Documento
Regione
Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
ÂŤCOSTA DâAMALFIÂť
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 10.08.1995 G.U. 208 - 06.09.1995
Modificato con DM 10.03.2011 G.U. 67 - 23.03.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
- La Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco;
Bianco passito;
Bianco spumante;
Rosso;
Rosso passito;
Rosato; - La Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ può essere accompagnata dalla
indicazione di una delle sottozone Ravello, Tramonti, Furore a condizione che i vini cosi designati
provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente
disciplinare.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ, accompagnati o no dalla indicazione
di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella
zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nellâambito
aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
Costa dâAmalfi bianco, bianco passito, spumante, Ravello bianco, Tramonti bianco:
Falanghina e/o Biancolella min. 40%.
1
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla
coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 60% ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietĂ di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti,
riportati nellâallegato 1 del presente disciplinare.
Costa dâAmalfi rosso e rosato, rosso passito, Furore rosso e rosato, Ravello rosso e rosato: Piedirosso
(localmente detto Per âe palummo) minimo 40 %, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico
congiuntamente o disgiuntamente fino al 60 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla
coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40 ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietĂ di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti,
riportati nellâallegato 1 del presente disciplinare.
Costa dâAmalfi Furore bianco:
Falanghina e Biancolella min. 40%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 30% e di
Biancolella non inferiore al 10%.
Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (sinonimi Biancazita, Biancatenera) 40-60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla
coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietĂ di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti,
riportati nellâallegato 1 del presente disciplinare.
Costa dâAmalfi Tramonti rosso e rosato:
Piedirosso (localmente detto Per âe palummo) minimo 30%, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o
Aglianico congiuntamente o disgiuntamente fino al 50%;
Tintore minimo 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla
coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 30 % ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietĂ di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti,
riportati nellâallegato 1 del presente disciplinare.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata âCosta dâAmalfiâ nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende lâintero territorio dei comuni di
Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi,
Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno. - La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata âCosta dâAmalfiâ, designato con la sottozona Furore, comprende lâintero territorio
amministrativo dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini, ed Amalfi. - La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata âCosta dâAmalfiâ, designato con la sottozona Ravello, comprende lâintero territorio
amministrativo dei comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani. - La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata âCosta dâAmalfiâ, designato con la sottozona Tramonti, comprende lâintero territorio
amministrativo dei comuni di Tramonti e Maiori. - Lâindicazione della sottozona non è obbligatoria.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla pro
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duzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ devono essere quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualitĂ . - Sono pertanto da considerare idonei ai fini dellâiscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i
vigneti collinari, di buona esposizione e di altitudine non superiore ai 650 metri sul livello del mare.
Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati. - I sesti dâimpianto, le forme di allevamento, a contro spalliera e pergola, e i sistemi di potatura corti,
lunghi e misti, devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini. - Ă vietata ogni pratica di forzatura.
- Per i reimpianti e i nuovi impianti la densitĂ di impianto non dovrĂ essere inferiore a 1600 viti per
ettaro, con una produzione massima per ceppo in media non superiore a kg 7 per i tipi rosso e rosato e
kg 8 per il tipo bianco. - La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ non deve essere superiore a t 11 per i tipi
rosso, rosato e rosso passito e t 12 per i tipi bianco,spumante e bianco passito. Ai fini della vinificazione
della tipologia passito le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri
di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime. - Tale resa ad ettaro per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âCosta
dâAmalfiâ, designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore non deve essere superiore a
t 9 per i tipi rosso, rosato e a t 10 per il tipo bianco. - Fermo restando il limite massimo sopra indicato,la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua
dovrĂ essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite. - A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrĂ essere riportata
attraverso unâaccurata cernita delle uve, purchĂŠ la produzione non superi di oltre il 20% i limiti massimi
sopra stabiliti. - La Regione Campania con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di Categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche,
ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione dâuva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediate comunicazione allâorganismo di
controllo. - Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello
massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti dalla
regione, non perdono il diritto alla Denominazione di Origine Controllata. - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale del 9,50% vol. per tutti i tipi.
Le uve destinate alla produzione dei vini a alla Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ
designati col nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale del 10,0% vol. per il tipo bianco e del 10,50% vol. per il tipo rosso e rosato. - I vini a Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ passiti devono essere ottenuti da
uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale da
assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16 % vol. In tal caso è escluso qualsiasi aumento
della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o lâimpiego di
mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di imbottigliamento
dei vini a Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ, ivi compresi quelli designati col
nome di una delle sottozone, devono essere effettuate nellâambito della zona di produzione delle uve,
delimitata nel precedente art.3.
3
Conformemente allâarticolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, lâimbottigliamento o il condizionamento deve
aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĂ o la reputazione o
garantire lâorigine o assicurare lâefficacia dei controlli. - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche. - La resa massima dellâuva in vino per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
âCosta dâAmalfiâ non deve essere superiore al 70%. - La resa massima dellâuva in vino passito non deve essere superiore al 50%.
- Il vino a Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ può essere elaborato nella tipologia
spumante col metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purchĂŠ affinato per almeno 24
mesi a partire dal 1° novembre dellâanno della vendemmia. - Lâeventuale eccedenza, fino al limite del 5%, non ha diritto alla Denominazione di Origine
Controllata, oltre tale limite tutta la produzione perde diritto alla Denominazione di Origine Controllata.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - I vini a Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ, allâatto dellâimmissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Costa dâAmalfi bianco:
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: delicato e gradevole;
sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Costa dâAmalfi rosso:
colore: rubino piĂš o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Costa dâAmalfi rosato:
colore: rosa piĂš o meno intenso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: secco, fresco, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Costa dâAmalfi passito bianco:
colore: giallo dorato piĂš o meno intenso, ambrato con lâinvecchiamento;
odore: fruttato floreale, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00 % vol di cui svolto 12,00% vol per il tipo dolce e il
14,00% vol per il tipo secco;
aciditĂ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Costa dâAmalfi passito rosso:
colore: rosso rubino piĂš o meno intenso, tendente al granato con lâinvecchiamento;
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odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol, di cui svolto almeno il 12,00% vol per il tipo
dolce ed il 14,00% vol per il tipo secco;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Costa dâAmalfi spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
odore: caratteristico fragrante (intenso persistente), con delicato sentore di lievito;
sapore: da extra brut a brut, sapido, gradevole armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: del tipo âbrutâ o âextrabrutâ 11,50% vol;
aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. - I vini âCosta dâAmalfiâ designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti, Furore devono,
allâatto dellâimmissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a
11,00% vol. per il bianco e a 11,50% vol. per il rosso e il rosato. - Ă facoltĂ del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, modificare i
limiti sopra indicati per aciditĂ totale ed estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Il vino a Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ rosso, designato con il nome delle
sottozone Furore, Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2
anni a decorrere dal 1° novembre dellâannata di produzione delle uve, di cui uno in legno, può portare in
etichetta la specificazione âriservaâ. - Ă vietato usare assieme alla Denominazione âCosta dâAmalfiâ qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
selezionato e similari. - Ă tuttavia consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno lâacquirente. - Nella designazione e presentazione dei vini lâindicazione delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti
potrĂ figurare in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli
utilizzati per indicare la Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ e potrĂ precedere o
seguire la Denominazione stessa. - Nella presentazione e designazione dei vini di cui allâarticolo 1, con lâesclusione delle tipologie
spumante, è obbligatoria lâindicazione dellâannata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
1.I vini a Denominazione di Origine Controllata âCosta dâAmalfiâ devono essere immessi al consumo
esclusivamente in recipienti di vetro aventi un volume nominale non superiore a 3 litri. - Per il confezionamento in recipienti di capacità superiore a litri 0.250 e fino a 2 litri è ammesso solo
lâuso del tappo di sughero.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori storici
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La coltivazione della vite era giĂ presente, negli anni 860 dc, in appezzamenti relativamente grandi, in
genere su terreni rubati alle produzioni boschive: infatti ci sono riferimenti nei documenti storici della
cittĂ di Amalfi ove sanciscono âpeciam de vinea in regina maiorenâ, pecia de terra cum vinea in locus
beteriâ, mostram vineam seu terris campis silvis arbori bus fructiferis ed infructiferis in Oecaraâ (1) che
danno la indicazione delle zone di maggiore tradizione agricola del primo periodo dove le diverse specie
di uva si trovano â ab immemorabiliâ, distinte e denominate con voci vernacole. Ă questo il periodo in
cui lâItalia vede lo sviluppo della viticoltura.
Dai documenti dellâItalia meridionale nel IX e X secolo fino al 1025 il rapporto fra viti ed altre
piantagioni, in questa zona, è passato da 1 a 1, nel 950, a 2,5 a 1, a 3 a 1 nel periodo 975 â 1025.
I vigneti insieme agli agrumeti hanno predominio tra le coltivazioni nel 1600 e nel 1700 e fino allâUnitĂ
dâItalia. La letteratura, a partire dal Decamerone, ricorda i lauti banchetti che si svolgevano a Villa
Rufolo, nello splendido scenario di Ravello. Ma ovunque fossero presenti dimore nobili, da Amalfi, ad
Atrani, a Scala, era ricercato e raccoglieva grande favore il âVino Latinoâ, (âlatinoâperchĂŠ ottenuto da
uve importate dai Romani) prodotto sulle colline che dai Lattari,scendono giĂš verso il mare. Di grande
importanza è stata anche la commercializzazione dei vini ottenuti in questa zona (Repubblica
Amalfitana) e trasportati a mezzo nave nelle parti dâItalia. La letteratura, a partire dal Decamerone,
ricorda i lauti banchetti che si svolgevano a Villa Rufolo, nello splendido scenario di Ravello. Ma
ovunque fossero presenti dimore nobili, da Amalfi, ad Atrani, a Scala, era ricercato e raccoglieva grande
favore il âVino Latinoâ, (âlatinoâperchĂŠ ottenuto da uve importate dai Romani) prodotto sulle colline
che dai Lattari,scendono giÚ verso il mare.Di grande importanza è stata anche la commercializzazione
dei vini ottenuti in questa zona (Repubblica Amalfitana) e trasportati a mezzo nave nelle parti dâItalia.
Fattori naturali
Con la fine del periodo pliocenico, circa un milione e mezzo di anni fa, la costiera assume la morfologia
che ci è attualmente familiare. Difatti in questo periodo si viene a formare una grossa struttura allungata
in direzione ovest-nord-ovest che separa la pianura alluvionale di Sarno a nord da quella costiera
dellâIrno e del Sele a sud.
La morfologia è caratterizzata dalla presenza di aspri rilievi che costituiscono lâossatura della penisola e
che culminano nella vetta del Monte Faito a quota 1.270 m slm.
Lâossatura è di natura calcarea ma lungo tutto i versanti, soprattutto lungo quelli che si affacciano sul
golfo di Napoli, si trovano terreni argillosi piĂš facilmente erodibili e che mitigano lâasprezza originaria
del rilievo. A questi rilievi si alternano, profonde gole incassate e solcate da brevi corsi dâacqua
caratterizzati da un regime torrentizio che dimostrano chiaramente lâimportanza delle coltivazione
agrarie.
Lâabbassamento del limite delle nevi persistenti a quota inferiori ai 1.500 metri doveva inoltre provocare
in tutta la penisola fenomeni di vero glacialismo con abbondante caduta di neve che difficilmente
riusciva a sciogliersi durante le stagioni piĂš calde. Queste vicende climatiche sono testimoniate dalla
presenza di conglomerati, di brecce calcaree e di depositi morenici come quelli attualmente si trovano
sulle cime piĂš alte delle Alpi.
La sua particolare scenografia che lambisce il mare, con un andamento irregolare, e i monti Lattari che
svettano verso il cielo.
Fattori umani
La coltivazione della vite era giĂ presente, negli anni 860 dc, in appezzamenti relativamente grandi, in
genere su terreni rubati alle produzioni boschive: infatti ci sono riferimenti nei documenti storici della
cittĂ di Amalfi ove sanciscono âpeciam de vinea in regina maiorenâ, pecia de terra cum vinea in locus
beteriâ, mostram vineam seu terris campis silvis arbori bus fructiferis ed infructiferis in Oecaraâ (1) che
danno la indicazione delle zone di maggiore tradizione agricola del primo periodo dove le diverse specie
di uva si trovano â ab immemorabiliâ, distinte e denominate con voci vernacole. Ă questo il periodo in
cui lâItalia vede lo sviluppo della viticoltura.
Dalla costa alla catena dei monti Lattari, la strada e i terrazzamenti si avvitano in una serie di tornanti
scavati nei fianchi della montagna.
Larghi in media non piĂš di cinque metri, i terrazzamenti presentano un profilo irregolare imposto
dallâanarchia della roccia, sono sorretti da muri di pietrame a secco macèra (muro di contenimento
realizzato senza malta, sistemando le pietre lâuna sullâ altra), alti in media 3-4 metri e non di rado anche
8 -10 metri.
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Il clima è mediterraneo temperato con forti escursioni con estate calde e inverni rigidi.
Dai documenti dellâItalia meridionale nel IX e X secolo fino al 1025 il rapporto fra viti ed altre
piantagioni, in questa zona, è passato da 1 a 1, nel 950, a 2,5 a 1, a 3 a 1 nel periodo 975 â 1025.
I vigneti insieme agli agrumeti hanno predominio tra le coltivazioni nel 1600 e nel 1700 e fino allâUnitĂ
dâItalia.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte allâarticolo 6, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata allâambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie,
mentre al sapore e allâodore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B).
Lâorografia del territorio di produzione e lâesposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone
particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente
adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole allâespletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive
della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una
viticoltura di qualitĂ .
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
AgroqualitĂ S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
La SocietĂ Agroqualità è lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellâarco
dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
30.10.2018.
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