Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranitĂ
alimentare e delle foreste
Ufficio PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA âMONREALEâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.M.2.11.2000 G.U. 266 - 14.11.2000
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito Masaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito Masaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 25.01.2024 G.U. 28 - 03.02.2024
Sito Masaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
G.U.U.E. C/2024/3119 - 08.05.2024
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata âMonrealeâ è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
âMonrealeâ rosso anche riserva;
âMonrealeâ rosato;
âMonrealeâ bianco;
âMonrealeâ Syrah anche rosato e riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata âMonrealeâ con o senza alcuna specificazione è
riservata ai vini rossi, rosato e bianco ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nellâambito
aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica.
âMonrealeâ bianco:
Catarratto minimo 60% e Ansonica o Inzolia fino al 40%.
1
âMonrealeâ rosso anche riserva:
Perricone minimo 60% e Calabrese o Nero dâAvola fino al 40%.
âMonrealeâ rosato:
Perricone minimo 60% e Calabrese o Nero dâAvola fino al 40%.
âMonrealeâ Syrah anche rosato e riserva: Syrah minimo 85%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni a
bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine âMonrealeâ devono
provenire da vigneti coltivati allâinterno della zona appreso indicata: il territorio del comune di
Monreale ad eccezione delle sottoelencate zone:
zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Borgetto,
dallâ isoipsa 600 che decorre da Monte Mirto verso Monte della Fiera, Monte della Signora e Pizzo
Aiello, dal confine territoriale con il comune di San Giuseppe Jato, dal Cozzo Frantanoni e dal sentiero
che dalla Serra del Frassino conduce alla s.p. Piana degli Albanesi â San Giuseppe Jato sino ai confini
territoriali con il comune di Piana degli Albanesi;
zona sud-est compresa tra i confini territoriali comunali ed il seguente percorso viario:
s.s. n. 118 che dal confine territoriale con il comune di Marineo arriva sino al bivio Ficuzza, strada
comunale che dal bivio Ficuzza conduce alla frazione Ficuzza, sentiero carreggiabile che da Ficuzza
conduce alla contrada Nicolosi seguendo lâisoipsa 600 fino ai confini territoriali con il comune di
Corleone.
Il territorio del comune di Piana degli Albanesi tranne la sottoelencata zona:
zona nord delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Monreale, la Piana degli Albanesi â
San Giuseppe Jato, la s.p. Piana degli Albanesi â Santa Cristina Gela sino ai confini territoriali con il
comune di Santa Cristina Gela.
Tutto il territorio del comune di Camporeale.
Tutto il territorio del comune di San Giuseppe Jato.
Tutto il territorio del comune di San Cipirello.
Tutto il territorio del comune di Santa Cristina Gela.
Tutto il territorio del comune di Corleone.
Tutto il territorio del comune di Roccamena.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui allâart.
1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualitĂ .
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Ă vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia lâirrigazione come pratica di soccorso.
Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente disciplinare, il numero di ceppi ad ettaro non deve essere inferiore a 3.000 e come forme di
allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed
eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui
allâart. 2 ed i titoli alcolometrico volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
Titolo alcool.
Vini resa/ max resa max naturale minimo
ton/ha l/ha % vol.
Rosso anche Riserva. . . . . . . . . . . . . .. 12 8400 11,5
Rosato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8400 11,0
Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8400 11,0
Syrah anche rosato e Riserva. . . . . .. 10 7000 12,0
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa delle uve dovrĂ essere
riportata purchĂŠ la produzione non superi del 20% i limiti massimi, oltre tali limiti tutta la produzione
decade dalla DOC âMonrealeâ.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nellâambito dellâintero territorio
amministrativo dei comuni compresi anche in parte, nella zona di produzione di cui allâart 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero dellâagricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste può consentire su apposita domanda degli interessati da
trasmettersi tramite la regione Sicilia che la correda di parere, che le operazioni siano effettuate
nellâambito della provincia di Palermo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver
vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati con uve provenienti dalla zona di produzione
di cui al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche. Lâeventuale arricchimento potrĂ essere effettuato soltanto con mosto
concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da vigneti iscritti allo schedario viticolo
dei vini a DOC âMonrealeâ.
Le rese massime di uva in vino finito dei vini a denominazione di origine controllata
âMonrealeâ non devono essere superiori al 70%; qualora superino detto limite ma non il 75%,
lâeccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; qualora si superi anche detto
limite tutto il vino perde il diritto alla denominazione di origine controllata.
I vini rossi con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata
âMonrealeâ provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico naturale di 12,50% vol e
sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a partire dal 1° novembre dellâanno
di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione âRiservaâ.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata âMonrealeâ di cui agli articoli 2 e 5 allâatto
dellâimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
âMonrealeâ rosso:
colore: rosso rubino piĂš o meno intenso;
profumo: gradevole, fine, vinoso;
sapore: armonico, ricco di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
âMonrealeâ rosato:
colore: rosa tenue piĂš o meno carico;
profumo: fruttato, fragrante;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
âMonrealeâ bianco:
colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso;
profumo: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
âMonrealeâ rosso riserva
colore: dal rosso rubino carico al granato;
profumo: intenso, armonico;
sapore: caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
âMonrealeâ Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: ricco di struttura, armonico, gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
âMonrealeâ Syrah riserva:
colore: rosso rubino piĂš o meno intenso;
profumo: gradevole, fine, vinoso;
sapore: armonico, ricco di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
âMonrealeâ Syrah rosato:
colore: rosa tenue piĂš o meno carico;
profumo: fruttato, fragrante;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Articolo 7
Designazione, presentazione e confezionamento
Alla denominazione di origine controllata âMonrealeâ, nelle diverse tipologie è vietata
lâaggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, classico, vecchio e similari.
Eâ consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi e ragioni sociali
purchĂŠ non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata
âMonrealeâ, deve sempre figurare lâindicazione dellâannata di vendemmia.
Ă consentito lâuso delle menzioni vigna tra quelle che figurano nellâapposito elenco regionale
per la DOC âMonrealeâ purchĂŠ le uve provengano da vigneti nella zona circoscritta nel predetto elenco
e alle condizioni e modalitĂ riportate allâart. 31, comma 10, della legge 238/20163.
Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui allâart.1 è consentito lâuso della unitĂ
geografica piĂš ampia âSiciliaâ, ai sensi dallâart. 29 della Legge 238/2016 e dallâart.7 comma 5 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata âSiciliaâ.
Articolo 8
Confezionamento
I vini a denominazione di origine âMonrealeâ devono essere immessi al consumo in bottiglie di
vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata copre unâarea ricadente nella Sicilia nord-occidentale e comprende parte
del comune di Monreale e parte del comune di Piana degli Albanesi, nonchĂŠ lâintero territorio dei
comuni di Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Corleone e Roccamena,
tutti in provincia di Palermo.
I suoli della zona di produzione si identificano principalmente nelle seguenti associazioni:
Associazione âRegosuoli âSuoli Bruni âSuoli Bruni leggermente lisciviatiâ con tessitura che va dal
sabbioso allâargilloso.
Associazione âSuoli Bruni âSuoli Bruni Vertici-Vertisuoliâ che è lâassociazione tipica della bassa
collina dolcemente ondulata a quote prevalentemente comprese tra i 300 ed i 600 mt. s.l.m. Il profilo
dei vertisuoli è di tipo AC con notevole spessore e non di rado raggiunge i 2 mt. La materia organica,
anche se poco presente, è ben umidificata e conferisce una buona struttura granulare e di colore scuro.
La dotazione in elementi nutritivi è discreta e si registra la presenza elevata di potassio, elemento
chimico chiave per la sintesi zuccherine nelle uve.
Sono suoli ad elevata potenzialitĂ agronomica e manifestano una spiccata fertilitĂ che li individua fra i
migliori terreni agrari per lâindirizzo viticolo
Suoli alluvionali
con profilo di tipo AC o ABC talvolta di notevole spessore con tessitura che varia dal sabbioso
allâargilloso, sono suoli comunque ben strutturati, con contenuti variabili in sostanza organica e
discreta dotazione in calcio e con buona capacitĂ produttiva.
Vertisuoli
Con le medesime caratteristiche giĂ descritte per lâassociazione âSuoli Bruni âSuoli Bruni Vertici-
Vertisuoliâ
Lâaltitudine media dei terreni coltivati a vite va dai 300 ai 600 m. s.l.m.
Il clima è riconducibile a quello della zona climatica âLauretum II tipo, sottozona dalla calda alla
fredda (zona fitoclimatica della classificazione Mayr-Pavari).
La temperatura media annua passa dai 12-17° della sottozona fredda ai 15-23° della sottozona calda.
La temperatura media del mese piÚ freddo è maggiore di 3° per la sottozona fredda e di 7° per la
sottozona calda.
Nella sottozona calda del Lauretum sono situati terreni di bassa collina sino al limite altimetrico dei
300 m s.l.m.
La sottozona media del Lauretum comprende sopratutto terreni compresi tra i 300 e i 600 mt. s.l.m. ed
è la zona del comprensorio della DOC dove la vite è maggiormente presente.
Anche nella sottozona fredda del Lauretum è presente la vite, che grazie alle temperature piÚ elevate
acquisisce delle particolari caratteristiche chimico-organolettiche.
La piovosità media è di 800 mm annui, che si concentrano nei mesi autunnali ed invernali.
La siccitĂ si prolunga da maggio ad ottobre con sporadici eventi temporaleschi in agosto. - Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc âMonrealeâ.
La zona geografica di produzione delle uve doc comprende gran parte del territorio del comune di
Monreale ed alcuni comuni limitrofi, nonchĂŠ alcuni comuni âinglobatiâ in quello di Monreale (San
Giuseppe Jato e San Cipirello); tale comprensorio fa parte di quello che era un tempo il potente
Arcivescovado di Monreale, costituitosi sotto il periodo normanno.
Attorno la metĂ degli anni â70 del XII secolo, il re normanno Guglielmo II dâAltavilla fonda infatti
lâAbbazia di Santa Maria la Nuova di Monreale dotandola di una lunga serie di privilegi e di
possessioni e, di lĂŹ a poco, la âpromuoveâ ad Arcivescovado.
Un Arcivescovado potentissimo, con enormi estensioni di terreni e possedimenti, che spiega lâattuale
cospicua estensione del comune di Monreale, ben piĂš esteso della maggior parte dei comuni siciliani,
proprio perchĂŠ il suddetto comune eredita molti territori dellâex Arcivescovado in seguito
allâabolizione dei privilegi feudali, avvenuta nel 1812, che sancĂŹ la fine dellâesercizio dei poteri
temporali dellâArcivescovo.
Nel 1182, con un solenne atto redatto nelle tre lingue ufficiali dellâepoca normanna (greca, latina ed
araba) vengono specificati i confini dellâarea concessa e, numerose sono le contrade che figurano
coltivate a vite. Per diversi secoli lâintero territorio avrĂ come punto di riferimento Monreale ed il suo
potente Arcivescovado, caratterizzandosi con una propria identitĂ politica, culturale ed economica;
tutta lâattivitĂ economica del territorio, viene controllata e pianificata dallâArcivescovo di Monreale,
signore spirituale e temporale di un immenso territorio , fonte continua di introiti che vengono
utilizzati sia per lâesercizio religioso che per il mantenimento di un vasto apparato burocratico, sia per
la manutenzione del maestoso Duomo di Monreale.
Il Tabulario di S. Maria la Nuova di Monreale, conserva tutti gli atti originali della concessione di
privilegi e delle donazioni, dallâepoca dei normanni sino al medioevo, invece lâArchivio storico
diocesano di Monreale riguarda gli ultimi cinque secoli di gestione della diocesi.
Da questi importanti archivi si evincono tutta una serie di informazioni che testimoniano quanto la
viticoltura fosse diffusa nel territorio e come sia la coltivazione della vite che la vinificazione delle
uve, la produzione, il commercio, il trasporto ed il consumo stesso del vino fossero regolati da una
serie di disposizioni, norme e dazi, minuziosamente descritti e normati in tali atti.
Gli amministratori comunali, emanavano una serie di bandi, cioè di norme pratiche che regolavano la
vita del cittadino in ogni suo aspetto; i bandi reperibili negli archivi partono dai primi del 500 fino ai
primi decenni dellâ800; si tratta dunque di una normativa documentata ed applicata ininterrottamente
per quasi cinque secoli e che ovviamente si riferisce ad una prassi consolidatasi nei secoli precedenti.
Per quanto riguarda il vino il primo adempimento era quello di rilevare il vino prodotto o comunque
quello posseduto; il vino era infatti soggetto ad una tassa ed il quantitativo prodotto era direttamente
rilevato alla fonte dal âcimatoreâ, il quale in 15 giorni rilevava tutto il vino prodotto a Monreale e nel
territorio circostante.
I âbordonariâ (possessori dei muli da trasporto) dovevano mettersi in regola col pagamento della
gabella un ora prima di scaricare il vino.
Il consumo medio di vino per gli adulti (etĂ superiore ai 12 anni) era considerato pari ad un quartuccio
e mezzo (litri 1,29), al giorno mentre, per i minori di 12 anni, era pari a mezzo quartuccio di vino
(0,430 di litri). Veniva pure stabilito il prezzo di vendita del vino, in funzione della produzione annua
nella Piana di Palermo e Partinico.
Ma il periodo normanno rappresenta comunque un momento storico di arrivo di un lungo passato che
in questo periodo viene codificato e normato dalla burocrazia dellâepoca e quindi perpetuato fino
allâ800.
Infatti, numerosi sono i riferimenti degli storici che nel periodo ellenistico-romano testimoniano la
presenza della vite in questa zona della Sicilia; Diodoro Siculo riferisce del vino di Triocala, una zona
confinante con lâArea del Monrealese ed anche nei primi secoli dellâera cristiana, è testimoniata la
coltivazione della vite in tale area; nellâ anno 603 in una lettera di San Gregorio Magno viene fatto
riferimento alla vendita di vino prodotto dalle vigne della Chiesa palermitana.
Ancora nel 1700 lâArcivescovado conta ben 72 feudi con una estensione di circa 61.500 ettari, di cui
alcuni amministrati direttamente dallâArcivescovato, alcuni dati in affitto, alcuni a decima (si pagava
alla Chiesa un decimo del raccolto), la maggior parte a âmasseriaâ, una sorta di enfiteusi perpetua.
Nel corso dei secoli, dunque, la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il
territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della
denominazione, con lâimpianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalitĂ degli
operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC
âMonrealeâ, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC
Monreale prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.
Ă stato riconosciuto come DOC nel 2000 con decreto ministeriale del 2/11/2000.
Lâincidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono
quelli tradizionalmente coltivati nellâarea geografica considerata; - le forme di allevamento, i sesti dâimpianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare lâesecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e
di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare; - le pratiche relative allâelaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate, per i rossi,
per la tipologia di base e per la tipologia riserva e, per i bianchi, per la tipologia di base e quella
superiore. Queste due tipologie fanno riferimento a vini maggiormente strutturati, la cui uva di
partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un
determinato periodo di invecchiamento. CosĂŹ come tradizionali sono le particolari pratiche per la
produzione delle uve appassite destinate alla tipologia vendemmia tardiva e la loro vinificazione ed
affinamento.
B) informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte allâarticolo 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata allâambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al
loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed
eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B).
Lâorografia per la maggior parte collinare dellâareale di produzione e lâesposizione favorevole dei
vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo
naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.
Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la
coltura della vite, contribuendo allâottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
organolettiche dei vini della DOC âMonrealeâ.
In particolare lâaltitudine media prevalente della zona di coltivazione della vite che va dai 300 ai 600
m. s.l.m ; la generale distribuzione di terreni in cui le due componenti argillosa e sabbiosa sono
sempre presenti pur con proporzioni variabili, cosĂŹ come la quasi sempre discreta presenza di sostanza
organica, fa sĂŹ che nella zona di produzione non vi siano terreni nĂŠ troppo umidi nĂŠ troppo acidi o
troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantitĂ e soprattutto la qualitĂ del prodotto vite.
Anche il clima dellâareale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra
dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi allâanno
(maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte
caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualitĂ .
La raccolta delle uve viene effettuata dal mese di agosto per le varietĂ piĂš precoci, fino a protrarsi, nel
comprensorio piĂš collinare, sino alla prima decade di ottobre.
La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dallâepoca ellenistica e romana fino ai giorni nostri,
attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualitĂ e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC
âMonrealeâ. Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della
popolazione fin dai tempi piĂš remoti, di come lâintervento dellâuomo nel particolare territorio abbia, nel
corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, ed anche
determinate terminologie si tramandano nei secoli Basti pensare che negli atti degli archivi, un bando
risalente al 1616 dĂ per consolidata la distinzione dellâuva in uva âlatinaâ e uva âda lignaggioâ , la prima
è quella a piede franco mentre lâuva âda lignaggioâ, termine questâultimo ancora utilizzata in alcune
zone del monrealese, è quella prodotta da viti innestate.
Tutte queste pratiche e tecniche tradizionali sono state nellâepoca moderna e contemporanea migliorate
ed affinate, grazie allâindiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini
âMonrealeâ, le cui peculiari caratteristiche sono descritte allâarticolo 6 del disciplinare.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Istituto Regionale Vini e Oli
Viale della Libertà n° 66
90143 - Palermo
Telefono 091 6278111
Fax 091 347870;
e-mail irvv@vitevino.it
L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è lâAutoritĂ pubblica designata dal Ministero
dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n.
238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente allâarticolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n.
34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata
(sistematica ed a campione) nellâarco dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018, modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato nella GU n. 62 del 15 marzo 2022.