uve,
mosti dâuva concentrati, mosti dâuva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve idonee alla
produzione dei vini a DOC âReggianoâ o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti
arricchiti.
La denominazione di origine controllata âReggianoâ Lambrusco, âReggianoâ Fogarina e âReggianoâ
Bianco spumante può essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la
spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle
vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
Le tipologie ânovelloâ devono essere ottenute con almeno il 50% di vino proveniente dalla
macerazione carbonica delle uve.
In considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio e ai sensi della
vigente normativa nazionale di settore, per la preparazione dei mosti parzialmente fermentati con
sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini a denominazione di origine
controllata âReggianoâ, è consentito effettuare in data successiva al 31 dicembre di ogni anno la
pigiatura e fermentazione delle uve destinate alla produzione dei vini passiti, nonchĂŠ la parziale o
totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi
ancora in fermentazione e dei vini, anche di annate precedenti. Tali fermentazioni o rifermentazioni
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devono terminare entro il 30 giugno dellâanno seguente e devono essere comunicate allâICQRF
competente per territorio, nei seguenti termini:
- entro il 31 dicembre per le fermentazioni giĂ in atto e che proseguono oltre tale data;
- entro il secondo giorno precedente allâinizio della fermentazione per quelle che si intendono avviare
dopo il 31 dicembre di ogni anno.
Ă vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, vini e prodotti a monte del
vino, sia allo stato sfuso che confezionati, con la denominazione di origine controllata âReggianoâ,
limitatamente alle tipologie a nome di vitigno Lambrusco e Lambrusco Salamino, che presentano una
intensitĂ colorante superiore ai seguenti limiti massimi (secondo il metodo OIV-MA-AS2-07B):
⢠Prodotti a monte del vino sfuso allâingrosso: 25
⢠Vino sfuso all'ingrosso: 20
⢠Vino frizzante, vino spumante e Mosto parzialmente fermentato confezionati, nonchÊ vini sfusi per
il consumo diretto commercializzati in recipienti di capacitĂ da 10 litri a 60 litri: 17.
Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno registrare il superamento dei rispettivi
limiti sopraindicati, perdono in ogni caso il riferimento alle varietĂ Lambrusco e devono essere
riclassificate a IGT âEmiliaâ o âdellâEmiliaâ o a prodotti senza DOP/IGP.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui allâart. 1, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âReggianoâ Lambrusco:
colore: rosato piĂš o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
âReggianoâ Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piĂš o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
âReggianoâ Lambrusco novello:
colore: rosso;
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odore: floreale, intenso, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
âReggianoâ Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
âReggianoâ Lambrusco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piĂš o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: da brut nature a dolce, armonico, fresco, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.
aciditĂ totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
âReggianoâ Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
âReggianoâ Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
âReggianoâ Fogarina:
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colore: da rosato a rosso anche molto intenso;
odore: caratteristico, fruttato di frutta rossa matura;
sapore: da secco a dolce, fresco di buona aciditĂ ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
aciditĂ totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
âReggianoâ Fogarina frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: da rosato a rosso anche molto intenso;
odore: caratteristico, fruttato di frutta rossa matura;
sapore: da secco a dolce, sapido, di buona aciditĂ ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
aciditĂ totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
âReggianoâ Fogarina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: da rosato a rosso anche molto intenso;
odore: caratteristico, fruttato e floreale;
sapore: da brut nature a dolce, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.
aciditĂ totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
âReggianoâ Fogarina novello:
colore: da rosato a rosso anche intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: morbido, sapido, acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
aciditĂ totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
âReggianoâ Fogarina novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: da rosato a rosso anche intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: morbido, sapido, acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
aciditĂ totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
âReggianoâ Fogarina passito:
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colore: da rosato a rosso anche intenso, a volte con riflessi aranciati;
odore: caratteristico, fruttato di frutta rossa e floreale, talvolta leggermente speziato;
sapore: dolce, pieno, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
âReggianoâ Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
âReggianoâ Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
âReggianoâ Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
âReggianoâ Rosso novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
âReggianoâ Bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
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colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido, da brut nature a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
aciditĂ totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Per le tipologie eventualmente affinate in botti di legno, può rilevarsi sentore di legno.
Le caratteristiche al consumo sopra descritte per le tipologie Lambrusco frizzante, Lambrusco
Salamino frizzante, Fogarina frizzante e Rosso frizzante, sono riferite anche alla categoria di prodotto
âmosto di uva parzialmente fermentatoâ, fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al
âdolceâ e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo
alcolometrico volumico totale.
I vini âReggianoâ, nelle versioni vino frizzante, possono presentare una velatura dovuta a residui
della fermentazione.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
Alla denominazione di origine controllata âReggianoâ è vietata lâaggiunta di qualificazioni diverse
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra,
fine, scelto, selezionato e similari.
Ă consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno lâacquirente. Le indicazioni tendenti a
specificare lâattivitĂ agricola dellâimbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed
altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
Nella designazione e presentazione dei vini ÂŤReggianoÂť Fogarina è consentito il riferimento allâUnitĂ
geografica aggiuntiva âGualtieriâ descritta nellâallegato A del presente disciplinare.
Nella designazione e presentazione dei vini Reggiano Fogarina lâindicazione dellâUnitĂ Geografica
Aggiuntiva deve seguire lâindicazione del vitigno Fogarina e qualora figuri nello stesso campo visivo
della denominazione di origine âReggianoâ deve figurare dopo la denominazione di origine e la
menzione tradizionale âdenominazione di origine controllataâ.
Per i vini a denominazione di origine controllata Reggiano nelle versioni rosato è ammessa, in
alternativa, l'indicazione ÂŤrosĂŠÂť.
Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia,
può essere utilizzata la dicitura ârifermentazione in bottigliaâ.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui allâart.1, con lâesclusione delle tipologie spumante,
frizzante è obbligatoria lâindicazione dellâannata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
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I vini a denominazione di origine controllata âReggianoâ, previsti dal presente disciplinare, devono
essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, esclusa la dama, aventi capacitĂ non superiore a litri
9 e munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:
a) per i vini nella versione tranquilla: - tappo raso bocca in sughero o in altro materiale consentito;
- tappo a vite a vestizione lunga per le bottiglie di capacitĂ fino a 0,75 litri compresa;
b) per i vini nella versione frizzante, comprese le tipologie appartenenti alla categoria âmosto
parzialmente fermentatoâ: - tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale lamina di
copertura di altezza non superiore a 7 cm; - tappo a vite per le bottiglie di capacitĂ fino a 1,5 litri compresa;
- tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago;
- tappo a corona per le bottiglie:
i) aventi capacitĂ fino a litri 0,75 compresa;
ii) per le produzioni con fermentazione naturale in bottiglia;
c) per i vini nella versione spumante: - chiusura e abbigliamento nel rispetto delle vigenti disposizioni unionali e nazionali.
Devono essere posti in commercio esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a
gabbietta, coperto eventualmente da capsula e/o da lamina. Per le bottiglie con contenuto
nominale non superiore a cl 20 è ammesso qualsiasi dispositivo di chiusura idoneo.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) informazioni sulla zona geografica
- fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica corrispondente alla denominazione dâorigine controllata âReggianoâ ricade nella
parte centro occidentale della regione Emilia-Romagna, nella provincia di Reggio Emilia, e si estende
su un ampio territorio di pianura ed un piĂš limitato territorio collinare, che si interrompe con lâinizio
della zona montana. Procedendo verso sud si sale di quota, incontrando diversi paesaggi:
- unâaperta pianura tipica della Pianura padana, di origine alluvionale, formata da sedimenti naturali
risalenti allâOlocene, a tessitura variabile, in prevalenza media e fine, con elevate frazioni di minerali
alterabili e carbonati, provenienti dai fiumi e dai torrenti appenninici, tranne quelli riferibili
allâambiente di pianura a meandri del Po, in una ristretta fascia a nord, per lo piĂš esclusa dalla zona
delimitata; - una pianura di transizione ai rilievi collinari, morfologicamente mossa, formata da antichi sedimenti
alluvionali a varia tessitura, risalenti al Pleistocene. Su queste superfici sub pianeggianti si rinvengono
suoli molto profondi, evoluti e decarbonatati, a tessitura moderatamente fine o fine con locali
affioramenti ghiaiosi, a buona o moderata disponibilitĂ di ossigeno; - i rilievi collinari, dolci o moderatamente ripidi, orientati prevalentemente in direzione nordsud, i cui
suoli derivano in prevalenza da rocce pelitiche o da rocce stratificate ad importante componente
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pelitica, a tessitura fine o moderatamente fine, calcarei, con profonditĂ variabile, localmente soggetti
a fenomeni di dissesto idrogeologico.
Le quote, limitatamente al vigneto, sono generalmente comprese tra i 20 ed i 450 m s.l.m., ma non
mancano vigneti anche a maggiore altitudine.
Il clima è di tipo subcontinentale, piĂš accentuato nellâarea di pianura, con inverni particolarmente
rigidi (freddo-umidi) ed estati molto calde, umide e afose. La zona è soggetta ad elevate escursioni
termiche giornaliere, maggiori in pianura, minori in collina. Il regime pluviometrico è di tipo
sublitoraneo con piovositĂ massime in autunno, sia per regime che distribuzione e piovositĂ minime
in estate, soprattutto nella prima decade di luglio. Le precipitazioni e i giorni di pioggia aumentano
salendo di altitudine, dai 650 mm della bassa pianura agli 850 mm della zona collinare, con un valore
medio di 719 mm e di 78 giorni piovosi.
La zona geografica per la tipologia Lambrusco corrisponde allâintero territorio della denominazione,
mentre le zone relative alle altre tre tipologie: Rosso, Bianco spumante e Lambrusco salamino, sono
piĂš ristrette, e interessano in prevalenza lâarea di pianura, soprattutto la parte orientale, caratterizzata
da suoli a buona fertilitĂ fisica e chimica e clima piĂš caldo dâestate e in primavera. Per la tipologia
Fogarina la zona di produzione delle uve riguarda solo il territorio dei Comuni di Boretto Gualtieri e
Guastalla e al suo interno è stata definita lâunitĂ geografica aggiuntiva âGualtieriâ.
- fattori umani rilevanti per il legame
Il vigneto reggiano risale allâepoca romana (mosaici del I secolo a.c. conservati presso i Musei Civici
di Reggio Emilia). Notizie della diffusione della coltura della vite nellâarea delimitata giungono dai
numerosi contratti dâenfiteusi del medioevo, IX-X sec. d.c., ribadite dagli Statuti del 1265. Il legame
con vitigni autoctoni denominati âuve lambruscheâ è sancito giĂ nel 1303 dal Pier De Crescenzi.
La migliore conferma dellâimportanza del vino nel reggiano resta in ogni caso lâenorme diffusione
della vite sul territorio provinciale, testimoniata nel 1597 da Andrea Bacci, nel 1661 da Vincenzo
Tanara e nel XIX secolo da Filippo Re, Claudio della Fossa e Claudio Roncaglia, che evidenziano i
tratti tipici del vino prodotto: brusco e frizzante, piĂš o meno corposo.
Nel 1847 si producono in provincia di Reggio Emilia un milione di quintali di uva (Bellocchi), che
salgono a 1,7 milioni di quintali nel decennio 1908-1918, realizzati su di 107.000 Ha di vigna a coltura
promiscua, con filari di viti maritate a tutori vivi, che si estende ininterrotta dalla dolce collina alle
rive del fiume Po. La produzione principale è di mosti e vini rossi, in particolare lambruschi,
prevalentemente frizzanti, in buona parte esportati in Veneto o allâestero, come indicano documenti
ferroviari dei primi del â900.
In questo periodo che nascono le prime strutture cooperative per la lavorazione e la
commercializzazione di mosti e vini, che si diffonderanno rapidamente su tutta lâarea delimitata e si
sviluppa lâenologia della zona. Del 1906 è la prima cantina sociale, sorta a San Martino in Rio.
La legge del 10 luglio 1930 riconosce il lambrusco tra i vini tipici italiani.
Nel corso del â800 nella bassa pianura reggiana, con particolare riferimento al Comune di Gualtieri,
è notevolmente diffusa anche la coltivazione della varietà di uva Fogarina (Ravà 1896, Bellini, 1924).
Nei decenni a cavallo tra lâ800 e il â900 lâuva Fogarina vede il periodo di maggiore sviluppo, tanto
che nel 1924 solo nel comune di Gualtieri se ne producono circa 50 mila quintali (Dolcini et al., 1967)
e la produzione totale di vino pare sia di 60 mila ettolitri. Successivamente, la coltivazione della
Fogarina è stata via via abbandonata dopo gli anni â30 del Novecento, risultando non piĂš remunerativa
e cosÏ, lentamente, il vitigno è stato escluso dalle legislazioni locali e poi, successivamente, anche da
quelle nazionali quando sono nate le denominazioni di origine.
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Con lâevoluzione dellâenologia reggiana, cambia anche il paesaggio vitato: dagli anni â60 del XX
sec., la superficie vitata a cultura promiscua si riduce sensibilmente, lasciando il posto a vigneti
specializzati, presupposto per una maggiore qualificazione della viticoltura della zona.
Il 18-12-1962 nasce il âConsorzio volontario per la difesa del vino tipico lambrusco reggianoâ, che
successivamente avrĂ lâincarico di tutelare e promuovere i vini reggiani in Italia e nel mondo.
Nel 1972, con decreto del presidente della repubblica del 22 luglio, viene riconosciuta la
denominazione dâorigine controllata âLambrusco Reggianoâ, che interessa unâampia zona di pianura,
soprattutto a nord-est di Reggio Emilia, e verso sud, compresa una prima zona di collina, e i seguenti
vitigni: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco di Montericco, Lambrusco Maestri e
Ancellotta. Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto devono essere quelle tradizionali, e
comunque atte a conferire al vino derivato le specifiche caratteristiche, mentre è vietata ogni pratica
di forzatura.
Il 26-11-96, la denominazione dâorigine cambia nome in âReggianoâ, differenziando le tipologie
ottenibili.
Nei primi anni 2000 le Amministrazioni locali hanno commissionato una sperimentazione per
verificare la presenza del vitigno Fogarina, impostare vigneti sperimentali e valutarne la produzione
enologica, al fine del recupero e rilancio di questa varietĂ che era stata cosĂŹ importante nel secolo
precedente.
In seguito a questa sperimentazione e valutati gli ottimi risultati ottenuti con le moderne tecniche di
coltivazione e vinificazione, nel 2013 le tipologie di vino a nome di vitigno Fogarina sono state
dapprima inserite nel disciplinare dei vini âEmilia o dellâEmilia IGTâ e poi nel presente disciplinare,
trovando cosĂŹ il loro giusto riconoscimento nella viticoltura reggiana.
Il fattore umano si rivela essenziale per la denominazione, in riferimento:
- ai vitigni tradizionalmente coltivati, prevalentemente autoctoni del territorio specifico o dellâarea
emiliana; - alle tecniche agronomiche adottate, tradizionali della zona, volte a contenere le rese e ottenere le
qualitĂ previste dal disciplinare; - ai metodi di vinificazione, tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini frizzanti e
spumanti, nonchĂŠ per la produzione di vini fermi rossi e novelli della zona.
B) informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili allâambiente geografico
La denominazione di origine âReggianoâ è riferita a diverse tipologie, che devono le loro
caratteristiche analitiche ed organolettiche descritte allâarticolo 6 del disciplinare, alla base
ampelografica, alle pratiche enologiche adottate e alle zone di produzione.
I vini Lambrusco, tradizionalmente dotati di bollicine (nelle versioni frizzante e spumante),
importanti per lâequilibrio gustativo, sono ottenuti da tagli di vitigni lambrusco e da ambienti che ne
esaltano lâaciditĂ e la freschezza, da bersi giovani, con profumi fruttati e floreali tipici delle cultivar
di base, rossi o rosati.
Il vino Lambrusco Salamino, rosso o rosato, tipicamente frizzante, di buona aciditĂ , anche malica e
notevole freschezza derivata dalla zona di produzione, ha profumi e sapori tipici della varietĂ
prevalente.
Il vino Fogarina, da rosato fino al rosso molto intenso, fermo, anche nella tipologia âpassitoâ,
frizzante e spumante, presenta unâeccellente struttura, aciditĂ sostenuta, sapore elegante con buona
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persistenza e intensi profumi fruttati di frutta rossa matura caratteristici della varietĂ di uva da cui
deriva.
Il vino Rosso, frizzante o fermo, risente fortemente del vitigno Ancellotta, dotato di maggiore colore
e morbidezza, e minore aciditĂ rispetto ai lambruschi.
Il vino Bianco spumante, è un vino bianco ottenuto da Lambrusco Marani, a bacca rossa ma dal minor
contenuto antocianico rispetto altri lambruschi, ha importanti caratteristiche di sapiditĂ e freschezza
legate alle condizioni piĂš estreme del territorio di produzione e al vitigno.
I vini rossi sono generalmente piĂš corposi e piĂš dotati in aromi fruttati di bacche e drupe rispetto ai
vini rosati e al Bianco spumante dove sono piĂš evidenti le aciditĂ ed i profumi floreali. I vini nelle
versioni ânovelloâ risentono della macerazione carbonica, con aromi vinosi, fruttati e sapiditĂ elevata.
Tipici e importanti sono i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle tipologie Lambrusco,
Lambrusco salamino e Rosso per il loro ricco contenuto antocianico, in profumi e zuccheri.
C) Descrizione dellâinterazione causale fra gli elementi della lettera A) e quelli della lettera B)
La zona geografica delimitata è caratterizzata da condizioni dâilluminazione e sommatorie termiche
elevate, mediamente di 2.032 gradi giorno (indice di Winkler), che permettono il raggiungimento di
unâadeguata maturazione delle uve. Nelle zone interne di collina, piĂš limitanti, dove vi sono minori
sommatorie termiche, ma raramente sotto i 1.700 gradi giorno, i migliori risultati si ottengono
scegliendo le varietĂ tradizionali piĂš idonee a tali ambienti, le esposizioni migliori e privilegiando
prodotti meno colorati.
La zona a denominazione si interrompe a sud in corrispondenza di colli piĂš elevati e con versanti piĂš
ripidi, generalmente con quote superiori ai 600 metri, dove il clima si modifica e perde il carattere
continentale, e prevalgono suoli provenienti da rocce stratificate, tendenzialmente acidi: condizioni
che non permettono lâottenimento dei caratteri enologici richiesti dalla denominazione.
La buona disponibilitĂ idrica dei suoli della zona dâorigine, legata allâentitĂ delle precipitazioni, alla
natura dei suoli, in prevalenza alluvionali e profondi, e a locali disponibilitĂ di acqua di falda,
permette lâottenimento di prodotti con un buon contenuto di aciditĂ , anche in acido malico, necessari
per la produzione dei tipici vini frizzanti e spumanti della zona, nonchĂŠ degli altri vini freschi prodotti
tradizionalmente.
Dove la fertilità è minore, specialmente in aree depresse, con suoli a tessitura fine, caratterizzati da
fenomeni di crepacciamento estivo, che inducono uno stress vegetativo a cui consegue una minor resa
produttiva, i vitigni realizzano gradazioni piĂš consistenti e minore aciditĂ , ma maggiori polifenoli;
zone queste piĂš idonee alla produzione di vini ânovelloâ.
Le elevate escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve su tutta lâarea
delimitata, abbinate a terreni da moderatamente a molto calcarei, sub alcalini o alcalini, a tessitura
fine o moderatamente fine, determinano lâottenimento di vini profumati e dallâelevato contenuto in
antociani e polifenoli, legati strettamente alle caratteristiche organolettiche descritte nellâart. 6.
La diffusione della viticoltura in questâarea, documentata dallâepoca romana al medioevo ai giorni
nostri, inscindibile dai particolari vitigni autoctoni presenti è prova di una stretta connessione tra i
fattori ambientali, umani e i vini ottenuti in queste terre.
Lâevoluzione dellâenologia del territorio segue e si accompagna a quella dei vitigni tradizionali della
zona, in particolare ai lambruschi, presenti fin dallâantichitĂ , come attestano i natali selvatici di tali
uve.
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Su tutto il territorio delimitato è da sempre presente la vite, dalla pianura alla collina. Nel 1597 Andrea
Bacci descrive lâimportanza della viticoltura di queste zone, i cui vigneti si stendono a perdita
dâocchio, con viti maritate ad tutori vivi, i cui grappoli si allontanano dal suolo per salire verso lâaria
e il sole, la produzione di pregevoli vini, in prevalenza rossi, leggeri o piĂš tipicamente corposi, spesso
aspri e acerbi, ma salutari, e di vini âfrizzanti con bollicineâ. Vincenzo Tanara nel XVII sec., elogia
i vini frizzanti e di buona aciditĂ ottenuti dallâuva Lambrusca che âfĂ vino brusco, maturo, piccante,
raroâ.
Dal 1800, Filippo Re, Claudio della Fossa e Claudio Roncaglia, elencano le numerose zone di
coltivazione della vite allâinterno dellâarea delimitata, dal comune di Reggiolo, poco piĂš di 20 m
s.l.m., fino a comuni di alta montagna, ed i numerosi vitigni ivi diffusi.
Il Galloni, nel 1847, getta le basi della vitivinicoltura reggiana e del commercio dei vini della zona,
indicando la necessitĂ di ridurre i vitigni coltivati al fine di ottenere vini piĂš costanti nelle annate e
piĂš identificabili, e di utilizzare le uve lambrusche per i vini rossi, soprattutto se destinati
allâesportazione, in quanto:â i vini tirati dalle lambrusche nostre e che perciò avevano da queste sole
il loro sapore caratteristico erano tra i vini rossi i piĂš piaciutiâ e hanno ottimi risultati qualitativi su
tutto il territorio reggiano: âneâ piani bassi, medj e neâ colli comâè provatoâ. GiĂ nel 1487,
lâesportazione di vini ed altri prodotti enologici della zona è importante, con una produzione sul
territorio reggiano circa un milione di quintali di uva.
Nel 1859 viene emesso il primo certificato dâorigine controllata, per permettere il commercio di vino
nostrano prodotto a Olmo di Gattatico, sotto il Dominj estensi, verso i territori austriaci (Bellocchi).
Nel 1876, Antonio Zanelli consiglia di puntare su âvini serbevoli da pasto con le uve migliori di
questo contadoâ, ottenendo vini graditi a tipo costante.
Negli stessi anni (1873) il Prof. Spallanzani analizza mosti e vini ottenuti dalla varietĂ di uva Fogarina
la cui coltivazione si stava affermando in quel periodo. Spallanzani giudica il vino âassai profumato
e talvolta assai gradito al palatoâ, ma per questi profumi di ribes e lampone allâepoca non lo facevano
considerare âun vino corrente da pastoâ. Come riferisce RavĂ nel 1896 la varietĂ Fogarina âè un
vitigno rustico assai e che alligna benissimo anche nei luoghi bassi e umidi. Tanto è vero che nella
provincia di Reggio il centro di coltivazione è il territorio ⌠di Gualtieri presso Guastalla a circa 20
metri sul livello del mareâ.
Dallâinizio del XX sec. la produzione di uva e vino tende a salire. Lo sviluppo dellâenologia va di
pari passo con lo sviluppo di cantine sociali, caratterizzati da impianti moderni di trasformazione, che
danno impulso e professionalitĂ alla tecnica enologica e alla qualitĂ del prodotto, che si incaricano di
controllare che i vini genuini prodotti, trasferiti nelle mani dei commercianti, non siano oggetto di
âtagli e intrugliâ tali da rendere il vino irriconoscibile, e che puntano ad ottimizzare
la qualitĂ della produzione in campo con una adeguata assistenza tecnica.
Nel 1922, Adelio Franceschini e Vittorio Premuda descrivono le tecniche di vinificazione, puntando
lâattenzione anche sullâimportante produzione di mosti parzialmente fermentati o filtrati dolci, ed
evidenziando il pericolo di una sleale concorrenza tra i vini artificialmente gazati e gli spumanti
naturali come il lambrusco; enumerano poi le caratteristiche dei numerosi vitigni locali coltivati, piĂš
di sessanta. Il lambrusco è infatti un vino tradizionalmente ottenuto da lâunione di diversi vitigni,
come rileva la denominazione âLambrusco Reggianoâ ufficializzata il 22-7-1971; un vino dal sapore
caratteristico, dalla alta aciditĂ , frizzante e profumato, e con un buon contenuto di alcool ed estratti.
Negli primi decenni del â900 anche la varietĂ Fogarina è intensamente coltivata nella pianura reggiana
in particolare nel comune di Gualtieri. Tuttavia, dato il suo alto contenuto in aciditĂ fissa in quel
tempo il vino Fogarina era âusato da taglio per dare vivezza di colore e serbevolezza. Nei comuni di
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Gualtieri, Boretto, Brescello, questo vitigno raggiunge lâ80 per cento, ed è, come lâAncellotta, sparso
un poâ in tutta la provincia e nelle province limitrofeâ (Toni, 1927).
Nel 1976 il Lambrusco prodotto nel reggiano, grazie alle Cantine Cooperative Riunite, è il vino
italiano varietale piĂš esportato negli Stati Uniti, e tra i primi nel mondo.
Dal secondo dopoguerra, invece, il vitigno Fogarina vede il suo declino e lentamente viene
abbandonato a seguito dellâevoluzione dellâenologia e dei cambiamenti dei gusti del consumatore,
fino ad essere escluso dalle normative nazionali relative alle varietĂ di uva da vino e alle
denominazioni di origine.
Nel corso degli anni, successive modifiche portano alla denominazione in âReggianoâ, approvata nel
1996, nella quale vengono specificate le zone di produzione insieme alle tipologie realizzabili, in
modo da legare i prodotti ottenibili alle zone piĂš vocate, non solo per le caratteristiche naturali ma
anche per storia e tradizione.
In particolare, la zona geografica di produzione del âReggianoâ Rosso è unâarea prevalentemente di
pianura, sita ad oriente del torrente Crostolo, particolarmente vocata per la produzione di prodotti
colorati, soprattutto per lâelevato contenuto di calcare delle terre delle aree rilevate e per lâescursione
termica del mese che precede la vendemmia, in cui trova la massima espressione il vitigno Ancellotta.
Tale vitigno, rinomato fin dal 1800 (Claudio della Fossa), il cui sinonimo âAncellotta di
Massenzaticoâ si deve al nome dellâomonima localitĂ in comune di Reggio Emilia, si diffonde e
delinea storicamente lâarea interessata dalla denominazione dove raggiunge contenuti antocianici,
polifenolici e aromi particolarmente elevati.
Lâarea delimitata delle tipologie Lambrusco Salamino e Bianco spumante, privilegiano terreni
alluvionali, pianeggianti, con altitudini inferiori ai 129 metri s.l.m., tali da garantire al contempo
sommatorie termiche mediamente superiori a 2100 gradi giorno, con temperature estive elevate e
deficit idrici importanti in primavera ed estate, solo parzialmente mitigati dalla presenza di acqua di
falda. Dalle aree morfologicamente rilevate piĂš calcaree, soggette a minore stress idrico, si ottengono
prodotti piĂš acidi, leggeri, profumati e colorati. PiĂš strutturati e meno colorati i prodotti ottenuti dalle
aree depresse. Storicamente la zona del vitigno Lambrusco salamino si localizza piĂš a est, verso il
confine modenese, dove è piÚ diffuso (A. Greco, 1968), mentre il Lambrusco Marani privilegia i
comuni piĂš a Nord, e ad ovest, nella pianura pedecollinare.
Da allora, si assiste ad unâevoluzione positiva della denominazione che punta alla produzione di vini
di sempre maggior pregio e qualitĂ , come attesta la rinomanza acquisita dai vini DOC âReggianoâ.
Ne è lâesempio, il recupero del vitigno Fogarina attuato nellâultimo ventennio attraverso una
sperimentazione con il quale sono state eseguite microvinificazioni per definire le tecniche
enologiche piÚ adatte a valorizzare le potenzialità del vitigno, ciò ha portato alla riscoperta della
varietĂ fino allâinserimento delle tipologie di vino a nome Fogarina nel disciplinare di produzione
della denominazione âReggianoâ.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: VALORITALIA societĂ per la certificazione delle qualitĂ e delle produzioni
vitivinicole italiane S.r.l.
Via Venti Settembre n. 98/G â 00187 ROMA
Telefono 0039 06 45437975
Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it
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La SocietĂ Valoritalia è lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero dellâagricoltura, della
sovranitĂ alimentare e delle foreste, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo
19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
campione) nellâarco dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018.
Allegato A
Elenco unitĂ geografiche aggiuntive.
âGualtieriâ, con la seguente delimitazione:
in Provincia di Reggio Emilia, in particolare la zona di produzione comprende il territorio del comune
di Boretto che si trova a sud della SS.62, lâintero territorio del comune di Gualtieri e la parte del
comune di Guastalla compresa a sud-est dalla Variante SS62 e a nord-ovest dallâargine golenale
Malaspina â Boschetto â Canova â Bedi e Cinta Bacchi.
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