Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
âCAMPI FLEGREIâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 03.10.1994 G.U. 238 - 11.10.1994
Modificato con DM 14.10.2011 G.U. 250 - 26.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
[1] La denominazione di origine controllata âCampi Flegreiâ è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti categorie e
tipologie:
- Bianco
- Rosso
- Falanghina
- Piedirosso o PĂŠr e palummo rosso
- Piedirosso o PĂŠr e palummo rosso riserva
- Piedirosso o PĂŠr e palummo rosato
- Piedirosso passito
- Falanghina passito
- Falanghina spumante
Articolo 2
Base ampelografica
[1] I vini âCampi Flegreiâ devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve
prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che,
nellâambito aziendale, abbiano rispettivamente le seguenti composizioni ampelografiche.
2].âCampi Flegreiâ bianco
Falanghina 50-70%
Altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un
massimo del 50%
3]. â Campi Flegreiâ rosso
1
Piedirosso minimo 50%
Aglianico minimo 30%
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei o consigliati per la provincia di
Napoli fino ad un massimo del 20%
4] âCampi Flegreiâ Falanghina:
Falanghina, minimo il 90%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,raccomandati o autorizzati per la
provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.
5] âCampi Flegreiâ Piedirosso o Pèr âe palummo rosso:
Piedirosso o Pèr âe palummo, minimo il 90%;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di
Napoli, fino ad un massimo del 10%
[6] âCampi Flegreiâ Piedirosso o Pèr âe palummo rosato:
Piedirosso o Pèr âe palummo, minimo il 90%;
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di
Napoli, fino ad un massimo del 10%.
Per le varietĂ complementari si intendono quelle iscritte nel registro nazionale delle varietĂ di vite per
uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14
ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nellâallegato 1 del presente disciplinare
Articolo 3
Zona di produzione uve
[1] La zona di produzione delle uve destinata alla trasformazione in vino e denominazione di origine
controllata âCampi Flegreiâ, nei tipi bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Pèr âe palummo,
comprendono lâintero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e
parte di quelli di Marano di Napoli, tutti in provincia di Napoli.
[2] Precisamente la zona di produzione confina ad Ovest con il Mar Tirreno, a Sud con il canale di
Ischia ed il Golfo di Pozzuoli, a Nord con i comuni di Giugliano, Villaricca, e parte non compresa dei
comuni di Marano e Napoli.
[3] Tale zona è cosi delimitata:
partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel mar Tirreno (localitĂ Licola), si percorre il limite
del comune di Pozzuoli (confine con Giugliano), si incontra il confine del comune di Quarto che si
segue in direzione nord fino ad immettersi in via Campana;
poi ci si immette in via Campana, in direzione Marano, fino al quadrivio tra questa via e via S. Rocco; si
entra quindi nel comune di Marano avendo come limite via S. Rocco prima e via S. Maria a Cubito poi;
si entra nel comune di Napoli e si percorre via S. Maria a Cubito per poi prendere via Cupa, via Tirone,
via Pendino, via Cupa Fragola, strada Casinelle, via Margherita, via Quagliriello, via L. Bianchi, via G.
Iannelli, via della Pigna, via Giustiniano, via Piave, corso Europa, via Manzoni, via Boccaccia, via
Marechiaro, fino ad arrivare nel mar tirreno, golfo di Napoli localitĂ Marechiaro.
[4] Verso sud la zona è delimitata dal mar Tirreno.
[5] Isolata nel mar Tirreno, a circa 4 Km dal comune di Monte di Procida è situata lâisola di Procida,
amministrativamente unico comune ed interamente compresa nella zona a denominazione di origine
controllata.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, specifiche
caratteristiche di qualitĂ .
2
[2] Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di buona esposizione; sono esclusi i terreni
di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.
[3] I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera bassa o puteolana, e i sistemi di
potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
4] Eâvietata ogni pratica di forzatura ,e altresĂŹ consentito effettuare irrigazioni di soccorso, prevedendo
impianti di irrigazione.
[5] Per i riempimenti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovrĂ essere la controspalliera e la
densitĂ di impianto non potrĂ essere inferiore a 2000 viti per ettaro.
[6] la resa massima per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini âCampi
Flegreiâ non deve essere superiore a 120 quintali per il tipo bianco e Falanghina e 100 quintali per il
tipo rosso, Piedirosso o Pèr âe palummo rosso e Piedirosso o Pèr âe palummo Rosato.
[7] Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrĂ
essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente vitata.
[8] A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva dovrĂ essere riportata
attraverso cernita delle uve, purchĂŠ la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi.
[9] In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, nellâambito della resa fissata dal presente
articolo, la Regione Campania, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le Organizzazioni di
categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal
presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessitĂ di conseguire un migliore equilibrio di
mercato, dandone immediata comunicazione allâorganismo di controllo.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
9] Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale rispettivamente del 10% per il tipo bianco, del 10,5% per i tipi Falanghina, rosso e Piedirosso o
Pèr âe palummo rosso e Rosato e del 9,5% per il tipo spumante.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
[1] Le operazioni di vinificazione, elaborazione, spumantizzazione, invecchiamento e imbottigliamento,
devono essere effettuate nellâambito della zona di produzione delle uve, delimitate nel precedente art. 3.
Conformemente allâart. 8 del Reg. CE n. 607/2009, lâimbottigliamento o il condizionamento deve aver
luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĂ o la reputazione o garantire
lâorigine o assicurare lâefficacia dei controlli.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nellâintero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione
delle uve.
[2] Restano valide le deroghe fino ad oggi concesse per la vinificazione ed imbottigliamento.
Conformemente allâarticolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato lâimbottigliamento al di fuori dellâarea di produzione
delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui allâarticolo 10, comma 3 e 4
del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).
[3] Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
[4] La resa massima dellâuva in vino per la produzione dei vini âCampi Flegreiâ non deve essere
superiore al 70%. (2).
[5] Il vino a denominazione dâorigine Campi Flegrei âPiedirossoâ o âPèr âe palummoâ rosso, ottenuto
da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dellâ 11% ed ammesso al
consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12%, dopo un periodo
dâinvecchiamento di due anni a decorrere dal 1° novembre dellâanno di produzione delle uve, può
portare in etichetta la specificazione âriservaâ
[6] La denominazione di origine controllata âCampi Flegreiâ- rosso può essere utilizzato per designare il
ânovelloâ, ottenuto da uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti norme per la preparazione dei novelli.
3
[7] La denominazione di origine controllata âCampi Flegreiâ nelle tipologie Piedirosso o Per âpalummo
e falanghina, può essere utilizzata per designare il tipo passito, ottenute dalle uve di cui allâart. 2 del
presente disciplinare di produzione, sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al
conveniente appassimento.
[8] Nella preparazione del passito, si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4 e la resa
massima dellâuva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.
[9] Eâ escluso per il solo tipo passito, qualsiasi aumento del titolo alcolometrico volumico totale
mediante concentrazione del mosto e del vino o lâimpiego di mosti e di vini che siano stati soggetto di
concentrazione.
[10] La denominazione di origine controllata âCampi Flegreiâ Falanghina può essere utilizzata per
designare il vino spumante, brut ed extra dry, ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni
ed ai requisiti previsti dal
presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la
produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nellâambito della zona delimitata od
autorizzate ai sensi del precedente art. 5.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
[1] I vini a denominazione di origine controllata âCampi Flegreiâ allâatto dellâimmissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti rispettive caratteristiche:
[2] âCampi Flegreiâ bianco:
colore: paglierino piĂš o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fresco, secco, armonico;
titolo alcolemtrico volumico totale minimo: 10,50%Vol;
aciditĂ tolale minimo: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
[3] âCampi Flegreiâ rosso:
colore: rosso rubino piĂš o meno intenso tendente al granato con lâinvecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol;
aciditĂ totale minimo: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
[4] âCampi Flegreiâ Falanghina:
colore: paglierino piĂš o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%Vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
[5] âCampi Flegreiâ Piedirosso o Pèr âe palummo Rosso:
colore: rosso rubino piĂš o meno intenso, tendente al granato con lâinvecchiamento:
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
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[6] âCampi Flegreiâ Piedirosso o Pèr âe palummo passito: (1)
colore: rosso rubino piĂš o meno intenso, tendente al granato con lâinvecchiamento,
odore: intenso, gradevole,caratteristico;
sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00%Vol, di cui svolto almeno il 12,00 %Vol per il tipo
dolce ed il 14,00% Vol per il tipo secco;
aciditĂ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
[7] âCampi Flegrei âFalanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piĂš o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da brut a extradry:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%Vol;
aciditĂ totale minima: 6,0 g/l;
estratto netto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
[8] âCampi Flegreiâ Piedirosso o Pèr âe palummo rosato: (1)
colore: da rosa tenue a rosa cerasuolo,
odore: intenso, complesso, fine, fruttato;
sapore: secco, morbido, fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto netto non riduttore minimo: 16,0 g/l
[9] âCampi Flegrei âFalanghina Passito:
colore: giallo dorato tendente allâambrato,
odore: intenso, complesso, fine, vinoso;
sapore: dal secco al dolce, caldo, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% Vol, di cui svolto almeno il 12,00% Vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
[10] Eâ facoltĂ delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti
sopra indicati per aciditĂ totale ed estratto non riduttore minimi.
Articolo 7
Designazione e presentazione
[1] Eâ vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata âCampi Flegreiâ qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi extra fine, scelto, selezionato e similari.
[2] Eâ tuttavia consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno lâacquirente.
3] Le indicazioni tendenti a specificare lâattivitĂ agricola dellâimbottigliatore quali, viticoltore, fattoria,
tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia
[4] Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini âCampi Flegreiâ deve obbligatoriamente figurare
lâannata di produzione delle uve ad esclusione degli spumanti.
Articolo 8
Confezionamento
[1] per i tipi âCampi Flegreiâ Piedirosso o Pèr âe palummo riserva e passito sono ammessi per
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lâimmissione al consumo, solo contenitori di vetro di capacitĂ non superiore a 0,750 litri.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori storici
La zona di produzione include sette comuni intorno Napoli in un'area tra le piĂš ricche per storia e
bellezze naturalistiche. Plinio il Vecchio cita il vino colombino della zona di Puteoli; potrebbe essere
l'attuale per''e palummo. La rinomanza dei vini di Pozzuoli perdurò anche nel Medio Evo; infatti il vino
de Putheolo era tra i vini prescelti della regia mensa al tempo di Carlo Il d'Angiò come si desume dal
suo Liber espensarum. Non sappiamo esattamente quale vino fosse, non conosciamo neppure il colore;
ma, per essere scelto alla mensa reale, doveva certamente essere eccellente. I popoli del mediterraneo
sud-orientale vantano civiltĂ antecedenti a quelle europee. Essi per primi hanno avviato la coltivazione
della vite, intuendo che con la potatura potevano ottenere un frutto meno abbondante ma piĂš
concentrato, quindi un vino alcolico e buono. Nel IX canto dell'Odissea, viene riportato un giudizio
critico sui vini e sui sistemi di vinificazione dei ciclopi, che solo un esperto viticultore poteva dare, nel
caso specifico un greco. I vitigni flegrei, appartenenti all'aristocrazia ellenica, in epoca romana
raggiunsero grande notorietĂ e quantitĂ di produzione
Fattori naturali
Nel settore centrale della Piana della Campania, ad ovest della cittĂ di Napoli, è situato lâampio
complesso vulcanico dei Campi Flegrei, la cui attività si è esplicitata in seguito alle fase tettoniche
distensive plio-quaternarie che hanno portato alla formazione della stessa (Rittman et al 1950). La
depressione dei Campi Flegrei è una struttura calderica allâinterno della quale, negli ultimi 39000 anni,
sono stati attivi piĂš sessanta centri eruttivi. Tale struttura deriva dalla sovrapposizione di due principali
episodi di sprofondamento connessi allâeruzione dellâIgnibrite Campana e del Tufo Giallo campano. Il
suolo derivante dal succedersi di eruzioni vulcaniche è ricco di ceneri, lapilli, pomici, tufi e
microelementi che per la loro presenza determinano nelle uve e nei vini aromi e sapori assolutamente
unici. Fenomeni di bradisismo hanno accompagnato ed accelerato la disgregazione dei Campi Flegrei a
partire dal VI secolo.
Fattori umani
I vitigni della zona flegrea esistono da centinaia dâanni; portando alla luce le sue antiche origini, nei
dintorni del lago dâAverno, dove sono coltivati ancora a âpiede francoâ. La fillosserica in questâareale,
non si è mai manifestata grazie alla tessitura e natura dei terreni vulcanici. Oggi viene coltivata nei
luoghi della prima colonia ellenica, un territorio di matrice vulcanica e per questo dotato di grande
ricchezza nutritiva. Una fondata ipotesi è che lâorigine del nome âFalanghinaâ è dovuta al tutore in
legno di sostegno alla vite detto localmente âfalangaâ. Spesso si riscontrano i vecchi sistemi di
allevamento a propagine lunga âmetodo Puteolanoâ con piante secolari.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte allâarticolo 6, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata allâambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie,
mentre al sapore e allâodore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni prevalentemente autoctoni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Lâorografia del territorio di produzione e lâesposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone
particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente
adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole allâespletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive
della pianta.
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Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una
viticoltura di qualitĂ .
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
AgroqualitĂ S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
La SocietĂ Agroqualità è lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellâarco
dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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